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Sentenza

Sentenza n. 1958/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600953

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 1579/2025, relativa al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 1579/2025, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di euro 1.048,97, oltre interessi legali, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse relative all’anno scolastico 2014/2015. Ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione, chiedendo l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato la mancata esecuzione. Il giudice ha accertato che il titolo era stato ritualmente notificato, era passato in giudicato ed era decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato e di pagare le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato sin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il responsabile pro tempore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla richiesta del ricorrente. Il commissario dovrà riferire al TAR sugli adempimenti compiuti e non percepirà compensi. È stata respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché le somme dovute producono già gli interessi previsti dal titolo esecutivo. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 300, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l’eventuale seguito di competenza.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive.

  • art. 114, comma 4, lett. e), d.lgs. n. 104/2010

    Prevede la possibilità di imporre una penalità di mora; nel caso concreto la domanda è stata respinta perché il titolo esecutivo già prevedeva la produzione di interessi sulle somme dovute.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Rileva ai fini del decorso del termine di legge per l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria risultante dal giudicato nei confronti dell’amministrazione.

  • d.m. n. 55/2014

    Utilizzato analogicamente quale parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, tenuto conto dei minimi tariffari e della bassa complessità della controversia.

Massime di principio

  • Quando il titolo giudiziale è stato notificato all’amministrazione, è passato in giudicato ed è decorso il termine previsto per l’adempimento, l’inerzia dell’amministrazione legittima l’accoglimento dell’azione di ottemperanza e l’ordine giudiziale di esecuzione del pagamento.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un’obbligazione pecuniaria, il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare, su richiesta del creditore, in caso di inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
  • La nomina del commissario ad acta può essere affidata a un dirigente o funzionario appartenente alla struttura amministrativa debitrice, purché dotato delle competenze necessarie; in tal caso il commissario, se dipendente pubblico già inserito nella struttura, può svolgere l’incarico senza compenso ulteriore.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione all’obbligazione pecuniaria oggetto di ottemperanza, il titolo esecutivo già prevede la maturazione di interessi sulle somme dovute.
  • L’accertata inottemperanza dell’amministrazione comporta, secondo il principio di soccombenza, la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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