Cassazione Penale, Sentenza n. 30348/2025 del 05/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 12/03/2025 del Tribunale di Palermo che aveva confermato l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP nei confronti di Scardino per il reato di cui all'art. 416-bis commi 1,2,3,4 e 6 c.p. Il ricorrente deduce la nullità della motivazione dell'ordinanza cautelare per difetto di "autonoma valutazione" degli elementi offerti dal Pubblico Ministero, in violazione degli artt. 292, comma 2, lett. c) e 309, comma 9, c.p.p.; con motivi aggiunti la difesa ha reiterato la stessa doglianza sostenendo che il Tribunale si è limitato a una valutazione formale e non ha compiuto un effettivo vaglio critico degli elementi probatori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Palermo avesse svolto un'adeguata "autonoma valutazione" rispetto alla richiesta del PM, richiamando i passaggi motivazionali rilevanti e spiegando perché gli elementi indiziari (in particolare il controllo sui terreni agricoli e la risoluzione di controversie private) erano idonei a dimostrare la perdurante partecipazione e la posizione di vertice nell'associazione mafiosa. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorso si è limitato a riprodurre le argomentazioni già svolte al riesame senza fornire la specificità richiesta in cassazione e, in parte, solleva censure comunque inammissibili perché attengono alla diversa valutazione del peso delle prove (censure di merito). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Il provvedimento cautelare originario (custodia per 416-bis) resta confermato dal giudice di merito.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma sostanziale che incrimina l'associazione di tipo mafioso; la sentenza fa riferimento alla contestazione per i vari commi (1,2,3,4,6) come fatto storico-autore dei reati e come quadro indiziario a sostegno della misura cautelare.
art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
"il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione delle esigenze cautelari degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa"
La Corte ricorda che il giudice non può limitarsi a richiamare integralmente la richiesta del PM: deve esplicitare un percorso valutativo proprio e critico; tuttavia l'autonomia valutativa va intesa come valutazione non condizionata e non come divieto di condividere o richiamare passaggi della richiesta del PM.
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina del riesame e alla motivazione del provvedimento cautelare; la Corte considera rilevante il contenuto motivazionale sia del primo giudice che del tribunale del riesame.
legge n. 47 del 2015, art. 11
Richiamata per sottolineare la modifica dell'art. 292 c.p.p.: pur dopo la riforma il tribunale del riesame può integrare la motivazione del primo giudice salvo che questa sia mancante o apparente.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma sulle modalità e i limiti del ricorso per cassazione; la Corte osserva che il ricorso deve contenere la "duplice specificità" richiesta (ragioni di diritto, elementi di fatto e specificazione del vizio) e che la mera riproduzione del motivo già svolto è causa di inammissibilità.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in ordine agli adempimenti conseguenti alla condanna alle spese e al pagamento a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il giudice che dispone una misura cautelare deve formulare una motivazione che dimostri un percorso valutativo "autonomo": può richiamare argomentazioni del PM ma deve esprimere le ragioni critiche per cui ritiene gli elementi idonei a fondare la misura.
- Il tribunale del riesame può integrare od ampliare la motivazione del primo giudice, salvo i casi di motivazione mancante o di motivazione apparentemente vuota; dunque il riesame non è vincolato a trovare elementi diversi, purché svolga un'effettiva verifica critica.
- In cassazione il ricorso deve essere specifico: indicare chiaramente le ragioni di diritto e i fatti decisivi, e illustrare in modo puntuale il vizio dedotto rispetto al percorso logico-motivazionale del giudice di merito; la semplice ripetizione delle deduzioni già proposte al riesame è causa di inammissibilità.
- La censura sul "peso" delle prove e sulla loro valutazione appartiene al merito e, salvo profili di manifesta illogicità o motivazione apparente, non è sindacabile in Cassazione come vizio di diritto.
- Quando si contesta la motivazione della misura cautelare è strategico indicare quali passaggi specifici del provvedimento si ritengono manifestamente carenti o apparenti e perché tali carenze incidono sulla legittimità della misura (es. assenza totale di analisi di uno o più elementi essenziali).
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