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Sentenza

Sentenza del 22/02/2017 n. 711 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Accertamento - Termini - Raddoppio - Configurabilità di reato fiscale - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'applicazione del raddoppio dei termini per l'accertamento previsto dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600/1973 e 57 del d.P.R. n. 633/1972, in presenza di una possibile violazione penale tributaria. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che il raddoppio non fosse applicabile in assenza della prova dell'effettiva trasmissione della notizia di reato, dell'esercizio dell'azione penale o di una sentenza penale di condanna.

La decisione

La tesi del contribuente è stata disattesa. Ai fini del raddoppio dei termini non è necessario che il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale, né che sia intervenuta una condanna. Il giudice deve verificare esclusivamente se, sulla base degli elementi disponibili, il reato fiscale sia astrattamente configurabile e se l'Amministrazione non abbia utilizzato l'istituto in modo distorto. Sono irrilevanti, a questo fine, la mancata produzione della documentazione relativa alla trasmissione della notizia di reato e la pendenza del procedimento penale.

Norme richiamate

  • Art. 43 del d.P.R. n. 600/1973

    Disciplina i termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e il relativo raddoppio in presenza di violazioni che possono integrare reati tributari.

  • Art. 57 del d.P.R. n. 633/1972

    Disciplina i termini per l'accertamento IVA e il loro raddoppio quando la violazione fiscale è astrattamente riconducibile a un reato tributario.

  • Cassazione n. 9725/2016

    Conferma che il raddoppio dei termini non richiede l'esercizio dell'azione penale, una condanna o la prova della trasmissione della notizia di reato, essendo sufficiente la configurabilità astratta del reato.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento può operare anche senza un procedimento penale effettivamente iniziato o concluso.
  • Il giudice tributario deve valutare in concreto se i fatti descritti dall'Amministrazione siano astrattamente idonei a integrare un reato fiscale.
  • La mera ipotizzabilità del reato non può però essere usata pretestuosamente: il giudice deve escludere un utilizzo distorto o strumentale del raddoppio.
  • L'assenza di una denuncia penale documentata, dell'azione penale o di una condanna non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento.
  • In situazioni analoghe, la difesa deve concentrarsi soprattutto sull'inesistenza dei presupposti oggettivi del reato o sull'uso artificioso del raddoppio, non soltanto sull'assenza di un procedimento penale.

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