Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18080/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere per plurimi reati: furti aggravati in concorso (artt. 110, 624, 625 c.p. - capi A, B, D), furto in concorso di attrezzi (capo C) e detenzione/porto in luogo pubblico di armi (artt. 2, 4, 7 L. 895/67 - capi E, G). Il ricorrente deduceva (1) insufficiente gravità indiziaria, segnatamente perché le intercettazioni erano successive ai fatti, non fornivano dettagli sui luoghi e sulle modalità e non vi erano denunce delle persone offese; per le armi si contestava l'assenza di rinvenimento e l'indicazione, dalle conversazioni, di armi non funzionanti; (2) mancata e inadeguata motivazione sulle esigenze cautelari e sulla attualità del pericolo di recidiva, con richiamo al tempo trascorso tra i fatti e l'adozione della misura.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse motivato in modo adeguato la sussistenza della gravità indiziaria sulla base delle intercettazioni (che contenevano "confessioni" e indicazioni sulla qualità/valore della refurtiva, tentativi di piazzamento della merce), dei tracciati GPS della vettura, del danneggiamento del vagone e della distruzione dei sigilli. Ha altresì ritenuto fondate le esigenze cautelari in quanto emergeva un quadro di furti seriali, organizzati e posti in essere da soggetti con precedenti e con disponibilità di armi, con attualità del pericolo di recidiva. Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato confermato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110

    Richiamato in quanto disciplina il concorso di persone nel reato: le condotte devono essere valutate nel loro insieme per apprezzare la responsabilità in concorso.

  • Codice penale, art. 624

    Norma sul furto; il provvedimento ha considerato i furti aggravati contestati alla luce degli elementi probatori raccolti.

  • Codice penale, art. 625

    Circostanze aggravanti del furto: la contestazione dell’aggravante di cui al n.7 (compiuto su cose esistenti in stabilimenti pubblici, lo scalo ferroviario) ha reso il reato procedibile d'ufficio, nonostante la più generale rilevanza della querela dopo il d.lgs. n.150/2022.

  • D.Lgs. n.150/2022, art.2, primo comma, lett. 1)

    "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)."

    La Corte ha richiamato la norma per precisare che, sebbene il furto sia in linea generale divenuto procedibile a querela, la presenza di talune aggravanti (es. art.625 n.7 relative a stabilimenti pubblici) rende il reato procedibile d'ufficio, giustificando l'avanzamento dell'azione penale e la misura cautelare.

  • Legge 895/1967, artt. 2, 4, 7

    Norme che regolano detenzione e porto di armi: la contestazione riguarda il possesso e l'introduzione in luogo pubblico di fucile e pistola; la mancata scoperta materiale delle armi non ha escluso la valutazione probatoria fondata sulle intercettazioni.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Disposizioni di attuazione, art. 94, comma 1-ter

    Norma formale richiamata in ordine agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione.

Massime di principio

  • Le intercettazioni, anche se successive ai fatti, possono concorrere a formare gravità indiziaria se contengono ammissioni, dettagli sulla qualità/valore della refurtiva o indicazioni su modalità e finalità (es. tentativi di vendita della refurtiva).
  • L'assenza di denunce delle persone offese non esclude la procedibilità quando sussistono aggravanti che rendono il reato procedibile d'ufficio (es. circostanze di cui all'art. 625 c.p.).
  • La valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari in sede di legittimità non permette una rivalutazione di merito: la Corte verifica la completezza e la logicità della motivazione del giudice di merito, non la rispondenza puntuale delle prove alle ricostruzioni alternative difensive.
  • Per giustificare la custodia in carcere si richiede un quadro indiziario complessivo, attuale e concreto: furti seriali, organizzazione della condotta, precedenti penali e disponibilità di armi possono legittimare il pericolo di recidiva.
  • La mancata individuazione materiale di armi non esclude la rilevanza probatoria di dichiarazioni o conversazioni che ne attestino detenzione o porto, se queste risultano coerenti con altri elementi investigativi.
  • Il tempo intercorso tra i fatti e l'adozione della misura cautelare non annulla automaticamente l'attualità del pericolo di recidiva; occorre valutare la continuità e la vicinanza temporale degli episodi e il profilo personale dell'indagato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.