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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29364/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già assolto in primo grado dal capo relativo alle cessioni di cocaina a terzi e condannato in entrambi i gradi di merito per la detenzione a fini di spaccio di circa 36 grammi di cocaina rinvenuti nel comodino a lui in uso nell'abitazione condivisa con la convivente, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che aveva confermato la condanna. La difesa ha contestato: 1) la qualificazione del fatto come concorso ex art. 110 c.p. nella detenzione a fini di spaccio, sostenendo che la condotta fosse al più mera connivenza non punibile, perché la sentenza avrebbe valorizzato solo il luogo di rinvenimento della droga e un presunto tentativo di ritardare la perquisizione, senza provare un contributo causale attivo o moralmente rafforzativo; 2) l'affermazione di un obbligo giuridico di impedire l'evento in capo all'imputato in ragione della sua qualità di brigadiere dei carabinieri, lamentando che non fosse stata dimostrata la concreta possibilità di impedire il reato, né il nesso causale tra omissione ed evento, né l'effettiva esigibilità dell'intervento; 3) la manifesta illogicità della motivazione sul punto della consapevolezza della presenza della cocaina e dell'apporto concorsuale, deducendo che gli elementi valorizzati (fogli manoscritti, assenza di mozziconi, collocazione della sostanza, condotta all'atto della perquisizione) fossero equivoci, alternativamente interpretabili o non adeguatamente spiegati. La difesa ha inoltre contestato che la sentenza avesse dato per provata la conoscenza, da parte dell'imputato, dell'attività di spaccio della convivente, dato che il perimetro dell'imputazione riguardava le cessioni ascritte solo alla donna e che gli sviluppi investigativi non avevano accertato una sua interessenza in quei traffici.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha affermato che, in presenza di doppia conforme, la motivazione di appello si salda con quella di primo grado; che il discrimine tra connivenza non punibile e concorso consiste nella presenza di un contributo apprezzabile, anche morale o agevolatore; che l'art. 40, comma 2, c.p. può operare anche rispetto a reati di mera condotta; e che, nel caso concreto, i giudici di merito avevano logicamente ricavato la consapevolezza dell'imputato dalla collocazione della cocaina nel comodino da lui usato, dagli effetti personali presenti, dai fogli manoscritti riconducibili allo spaccio, e dal comportamento tenuto durante la perquisizione, idoneo a ritardare l'accesso e a favorire la custodia della sostanza. La Corte ha inoltre osservato che la detenzione di stupefacente è reato permanente e che l'agevolazione prestata durante la permanenza integra concorso nel reato e non post factum di favoreggiamento.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice della detenzione di cocaina a fini di spaccio; nel caso concreto la condotta è stata sussunta nella detenzione finalizzata allo spaccio.

  • art. 110 c.p.

    disciplina il concorso di persone nel reato; la Corte lo applica per qualificare come contributo concorsuale la condotta dell'imputato, distinta dalla mera connivenza non punibile.

  • art. 40, comma 2, c.p.

    la clausola di equivalenza dell'omissione opera anche per reati di mera condotta e può fondare il concorso omissivo, inclusi i casi di doveri gravanti su appartenenti alle forze di polizia.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    norma sul vizio di violazione di legge dedotto in ricorso; la Corte ne esclude la fondatezza rispetto alla qualificazione giuridica e all'asserita inosservanza delle regole sul concorso.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    norma sul vizio di motivazione; la Corte afferma che la sentenza impugnata è immune da illogicità manifesta e da motivazione apparente.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per l'enunciazione sintetica dei motivi di ricorso.

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato quale parametro della corretta valutazione della prova e della ricostruzione inferenziale del giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto.

  • art. 619 c.p.p.

    richiamato incidentalmente per ribadire, ai sensi del principio di diritto, l'orientamento sui doveri degli appartenenti alle forze dell'ordine fuori dall'effettivo esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sulla motivazione richiede che il ricorrente si confronti puntualmente con le rationes di entrambi i giudizi di merito, che si integrano in un unico corpo argomentativo.
  • La connivenza non punibile si risolve in una mera presenza passiva o nell'inerzia di chi conosca il reato altrui, senza preventivo concerto e senza un obbligo giuridico di impedire l'evento; il concorso, invece, presuppone un contributo apprezzabile, anche solo morale o agevolatore, che rafforzi il proposito criminoso o faciliti l'esecuzione del reato.
  • Il concorso nel reato può realizzarsi anche in forma omissiva ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p., quando vi sia un obbligo giuridico di attivarsi idoneo a impedire il fatto, e ciò vale anche per i reati di mera condotta.
  • Nei reati permanenti, come la detenzione di stupefacenti, l'agevolazione prestata durante la permanenza della condotta non si colloca di regola come post factum di favoreggiamento, ma può integrare concorso nel reato ancora in corso.
  • Il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza presenti una carenza logica manifesta, un'inferenza priva di connessione tra premesse e conclusione, o un reale travisamento delle regole legali di valutazione della prova; non è consentito in cassazione opporre una mera diversa lettura, pur plausibile, del compendio probatorio.
  • La conoscenza della destinazione illecita della sostanza e il contributo concorsuale possono essere desunti da un quadro indiziario unitario composto dal luogo di occultamento, dalla presenza di effetti personali dell'imputato, da appunti compatibili con l'attività di spaccio e da condotte obiettivamente dirette a ritardare l'intervento della polizia.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioConcorso di personeImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConcorso di personeNesso di causalitàInutilizzabilità della prova

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