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Sentenza

Sentenza n. 878/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’annullamento - della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- della Guardia di Finanza, Centro Informatico Amministrativo Nazionale, Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza, notificata il 4 giugno 2024, con la quale è stata respinta la richiesta di riconoscimento dell’equo indennizzo da causa di servizio presentata da -OMISSIS-; - del parere n. -OMISSIS-del 27 novembre 2023 reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze; - della nota prot. n. -OMISSIS- del 20 dicembre 2023 della Guardia di Finanza, Centro Informatico Amministrativo Nazionale, Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e per l’accertamento del diritto all’equo indennizzo in favore dell’Appuntato Scelto Q.S. -OMISSIS- per le infermità “artrosi cervicale con discopatie a lieve incidenza funzionale; artrosi lombosacrale con discopatie di L5 S1 a modica incidenza funzionale; scoliosi del rachide con segni clinici di radicolopatia periferica”, in relazione alla quale non si è dato luogo alla concessione di alcun indennizzo sul presupposto che “non dipendenti da fatti di servizio”.

Giustizia amministrativa202401090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento dell’equo indennizzo da causa di servizio, fondato sul parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, arruolato nella Guardia di Finanza e impiegato da oltre tredici anni presso reparti navali con mansioni di motorista e addetto ai servizi di macchina e manutenzione, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di patologie della colonna vertebrale, successivamente ascritte alla Tabella B. Il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva espresso parere negativo, ritenendo le infermità non dipendenti da fatti di servizio, e l’amministrazione aveva recepito tale parere rigettando la domanda di equo indennizzo. Il ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, sostenendo che l’amministrazione non avrebbe valutato correttamente l’incidenza delle mansioni svolte sull’insorgenza delle patologie, nonché la disparità di trattamento rispetto a colleghi ai quali sarebbe stato riconosciuto il beneficio. Il Ministero ha eccepito, inoltre, l’inammissibilità della domanda di accertamento del diritto all’equo indennizzo.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità della domanda di accertamento. La controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a., trattandosi di controversia relativa a personale in regime di diritto pubblico; tale giurisdizione consente il cumulo, nello stesso giudizio, della domanda di annullamento e della domanda di accertamento del diritto. Nel merito, il Collegio ha precisato che l’equo indennizzo è concettualmente distinto dal risarcimento del danno e che non è applicabile automaticamente il paradigma del nesso causale materiale proprio della responsabilità civile da fatto illecito. Tuttavia, nel caso concreto, la natura multifattoriale delle patologie, la prova amministrativa del carattere ordinario delle mansioni svolte e l’assenza di documentazione idonea a dimostrare condizioni lavorative particolarmente gravose hanno escluso effetti di usura superiori a quelli normalmente connessi alla funzione di motorista navale. Il riconoscimento generalizzato dell’indennizzo per il solo fatto dell’impiego a bordo di natanti è stato ritenuto logicamente non sostenibile. È stata inoltre esclusa la rilevanza della dedotta disparità di trattamento, poiché i pareri prodotti erano in parte illeggibili e, nelle parti leggibili, riguardavano patologie differenti e condizioni più gravi. Anche la documentazione medica prodotta, costituita da tre certificati recanti soltanto diagnosi manoscritte, è stata ritenuta insufficiente a fornire un principio di prova della correlazione tra malattia e servizio. Il diniego è stato quindi ritenuto legittimo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori, per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. i) c.p.a.

    Attribuisce al giudice amministrativo giurisdizione esclusiva sulle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico, consentendo nel caso concreto il cumulo della domanda di annullamento con quella di accertamento del diritto all’equo indennizzo.

  • art. 3 d.lgs. 165/2001

    Individua il personale in regime di diritto pubblico, categoria nella quale rientra il militare ricorrente.

  • d.P.R. 461/2001

    Disciplina il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e per la concessione dell’equo indennizzo.

  • art. 1173 c.c.

    “da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico”

    È richiamato per evidenziare l’autonomia dell’obbligazione indennitaria rispetto alle obbligazioni da contratto o da fatto illecito.

  • art. 2043 c.c.

    Il relativo nesso di causalità materiale, proprio della responsabilità da fatto illecito, non può essere trasposto meccanicamente nel giudizio sul riconoscimento dell’equo indennizzo da causa di servizio.

  • artt. 40 e 41 c.p.

    Sono richiamati, insieme all’art. 2043 c.c., come espressione del paradigma causale della responsabilità da fatto illecito, non automaticamente applicabile all’equo indennizzo.

  • Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 7 ottobre 2025, n. 15

    “nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull’amministrazione l’onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia”

    Il principio è richiamato come riferito a una diversa fattispecie di rischio professionale tipizzato; non è stato applicato al caso delle patologie multifattoriali del motorista navale, in assenza di prova di condizioni lavorative eccezionalmente usuranti.

Massime di principio

  • La domanda di annullamento del diniego di equo indennizzo da causa di servizio può essere cumulata, nello stesso giudizio amministrativo, con la domanda di accertamento del relativo diritto quando la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.
  • L’equo indennizzo da causa di servizio è istituto autonomo rispetto al risarcimento del danno da fatto illecito; pertanto, il nesso causale richiesto per il riconoscimento dell’indennizzo non coincide automaticamente con quello disciplinato dall’art. 2043 c.c. e dagli artt. 40 e 41 c.p.
  • Per patologie multifattoriali lamentate da personale militare, l’espletamento ordinario delle mansioni non è di per sé sufficiente a dimostrare la dipendenza da causa di servizio: occorre almeno un principio di prova relativo a condizioni lavorative concretamente gravose o a un’usura eccedente quella normalmente propria della funzione svolta.
  • La mera coincidenza temporale tra servizio e insorgenza della malattia, o la generica correlazione tra mansioni e patologia, non giustifica il riconoscimento dell’equo indennizzo quando l’amministrazione dimostri il carattere ordinario delle mansioni e non risultino documentate condizioni lavorative eccezionali.
  • La deduzione di disparità di trattamento non è idonea a sorreggere la domanda se i provvedimenti comparativi prodotti sono illeggibili, riguardano patologie diverse o si riferiscono a condizioni cliniche significativamente più gravi.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoGiurisdizione e riparto
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoEccesso di potere

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