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Sentenza

Sentenza del 05/06/2023 n. 15749 - Corte di Cassazione

Avviso di accertamento - Imponibile ai fini IVA - Frode carosello - Operazioni soggettivamente inesistenti - Diritto di detrazione dell'imposta relativa ad un'operazione di cessione di beni - Inapplicabilità in caso di fornitore fittizio - Regime del reverse charge - Diligenza richiesta ad un operatore professionale - Esclusione della condotta colposa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Avviso d'accertamento per l'anno 2008 con rideterminazione dell'imponibile IVA (recupero di Euro 78.459,70) e relative sanzioni: l'Ufficio ha ritenuto che la società avesse partecipato a una "frode carosello" acquistando tartufi mediante fatture emesse da una società cartiera (Principe Srl) che in realtà mascherava acquisti diretti da cavatori privi di partita IVA, al fine di eludere l'obbligo di autofatturazione/inversione contabile previsto dalla L. n. 311/2004 e fruire indebitamente della detrazione IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate e confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale, che aveva accolto l'appello della contribuente. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice d'appello secondo cui l'Amministrazione non aveva fornito prova sufficiente della consapevolezza della società circa la fittizietà del fornitore né della colposa inosservanza della diligenza richiesta; mancava altresì prova del concreto approvvigionamento dai cavatori e del movente per mascherare tali rapporti. L'Agenzia è stata condannata alle spese di giudizio in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 1

    Richiamato come criterio di riferimento per la detraibilità dell'IVA e per valutare la regolarità delle operazioni ai fini IVA.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2

    Riferimento al regime dell'autofatturazione/inversione contabile per talune cessioni; rilevante nella verifica delle operazioni relative all'acquisto di tartufi.

  • Direttiva 2006/112/CE

    Interpretata insieme al principio di neutralità fiscale: in regime di reverse charge il diritto alla detrazione può essere negato se mancano elementi per verificare che il fornitore sia soggetto passivo o se il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'evasione.

  • Codice civile, artt. 2697, 2727, 2729

    Regole sull'onere della prova e sulle presunzioni; la Corte ne fa uso per precisare che l'Amministrazione deve provare la fittizietà e la consapevolezza e come debbano valutarsi gli indizi (gravità, precisione, concordanza).

  • Codice di procedura civile, artt. 115 e 116

    Richiamati in relazione alle regole sulla formazione e valutazione della prova e sull'istruttoria probatoria.

  • Legge n. 311/2004, art. 1, comma 109

    Norma che imponeva l'autofatturazione per l'acquisto di tartufi dai raccoglitori privi di partita IVA e vietava il diritto alla detrazione: costituisce il motivo per cui l'Amministrazione ipotizzava il mascheramento tramite società cartiere.

  • Giurisprudenza UE e nazionale (es. CGUE C-281/20 Ferimet; Cass. n. 4250/2022)

    Indirizzo che, soprattutto in regime di reverse charge, consente di negare il diritto alla detrazione in presenza di fornitore fittizio anche senza provare la malafede, ma la Corte nazionale richiede comunque prova specifica dell'inesistenza soggettiva e/o della consapevolezza del cessionario.

Massime di principio

  • Onere probatorio: l'Amministrazione deve provare non solo la fittizietà oggettiva del fornitore, ma anche la consapevolezza (anche per via presuntiva, con elementi oggettivi specifici) del destinatario che l'operazione era inserita in un'evasione.
  • Se l'Amministrazione assolva al proprio onere probatorio, grava sul contribuente l'onere di provare di aver adottato la massima diligenza esigibile da un operatore professionale, con criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alle circostanze.
  • In regime di reverse charge il controllo è più rigoroso: la detrazione può essere negata se il cessionario ha indicato un fornitore fittizio, mancano dati per verificare che il fornitore sia soggetto passivo o se il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'evasione (non è necessario provare la malafede).
  • Valutazione degli indizi: gli elementi indiziari vanno considerati nel loro complesso; serve convergenza di gravità, precisione e concordanza per fondare la presunzione; singoli elementi isolati possono non essere decisivi.
  • Assenza di prove concrete del movente (es. approvvigionamenti dai cavatori o pagamenti in nero) può far venire meno l'accusa di frode e l'affermazione di responsabilità del compratore.
  • La diligenza richiesta è parametrata al ruolo professionale del soggetto: non basta l'esistenza di rapporti commerciali o di pagamenti formali, va valutato il contesto e se, con l'ordinaria diligenza, il compratore avrebbe dovuto rilevare anomalie.

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