Sentenza del 22/02/2017 n. 711 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Termini - Raddoppio - Configurabilità di reato fiscale - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione del raddoppio dei termini per l'accertamento previsto dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600/1973 e 57 del d.P.R. n. 633/1972, in presenza di una possibile violazione penale tributaria. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che il raddoppio non fosse applicabile in assenza della prova dell'effettiva trasmissione della notizia di reato, dell'esercizio dell'azione penale o di una sentenza penale di condanna.
La decisione
La tesi del contribuente è stata disattesa. Ai fini del raddoppio dei termini non è necessario che il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale, né che sia intervenuta una condanna. Il giudice deve verificare esclusivamente se, sulla base degli elementi disponibili, il reato fiscale sia astrattamente configurabile e se l'Amministrazione non abbia utilizzato l'istituto in modo distorto. Sono irrilevanti, a questo fine, la mancata produzione della documentazione relativa alla trasmissione della notizia di reato e la pendenza del procedimento penale.
Norme richiamate
Art. 43 del d.P.R. n. 600/1973
Disciplina i termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e il relativo raddoppio in presenza di violazioni che possono integrare reati tributari.
Art. 57 del d.P.R. n. 633/1972
Disciplina i termini per l'accertamento IVA e il loro raddoppio quando la violazione fiscale è astrattamente riconducibile a un reato tributario.
Cassazione n. 9725/2016
Conferma che il raddoppio dei termini non richiede l'esercizio dell'azione penale, una condanna o la prova della trasmissione della notizia di reato, essendo sufficiente la configurabilità astratta del reato.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento può operare anche senza un procedimento penale effettivamente iniziato o concluso.
- Il giudice tributario deve valutare in concreto se i fatti descritti dall'Amministrazione siano astrattamente idonei a integrare un reato fiscale.
- La mera ipotizzabilità del reato non può però essere usata pretestuosamente: il giudice deve escludere un utilizzo distorto o strumentale del raddoppio.
- L'assenza di una denuncia penale documentata, dell'azione penale o di una condanna non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento.
- In situazioni analoghe, la difesa deve concentrarsi soprattutto sull'inesistenza dei presupposti oggettivi del reato o sull'uso artificioso del raddoppio, non soltanto sull'assenza di un procedimento penale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 4576 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 4587 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 4591 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 4554 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 4555 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 4558 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →