Cassazione Penale, Sentenza n. 21966/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata sottoscrizione da parte di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione (art. 613 c.p.p.). Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa a Roma il 14 marzo 2023; il collegio ha proceduto de plano.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto personalmente dal condannato avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino del 15/11/2022. Il ricorso è stato presentato senza la sottoscrizione di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione, requisito formale previsto per l'ammissibilità dell'atto.
Norme richiamate
art. 613 cod. proc. pen.
l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione
La norma richiede la sottoscrizione degli atti di cassazione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale: la mancata sottoscrizione da parte del difensore comporta l'inammissibilità del ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo
La norma autorizza la Corte a condannare il ricorrente alle spese processuali e a disporre, in via equitativa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicata qui con l'irrogazione di euro 3.000.
Massime di principio
- Per un ricorso per cassazione in materia penale gli atti devono essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione: la presentazione personale da parte del condannato è generalmente inammissibile.
- La mancata osservanza del requisito formale di cui all'art. 613 c.p.p. determina l'inammissibilità del ricorso senza entrare nel merito.
- In caso di inammissibilità per vizi formali il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e ad una somma equitativa a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Prima di depositare un ricorso per cassazione occorre verificare la regolare sottoscrizione da parte di un difensore abilitato all'albo speciale; in assenza di ciò bisogna incaricare tempestivamente un difensore abilitato per evitare l'inammissibilità.
- Il giudice della cassazione può decidere de plano su vizi formali senza procedere a integrazioni se il vizio è evidente e manifesto.
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