Cassazione Penale, Ordinanza n. 06660/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato dalla Corte di appello per la violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, ha proposto ricorso per cassazione lamentando un difetto di motivazione sulla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. La sentenza impugnata riguardava il fatto che, in una determinata data, l'interessato non fosse presente presso la propria abitazione, in violazione degli obblighi della misura di prevenzione. Il ricorso deduceva tale questione per la prima volta in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. non fosse stata richiesta in appello e che, pertanto, la relativa questione non potesse essere proposta per la prima volta in cassazione, in forza dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è esaminabile per la prima volta in cassazione se non è stata previamente dedotta nel giudizio di merito; in difetto di specifica richiesta, il giudice di merito non ha un obbligo autonomo di pronunciarsi su di essa.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Preclude la deduzione in cassazione di questioni nuove che avrebbero dovuto essere proposte nei gradi di merito, compresa l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. quando già vigente al momento della decisione impugnata.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità non ascrivibile a causa non colpevole, è dovuto il versamento della somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere tempestivamente prospettata nel giudizio di merito; se non è stata oggetto di specifica richiesta, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
- Il giudice di merito non è tenuto a pronunciarsi d'ufficio sulla particolare tenuità del fatto quando la parte non abbia formulato una specifica domanda o eccezione sul punto.
- La deduzione in sede di legittimità di una questione nuova, non devoluta nei gradi precedenti, determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., se la norma invocata era già vigente al tempo della decisione impugnata.
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