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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23271/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi confermato gli esiti della sentenza impugnata, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due ricorsi proposti nell'interesse di altrettanti imputati contro una sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per rapina aggravata e aveva negato le circostanze attenuanti generiche, determinando anche il trattamento sanzionatorio. Per uno dei ricorrenti, la censura investiva sia la ritenuta responsabilità per rapina aggravata sia il diniego delle attenuanti generiche; la Corte rileva però che vi era stata rinuncia parziale ai motivi di appello concernenti la responsabilità, con conseguente passaggio in giudicato sul punto e inammissibilità della doglianza in cassazione, residuando solo il tema del trattamento sanzionatorio. Per l'altro ricorrente, il motivo riguardava la mancata concessione delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena. La Corte ritiene entrambe le censure manifestamente infondate, osservando che la motivazione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti era adeguata perché basata su elementi ritenuti decisivi, quali la gravità del reato, le modalità della condotta, l'entità del danno e la capacità a delinquere desunta dall'intensità del dolo; inoltre, la gravità delle aggravanti contestate impediva comunque un bilanciamento favorevole. Quanto alla pena, viene richiamato il principio secondo cui, quando la pena è irrogata al di sotto della media edittale, non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata, essendo corretta la determinazione della media tramite divisione per due della distanza tra minimo e massimo edittale e aggiunta al minimo.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito valorizza elementi decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti.

  • art. 81 c.p.

    Non citato espressamente nel testo.

  • art. 623 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo.

  • art. 591 c.p.p.

    La rinuncia parziale ai motivi di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza sui capi oggetto di rinuncia, rendendo inammissibile in cassazione la censura sulla responsabilità già devoluta e poi abbandonata.

  • art. 606 c.p.p.

    In sede di legittimità non è consentito rivalutare il merito della quantificazione della pena se la motivazione del giudice di merito è esente da manifesta illogicità.

Massime di principio

  • La rinuncia, anche parziale, ai motivi di appello comporta il passaggio in giudicato dei capi della decisione oggetto di rinuncia, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione che investa nuovamente quegli stessi capi.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per escluderle; non è richiesta una confutazione analitica di ogni elemento favorevole o sfavorevole emerso dagli atti.
  • La motivazione sulla pena è adeguata quando la sanzione sia fissata al di sotto della media edittale e il giudice faccia corretta applicazione del criterio di calcolo della media, senza che sia necessaria una motivazione particolarmente analitica.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito sulla responsabilità o sul trattamento sanzionatorio quando la doglianza si risolva in una mera critica di merito e la motivazione del giudice di appello sia logicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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