Cassazione Penale, Sentenza n. 23293/2023 del 26/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Sulmona (15/09/2022) che aveva applicato misure cautelari: obbligo di presentazione alla P.G. e misure interdittive dall'esercizio della professione di avvocato e dal potere di contrattare con la P.A. Le indagini riguardavano incontri volti a definire una transazione amministrativa relativa a un manufatto soggetto a demolizione; alcuni amministratori pubblici e la ricorrente avrebbero condizionato la transazione al pagamento delle competenze professionali dovute alla Liberatore. Il Procuratore ha censurato la decisione del riesame per carenza di adeguata motivazione sulla gravità indiziaria e per violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. in relazione all'insussistenza delle esigenze cautelari, deducendo il pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione criminosa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti e manifestamente infondato. Ha confermato la valutazione del Tribunale del riesame che aveva escluso la gravità indiziaria e le esigenze cautelari: la richiesta di pagamento era inquadrata nel contesto negoziale e pluriprocedimentale, mancavano minacce esplicite e condotte costrittive, esistevano registrazioni che rendevano improbabile il rischio di inquinamento probatorio, e non emersero elementi di pericolo di reiterazione (incensuratezza, assenza di profitto personale, limitata influenza sugli offesi, nessuna condotta successiva). Il ricorso del P.M. è stato quindi respinto e l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato le misure è rimasta impregiudicata.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai presupposti per le misure cautelari; la Corte ha ritenuto che non sussistessero gli elementi fattuali concreti per affermare esigenze cautelari come rischio di inquinamento probatorio
art. 275 cod. proc. pen.
Invocato relativamente alle esigenze cautelari; la Corte ha confermato che la motivazione del riesame ha valutato correttamente l'assenza di pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. in L. n. 176/2020)
Norma procedurale richiamata per le modalità di esame del ricorso, applicata dalla Corte per il procedimento di impugnazione
art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (conv. in L. 25 febbraio 2022, n. 15)
Richiamato per l'applicabilità delle disposizioni procedurali citate al procedimento in esame
Sez. civ. 6, n. 25992 del 17/10/2018 (giurisprudenza civile)
Principio richiamato per affermare che la misura degli onorari dovuti dall'assistito all'avvocato è regolata dal rapporto contrattuale e non dalle statuizioni sulle spese processuali tra le parti; ciò ha inciso sulla valutazione che la richiesta di pagamento non fosse necessariamente illegittima o esorbitante
Massime di principio
- In sede di impugnazione delle decisioni del Tribunale del riesame il Procuratore deve limitarsi a motivi consentiti; non è sufficiente una mera rivalutazione alternativa degli elementi di fatto senza indicare errori di diritto o vizi motivazionali specifici
- La gravità indiziaria richiede valutazioni concrete e circostanziate: la contestualizzazione degli atti (riunioni formali, locali istituzionali, assenza di minacce esplicite) può far venire meno l'apparato indiziario necessario per misure coercitive
- Per applicare misure cautelari per il rischio di inquinamento probatorio è necessario indicare elementi probanti che rendano verosimile la possibilità che l'indagato possa alterare o distruggere prove o influenzare testimoni; registrazioni e documenti acquisiti riducono tale necessità
- L'assenza di precedenti penali, la mancanza di finalità di profitto personale, l'assenza di capacità di influenza sugli offesi e la mancata reiterazione di condotte successive sono fattori rilevanti contro l'applicazione di misure cautelari
- La richiesta di pagamento di onorari nell'ambito di una trattativa transattiva non è automaticamente estorsiva: va valutata la legittimità della pretesa alla luce del rapporto contrattuale, del contesto pluriprocedimentale e della natura delle somme richieste
- Le doglianze generiche e apodittiche che non individuano elementi di rischio specifici per la conservazione della prova o per la reiterazione del reato vengono generalmente respinte
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