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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13355/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dal difensore per due motivi: 1) inosservanza dell'art. 157 cod. pen. per omessa dichiarazione della prescrizione dei reati maturata anteriormente alla sentenza impugnata (il difensore ha prodotto verbali di sospensione per legittimo impedimento e calcolato le decorrenze della prescrizione); 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva, lamentando l'assenza di motivazione prognostica da parte della Corte di appello sulla inidoneità della pena sostitutiva a finalità rieducative.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al primo motivo. Ha rilevato che è ammissibile dedurre in cassazione l'estinzione del reato per prescrizione anche se non proposta in appello, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite. Dopo il conteggio dei termini (termine massimo originario per il capo A: 19/09/2023; per il capo B: 21/09/2023, con l'aggiunta di 120 giorni per due sospensioni per legittimo impedimento e 13 giorni per una sospensione richiesta dal difensore ai sensi dell'art. 159 c.1 n.3 cod. pen.), la Corte ha ritenuto che la prescrizione si è perfezionata rispettivamente il 1/02/2024 e il 4/02/2024, quindi anteriormente alla sentenza di appello del 14/01/2025. Poiché dai giudizi di merito non risultava che i fatti non sussistono o che l'imputato non li ha commessi, la Corte ha dichiarato l'estinzione dei reati per prescrizione e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio; il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    La mancata dichiarazione della prescrizione da parte del giudice di merito implica vizio rilevabile in cassazione; il motivo fondato determina l'annullamento quando la prescrizione sia effettivamente maturata anteriormente alla sentenza impugnata.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'eccezione di intervenuta prescrizione, anche se non formulata in appello, integri un motivo ammissibile per il ricorso per cassazione richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite.

  • art. 159, primo comma, n. 3, cod. pen.

    art. 159, primo comma, n. 3, cod. pen.

    La norma disciplina le sospensioni del corso della prescrizione (es. per legittimo impedimento del difensore); la Corte ha aggiunto al termine massimo di prescrizione 120 giorni per le due sospensioni dichiarate e 13 giorni per altra sospensione richiesta dal difensore, estendendo dunque la durata utile ai fini della decorrenza della prescrizione.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato che la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non può essere esclusa se dai giudizi di merito non risulta manifestamente che i fatti non sussistono o non costituiscono reato; in assenza di tali elementi la prescrizione opera.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale richiamata per la qualificazione del reato di stupefacenti (riqualificazione operata in primo grado e confermata nei limiti ritenuti dai giudici di merito).

  • art. 99 cod. pen.

    Norma relativa alla determinazione della pena applicata in primo grado (richiamata nell'imputazione originaria).

  • art. 368 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato contestato come capo B; richiamata per identificare la fattispecie contestata e il relativo termine di prescrizione.

Massime di principio

  • In cassazione è ammissibile dedurre l'intervenuta estinzione per prescrizione anche se tale eccezione non è stata formulata in appello, quando la prescrizione si sia già perfezionata anteriormente alla sentenza impugnata.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno conteggiate le sospensioni previste dall'art. 159 c.1 (es. per legittimo impedimento del difensore) e altre sospensioni richieste dalle parti; la Corte valuterà e aggiungerà i giorni di sospensione al termine massimo.
  • Se dai giudizi di merito non emerge in modo manifesto che i fatti non sussistono o che i fatti non costituiscono reato, la prescrizione, se maturata, comporta l'annullamento della pronuncia per estinzione del reato e può determinare l'annullamento senza rinvio.
  • Le eccezioni procedurali rilevanti per la decorrenza della prescrizione (es. legittimo impedimento del difensore) devono essere documentate in modo puntuale: verbali e provvedimenti che attestano la sospensione sono decisivi per il conteggio.
  • La doglianza relativa a carenze motivazionali sul diniego di pene sostitutive richiede che il giudice di merito svolga una valutazione prognostica esplicita sulla capacità della pena sostitutiva di conseguire la finalità rieducativa; l'assenza di tale valutazione può essere motivo di censura ma può essere assorbita se la decisione è comunque superata da intervenuta prescrizione.

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