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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3657/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 21/01/2021 che confermava la condanna per la cessione di 2 grammi di hashish e riformava la parte relativa alla detenzione di ulteriori dosi. In Cassazione il ricorrente deduceva: (i) omessa/irregolare notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello (notificato all'imputato presso il precedente difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., mentre era stato nominato un difensore di fiducia prima della notifica); (ii) vizio di motivazione relativo alla mancata considerazione della modifica della contestazione riguardante la detenzione di ulteriori grammi; (iii) diniego di qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990. Il Pubblico Ministero aveva chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato e ha assorbito gli altri motivi. Ha ritenuto la notifica ex art. 161, comma 4, c.p.p. effettuata in modo errato: la norma richiede la notifica al difensore pro tempore; poiché il ricorrente aveva nominato un difensore di fiducia prima della notifica, quella fatta al precedente difensore di ufficio era radicalmente inesistente e non riferibile all'imputato. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti rinviati per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    La notifica prevista dal comma 4 va effettuata al difensore pro tempore; se il difensore è stato sostituito prima della notifica la comunicazione al precedente difensore è priva di efficacia e può essere considerata inesistente e non riferibile all'imputato.

  • art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990

    La questione di qualificazione della condotta (c.d. aggravamento/qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5) non è stata esaminata dalla Corte di Cassazione in quanto il primo motivo ha portato all'annullamento con rinvio; dunque la valutazione sostanziale è stata assorbita e rinviata al nuovo giudizio.

Massime di principio

  • La notifica eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. deve essere fatta al difensore 'pro tempore': se l'imputato nomina un nuovo difensore prima della notifica, la comunicazione al precedente difensore è invalida.
  • Una notifica radicalmente inesistente per difetto di riferibilità all'imputato può comportare l'annullamento della successiva decisione e il rinvio per nuovo giudizio, anche se gli altri vizi sono presenti.
  • Motivi sostanziali relativi alla contestazione o alla qualificazione del reato possono rimanere assorbiti se il vizio procedurale (es. notifica nulla) viene ritenuto decisivo; tali questioni andranno eventualmente riesaminate nel nuovo giudizio.
  • È importante che la nomina del difensore di fiducia sia tempestivamente annotata e che le notifiche processuali seguano la situazione difensoria aggiornata per evitare nullità che inficino il procedimento.
  • In caso di contestazione suppletiva o modifiche dell'imputazione intervenute in udienza, occorre verificare sempre se tali modifiche siano state correttamente formalizzate e comunicate alle parti per non compromettere la regolarità del procedimento.

Testo integrale

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