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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15652/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorsi vertono su plurime questioni: per Campo, contestazione della qualificazione della rapina (presunta intimidazione "pregressa" con riferimento alla vicinanza ai fratelli Rubino), uso di una sentenza passata in giudicato ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p., omissione di decisione sulle circostanze attenuanti generiche e vizi nelle statuizioni civili (risarcimenti a favore di soggetti non definiti come persone offese); per Castronovo, violazione del divieto di reformatio in peius e carenza di motivazione nella determinazione degli aumenti per continuazione dei reati e per aggravanti ad effetto speciale

La decisione

La Corte di Cassazione ha deciso in modo parziale: per Emanuele Campo rigetta i motivi principali di impugnazione relativi alla qualificazione della rapina e all'utilizzo della sentenza irrevocabile (art. 238-bis c.p.p.), ritenendo che il giudice del rinvio abbia correttamente valutato il contesto intimidatorio e che la sentenza acquisita fosse utilmente corroborativa con altre prove; tuttavia accoglie i motivi relativi alla mancata motivazione sulle circostanze attenuanti generiche e alla statuizione civile a favore di Kabir Sayed e Mannai Hassen Assen (soggetti non risultanti come persone offese per il capo contestato), annullando la sentenza su questi punti e rinviando alla Corte d'appello perché motivi e decida nuovamente su attenuanti e risarcimenti; per Giovanni Castronovo accoglie il ricorso rispetto alla violazione del divieto di reformatio in peius nella determinazione dell'aumento per la continuazione, annulla la sentenza limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra sezione della Corte di appello per la rideterminazione della pena secondo i principi indicati. La sentenza è quindi annullata in parte e confermata nel resto. Inoltre la Corte dispone la liquidazione delle spese a favore della parte civile "Addio Pizzo".

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    artt. 628, commi 1 e 3, cod. pen.

    Norma sulla rapina: la Corte ha valutato la modalità della rapina (minaccia anche 'ambientale') e la sua configurabilità alla luce del contesto intimidatorio accertato

  • art. 629 cod. pen.

    artt. 629 (extorsione) citato nella sentenza

    Impiegata per la valutazione del reato di estorsione contestato a Castronovo; la Corte ha confermato responsabilità per il delitto, salvo questioni di pena

  • art. 7 d.l. 13/05/1991, n. 152 (oggi art. 416-bis.1 c.p.)

    art. 7 d.l. 13/05/1991, n. 152

    Aggravante di tipo mafioso: la Corte d'appello aveva escluso l'aggravante per alcune condotte; la Cassazione ha ritenuto legittimo l'accertamento che non configurava in concreto il metodo mafioso per i fatti specifici

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante: la sua applicazione e il relativo peso sono stati richiesti in motivazione; la Corte ha rilevato l'omessa decisione sulle attenuanti generiche e ha annullato la sentenza su questo punto per remand

  • art. 604-ter cod. pen.

    art. 604-ter cod. pen. (aggravante per odio razziale)

    Aggravante per motivi razziali: la Corte d'appello ha escluso tale aggravante nella sentenza impugnata e la Cassazione ha preso atto dell'esclusione

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    art. 238-bis cod. proc. pen.

    Consente l'acquisizione di sentenze irrevocabili come prova di fatti in esse accertati: la Cassazione conferma che possono essere utilizzate come riscontro anche se la persona alla quale si riferisce la sentenza non era parte in quel procedimento, purché vi siano riscontri esterni o la sentenza sia usata come corroborazione di altre prove già acquisite

  • art. 192 cod. proc. pen.

    art. 192, comma 3 cod. proc. pen.

    Regole sul valore delle confessioni e altre prove: la sentenza richiama la necessità, quando si usano sentenze definitive per provare fatti, di valutarle con riferimento ai criteri di riscontro previsti da tale articolo

  • art. 63, comma 3 cod. pen.

    art. 63, comma 3 cod. pen.

    Aumenti per aggravanti ad effetto speciale: la Corte aveva rilevato la mancanza di motivazione sull'applicazione del secondo aumento e, per la parte relativa a Castronovo, ha ritenuto necessario il nuovo esame sulla determinazione complessiva della pena

  • art. 597, comma 4 cod. proc. pen.

    art. 597, comma 4 cod. proc. pen.

    Divieto di reformatio in peius: la Corte ha accertato la violazione di tale divieto nella determinazione della continuazione delle pene a carico di Castronovo e perciò annullato la parte relativa al trattamento sanzionatorio

  • art. 111 Cost.

    Richiesto in ricorso per profili di corretto esercizio del contraddittorio e tutela difensiva; la Corte ha rilevato che la difesa ha avuto possibilità di partecipare all'acquisizione degli atti e quindi non sussiste violazione

  • artt. 533, 538, 529 cod. proc. pen.

    artt. 533, 538, 529 cod. proc. pen. (richiamati nel ricorso)

    Norme relative alla decisione e alle statuizioni civili: la Corte ha ritenuto che la motivazione sulle statuizioni civili mancasse per alcune posizioni e ha annullato la sentenza su quel punto

  • art. 187 cod. proc. pen.

    Regole sulla comparazione e valutazione delle prove: la Corte ha richiamato la necessità di valutare le sentenze acquisite ai sensi dell'art. 238-bis alla stregua degli artt. 187 e 192 c.p.p.

Massime di principio

  • Il giudice del rinvio, investito di pieni poteri, può ricostruire i fatti anche con un diverso percorso argomentativo rispetto a quello censurato in Cassazione, purché non violi il giudicato e motivi compiutamente le nuove conclusioni.
  • L'art. 238-bis c.p.p. consente l'acquisizione di sentenze irrevocabili come elemento di prova: tali sentenze possono essere usate come riscontro e corroborazione di altre prove presenti nel processo anche se l'imputato non era parte nel procedimento originario, ma se la sentenza è impiegata come prova diretta del fatto occorre, di regola, un riscontro esterno.
  • Il divieto di reformatio in peius si applica anche alla determinazione complessiva del trattamento sanzionatorio in sede di rinvio: il giudice non può peggiorare la posizione sanzionatoria dell'imputato senza adeguata motivazione e rispetto dei limiti giurisprudenziali previsti.
  • Contraddizioni e imprecisioni nella testimonianza (ad es. per difficoltà linguistiche o per il tempo trascorso) non annullano automaticamente la credibilità della testimonianza; il giudice deve valutare il contesto, i riscontri esterni e motivare la scelta di privilegiare una versione rispetto all'altra.
  • Le statuizioni civili (risarcimenti, provvisionali) devono essere pronunciate solo nei confronti di persone che risultino qualificate come persone offese rispetto al capo di imputazione: l'omessa o insufficiente motivazione su tale punto comporta annullamento parziale e rinvio.
  • Se la Corte di legittimità ha prescritto al giudice del rinvio specifici punti da accertare (es. esistenza e richiamo di un'intimidazione), il giudice del rinvio deve affrontarli esplicitamente; tuttavia può adottare argomentazioni ulteriori o diverse se adeguatamente motivate e non contrarie al giudicato

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