Cassazione Penale, Ordinanza n. 22513/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Taranto con cui, a seguito di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., gli era stata applicata la pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 18.000 di multa per un reato in materia di stupefacenti contestato ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p. e dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990. Nel ricorso per cassazione ha dedotto un unico motivo, qualificato come carenza di motivazione della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo dedotto non rientra tra quelli consentiti avverso la sentenza di patteggiamento dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La censura di carenza di motivazione non è stata ritenuta riconducibile ai soli profili ammessi, cioè: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza. Conseguentemente, l'inammissibilità è stata dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
norma sulla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, che costituisce il titolo della decisione impugnata
art. 81 cpv. c.p.
richiamo al reato continuato/alla disciplina del concorso formale e della continuazione, quale base della contestazione
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice in materia di stupefacenti posta a fondamento della contestazione
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi ivi tassativamente indicati
legge 23 giugno 2017, n. 103
richiamata quale fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., in vigore dal 3 agosto 2017
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione senza formalità
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
- La deduzione di carenza di motivazione non è, di per sé, motivo consentito contro il patteggiamento, salvo che si traduca in uno dei vizi specificamente previsti dalla legge processuale.
- Quando il ricorso è inammissibile per motivi non consentiti, la Corte può dichiararlo senza formalità e applicare le conseguenze economiche previste dall'ordinamento, inclusa la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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