Cassazione Penale, Sentenza n. 34511/2022 del 19/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impetrazione con più motivi, in particolare: 1) denuncia del mancato esame da parte del Tribunale del contrasto fra la versione della persona offesa e la deposizione della teste Accursia Di Giovanni (che negava l'aggressione e l'intervento delle forze dell'ordine), con conseguente censura di attendibilità della persona offesa; 2) doglianza circa la costituzione di parte civile e la liquidazione delle spese a favore della parte civile, sostenendo che la parte civile era ammessa al gratuito patrocinio e che la procura speciale del nuovo difensore non sarebbe stata tempestiva
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo alla costituzione della parte civile e alla liquidazione delle spese, perché al momento opportuno era stata prodotta la procura speciale al nuovo difensore; ha invece ritenuto fondato il motivo principale, rilevando che il Tribunale non ha fornito una motivazione specifica per superare il conflitto probatorio fra la persona offesa e la teste (violazione dell'obbligo di risposta ai motivi di gravame). Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Rimini per nuovo esame. Gli altri motivi sono stati assorbiti
Norme richiamate
art. 100 cod. proc. pen.
La parte civile deve stare in giudizio mediante difensore munito di procura speciale; la designazione di un nuovo difensore richiede il rilascio di un'altra procura speciale a pena di nullità della costituzione. Tuttavia, se la procura viene prodotta tempestivamente nell'udienza, la costituzione rimane valida
art. 507 cod. proc. pen.
Rimedio relativo all'assunzione della deposizione testimoniale dal giudice di pace; le dichiarazioni testimoniali rilevanti e contrastanti devono essere valutate e motivate dal giudice superiore in sede di appello
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
L'omissione di risposta a un motivo specifico di gravame rende la motivazione della sentenza di secondo grado viziata da nullità: il giudice deve espressamente confrontarsi con i rilievi svolti in appello
Massime di principio
- Se in appello si deduce una contraddizione fra la versione della persona offesa e una testimonianza favorevole all'imputato, il giudice d'appello deve affrontare esplicitamente il contrasto e spiegare le ragioni per cui preferisce una versione rispetto all'altra; la mancata risposta può determinare nullità ai sensi dell'art. 125, comma 3 c.p.p.
- La costituzione di parte civile richiede un difensore con procura speciale; la mancata produzione immediata della procura può essere sanata se la procura viene comunque depositata tempestivamente nell'udienza, altrimenti la costituzione può essere impugnata
- Quando si contestano spese e liquidazione a favore della parte civile, va verificato se la parte civile è assistita con gratuito patrocinio: in tal caso le spese possono dover essere attribuite allo Stato; tuttavia il giudice valuta la tempestività e la documentazione prodotta
- In generale, in un ricorso in cassazione fondato sul vizio di motivazione occorre dimostrare con precisione quale argomento non è stato considerato e perché la mancata valutazione ha inciso sull'esito della decisione
- La sentenza di annullamento con rinvio permette al giudice di merito di riesaminare le questioni sostanziali (prove, quantificazione della pena, risarcimento e spese) ma la cassazione può limitare l'annullamento alle sole questioni viziate
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