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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36643/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imprenditore)

La controversia

La lite nasce da un contratto concluso il 6 settembre 2007 tra una società e un'impresa di servizi pubblicitari. Nel contratto, sottoscritto dal legale rappresentante della società, era inserita una clausola che lo rendeva personalmente responsabile delle obbligazioni contrattuali della società. A seguito del recesso intervenuto dopo il primo rinnovo, l'altra parte chiese il pagamento di una penale pari al canone annuale. In primo grado il giudice di pace accolse le difese del convenuto e negò la debenza della penale; in appello il Tribunale riformò la decisione e condannò sia la società sia il legale rappresentante in solido al pagamento. Il ricorrente in cassazione dedusse: 1) violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. per asserita nullità della clausola di responsabilità personale perché vessatoria e non specificamente approvata; 2) violazione dell'art. 1469-ter c.c. e dell'art. 34 del Codice del consumo, sostenendo che non vi fosse prova di trattativa individuale sulla clausola e che fosse errata la sua valida efficacia verso la persona fisica; 3) in via subordinata, violazione dell'art. 1460 c.c. e vizio di motivazione per mancato esame della dedotta eccezione di inadempimento della controparte, in particolare per l'asserita incompatibilità dei sistemi informatici e la mancata fornitura degli strumenti/software necessari.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure, ritenendo tutti e tre i motivi inammissibili per violazione del requisito di autosufficienza del ricorso ex art. 366 n. 6 c.p.c.: il ricorrente non aveva trascritto né riportato il contenuto specifico della clausola contrattuale contestata né quello della deposizione testimoniale richiamata, e non aveva indicato con precisione dove tali atti fossero reperibili nel fascicolo. Le doglianze sono state giudicate generiche e non scrutinabili in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1341 c.c.

    Richiamato per sostenere la necessità di specifica approvazione delle clausole vessatorie; la Corte non ne esamina il merito perché il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 1342 c.c.

    Invocato insieme all'art. 1341 c.c. per contestare la validità della clausola inserita in condizioni generali; la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 1469-ter c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della nullità/protezione della clausola nei rapporti con il consumatore; la Corte non entra nel merito.

  • art. 34 Codice del consumo

    Invocato per affermare l'assenza di trattativa individuale sulla clausola e la conseguente inefficacia/nullità; motivo inammissibile per mancanza di trascrizione e localizzazione degli atti.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato in relazione all'eccezione di inadempimento; la censura è ritenuta inammissibile perché non autosufficiente.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro formale per le dedotte violazioni di legge, ma la Corte rileva che le doglianze restano astratte e non verificabili senza il testo degli atti.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Invocato per il preteso omesso esame di fatti decisivi; la Corte dichiara il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Norma centrale: il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione e trascrizione degli atti e dei documenti rilevanti, con indicazione del luogo processuale in cui sono reperibili.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, le censure che presuppongono l'esame di una clausola contrattuale o di una deposizione testimoniale sono inammissibili se il ricorrente non ne trascrive il contenuto rilevante e non indica con precisione dove tali atti siano reperibili nel fascicolo.
  • Il requisito di autosufficienza del ricorso ex art. 366 n. 6 c.p.c. impone che la Corte di cassazione possa verificare ex actis la fondatezza della doglianza senza svolgere autonome ricerche istruttorie o integrative.
  • La deduzione di violazioni di legge o di omesso esame di fatti decisivi non basta, da sola, a rendere ammissibile il motivo: occorre esporre in modo specifico il contenuto degli atti processuali e la loro decisività.
  • La mancanza anche di una sola delle indicazioni richieste dall'art. 366 n. 6 c.p.c. può determinare l'inammissibilità dell'intero ricorso o del singolo motivo.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è normalmente condannata alle spese del giudizio di cassazione ed è soggetta, se dovuto, all'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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