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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27941/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concedente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di affitto d'azienda intercorso tra le parti, nel quale era prevista una clausola compromissoria e, secondo la ricostruzione della sentenza di primo grado, anche un previo esperimento della mediazione prima di adire gli arbitri. La società concedente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti degli affittuari per canoni di affitto d'azienda asseritamente non corrisposti e per il rimborso di spese di manutenzione straordinaria. Il giudice di primo grado aveva dichiarato improcedibili sia la domanda principale sia la riconvenzionale, ritenendo operante la competenza arbitrale. In appello la corte territoriale ha invece revocato il decreto ingiuntivo, ha riconosciuto in parte fondate le pretese creditorie della società concedente e ha ritenuto inammissibile la riproposizione delle domande degli affittuari per tardiva costituzione, affermando anche che la società concedente aveva sostanzialmente rinunciato a far valere la competenza arbitrale. I ricorrenti hanno impugnato la decisione deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 e la nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 819-ter e 42 c.p.c., sostenendo che, una volta dichiarata dal primo giudice l'improcedibilità per la pretesa competenza arbitrale, l'unico rimedio esperibile sarebbe stato il regolamento necessario di competenza e non l'appello; hanno inoltre contestato la ritenuta rinuncia alla clausola arbitrale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo nella parte in cui sosteneva l'inammissibilità dell'appello della società concedente, osservando che la sentenza di primo grado non si era limitata a una pronuncia sulla competenza, ma aveva affrontato anche una questione ulteriore di rito, cioè la improcedibilità delle domande per mancato previo esperimento della mediazione. Ne è conseguito che la decisione poteva essere impugnata con appello nella parte in cui investiva sia la questione di competenza sia quella di improcedibilità, non essendo la controversia riducibile alla sola competenza. La Corte ha anche rilevato, in via incidentale, la singolarità della decisione di primo grado, osservando che, in presenza di clausola arbitrale e di obbligo di mediazione preliminare, il giudice ordinario non avrebbe dovuto ritenersi competente a decidere sull'inosservanza di tale obbligo. La censura relativa all'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 è stata ritenuta inammissibile per genericità, perché non illustrata in modo chiaro e specifico, e non integrabile con la memoria successiva. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa della parte intimata; è stata invece dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010

    La censura fondata su tale norma è stata dichiarata inammissibile per genericità, perché non esplicitava in modo intelligibile i termini della violazione dedotta.

  • art. 819-ter c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che la pronuncia relativa alla clausola compromissoria fosse impugnabile solo con regolamento di competenza; la Corte ha escluso che la decisione di primo grado fosse limitata alla sola competenza.

  • art. 42 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in collegamento con la dedotta nullità del procedimento; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.

    Indica i vizi prospettati dai ricorrenti, ma la Corte ha ritenuto il motivo nel complesso infondato o generico.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di primo grado contiene non solo una pronuncia sulla competenza, ma anche una statuizione autonoma su una questione di rito o di procedibilità, l'impugnazione non è necessariamente limitata al regolamento di competenza: può essere esperita l'appello se si contestano anche i capi diversi dalla sola competenza.
  • Il contenuto effettivo della decisione di primo grado va qualificato in base alla sua sostanza e non alla sola etichetta formale: se il giudice, dopo avere affermato la propria competenza, decide anche sulla procedibilità della domanda, la sentenza non è unicamente una pronuncia sulla competenza.
  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche, intelligibili e riferite puntualmente ai capi della sentenza impugnata; deduzioni generiche o apodittiche determinano l'inammissibilità del motivo.
  • La memoria successiva non può essere utilizzata per introdurre o integrare censure non compiutamente formulate nel ricorso nei termini processuali previsti.
  • In presenza di clausola compromissoria con obbligo di mediazione preliminare, la corretta individuazione del giudice o degli arbitri chiamati a rilevare l'inosservanza dell'onere preliminare deve essere valutata alla luce della struttura concreta della decisione impugnata e delle regole sull'impugnazione dei capi autonomi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenzaArbitrato
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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