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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22394/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato, in rito abbreviato, la condanna per detenzione di sostanza stupefacente ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Con un primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe correttamente valorizzato gli elementi favorevoli. Con un secondo motivo ha censurato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con un terzo motivo ha contestato il mancato riconoscimento del c.d. consumo di gruppo, deducendo che la detenzione sarebbe stata funzionale all'uso personale condiviso. La parte ha inoltre depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di una censura già esaminata e disattesa in appello con motivazione logica e coerente: la Corte territoriale aveva valutato globalmente gli elementi della fattispecie e aveva valorizzato, come dato ostativo alla lieve entità, il quantitativo di marijuana pari a 395 dosi droganti, non superato da elementi di segno contrario. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché la particolare tenuità richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo, e nel caso concreto il quantitativo di droga è stato ritenuto ostativo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità o comunque manifestamente infondato, poiché il presunto consumo di gruppo non risultava supportato da alcun riscontro e, anzi, la presenza di materiale per il confezionamento di dosi singole deponeva in senso contrario. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 442 c.p.p.

    richiamato come base del giudizio abbreviato in cui era stata pronunciata la condanna confermata in appello

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice per la condotta di detenzione di sostanza stupefacente oggetto della condanna

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    ipotesi lieve della detenzione di stupefacenti; la sua configurabilità richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi rilevanti della fattispecie

  • art. 131-bis c.p.

    causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, applicabile solo all'esito di una valutazione congiunta delle peculiarità concrete della condotta e del danno/pericolo

  • art. 133, comma 1, c.p.

    parametro di giudizio per valutare modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo ai fini della particolare tenuità

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    richiamato in via generale quale disciplina dei reati in materia di stupefacenti

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla lieve entità del fatto in materia di stupefacenti, il giudice deve procedere a una valutazione globale di tutti gli elementi normativamente rilevanti, esplicitando perché l'eventuale dato sfavorevole prevalga sugli elementi di segno contrario.
  • Il mero richiamo a una diversa lettura dei fatti non è sufficiente a superare una motivazione di merito logicamente coerente e già specificamente esaminata sul punto.
  • Un quantitativo elevato di sostanza stupefacente può costituire da solo un dato ostativo al riconoscimento della fattispecie di lieve entità, se il giudice lo ritiene non bilanciato da altri indici favorevoli.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; ove il fatto presenti un significativo disvalore, la causa non è applicabile.
  • Il c.d. consumo di gruppo presuppone che l'acquisto e la detenzione siano sin dall'inizio destinati anche per conto di soggetti diversi dall'agente, con identità dei partecipi già certa e volontà comune di procurarsi la sostanza per uso personale; in mancanza di riscontri specifici, la relativa censura è aspecifica o infondata.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCause di non punibilità
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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