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Sentenza

Sentenza del 14/06/2022 n. 2755 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - Ici Imu - Area edificabile - Aspettativa di edificabilità - Insufficienza - Destinazione a zona verde - Mancato accertamento dell'edificabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso del contribuente contro la cartella di pagamento per imposta di registro 2007, ritenendo la riscossione decaduta per mancato rispetto del termine biennale di cui all'art. 25 d.P.R. n. 602/1973. L'Agenzia ha dedotto che, avendo l'avviso di liquidazione non essere stato impugnato e dunque divenuto definitivo, per la fase di recupero del credito si applica il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 78 d.P.R. n. 131/1986, decorrente dalla notifica dell'atto presupposto.

La decisione

L'appello dell'Agenzia è stato accolto. La Corte ha ritenuto che, una volta divenuto definitivo l'atto di liquidazione (per mancata impugnazione), il termine rilevante per la riscossione è la prescrizione decennale ex art. 78 d.P.R. 131/86 e non il termine decadenziale biennale di cui all'art. 25 d.P.R. 602/73. Essendo la cartella notificata nel 2019 e l'avviso di liquidazione notificato il 13/09/2010, il termine decennale risultava rispettato. Il contribuente è stato condannato alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate in complessivi euro 800,00.

Norme richiamate

  • art. 78 d.P.R. n. 131/1986

    Stabilisce il termine decennale di prescrizione per l'azione di recupero dei tributi quando l'obbligazione è certa, liquida ed esigibile; applicabile una volta che l'atto impositivo sia divenuto definitivo.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    Norma richiamata dalla CTP per sostenere la decadenza dell'Amministrazione dall'azione di riscossione; tuttavia la Corte ha ritenuto che tale termine decadenziale non regoli la fase di riscossione dopo la definitività dell'accertamento.

  • art. 36 co. 2 d.l. n. 223/2006

    Citato nel materiale introduttivo relativo alla disciplina IMU/ICI: ai sensi della norma un'area è considerata fabbricabile se formalmente utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico comunale adottato, indipendentemente dall'approvazione regionale e dall'adozione di strumenti attuativi; tuttavia l'aspettativa di edificabilità non equivale automaticamente all'effettiva edificabilità agli effetti fiscali.

  • Giurisprudenza della Cassazione (richiami: Cass. 21623/15; 20153/14; 15619/14; 8196/2022)

    Consolidato orientamento secondo cui il termine decadenziale (e.g. triennale o altri termini per l'attività impositiva) riguarda l'esercizio del potere accertativo; esaurita la fase di accertamento e divenuta definitiva la pretesa, per la riscossione opera la prescrizione decennale.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra termini decadenziali relativi all'attività di accertamento (che impediscono l'esercizio dell'azione impositiva se non rispettati) e termini di prescrizione relativi alla fase di riscossione: se l'accertamento è divenuto definitivo, si applica la prescrizione decennale per il recupero del credito tributario.
  • La prescrizione decennale ex art.78 DPR 131/1986 decorre dalla notifica dell'atto presupposto (es. avviso di liquidazione o atto di accertamento) quando tale atto è divenuto definitivo; verificare sempre la data di notifica dell'atto presupposto e la data di notifica della cartella di pagamento.
  • Il contribuente può validamente opporsi alla cartella solo dimostrando che l'atto impositivo non è mai divenuto definitivo (es. impugnato tempestivamente) o che vi sono altri vizi tali da estinguere o sospendere il diritto di riscossione; la mera scadenza di un termine breve per l'accertamento non è automaticamente rilevante se la fase di accertamento si è esaurita e l'atto è definitivo.
  • In ipotesi di tributi locali legati alla edificabilità (ICI/IMU), non basta l'aspettativa di edificabilità per considerare il suolo assoggettato: occorre accertare concretamente l'effettiva edificabilità (destinazioni urbanistiche, vincoli, strumenti attuativi). Lo strumento urbanistico comunale adottato può essere rilevante ai sensi dell'art.36 co.2 d.l.223/2006, ma la concreta situazione di vincoli e destinazione (es. zona verde) può escludere l'obbligo fiscale.
  • Proceduralmente è fondamentale documentare le date chiave (notifica dell'atto presupposto, eventuali impugnative, notifica della cartella) e verificare quale termine (decadenziale o prescrizionale) sia applicabile alla fattispecie concreta.

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