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Sentenza

Sentenza n. 7599/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 08820/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202607542

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio n. 8820/2026 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la graduatoria ministeriale di finanziamento per interventi sugli impianti di risalita e di innevamento; in appello erano contestati anche l’inammissibilità dei motivi aggiunti e, in subordine, la loro tardività

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e beneficiari)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva partecipato all’avviso pubblico ministeriale del 3 giugno 2024 per finanziamenti destinati alla promozione turistica delle aree montane e alla modernizzazione degli impianti sciistici. Con 60/100 punti era stata inserita tra i soggetti utilmente collocati ma non finanziati, nella graduatoria approvata il 27 novembre 2025. Il ricorso introduttivo al TAR si limitava a ricostruire la vicenda, dichiarare di impugnare «al buio» e riservare censure dopo l’accesso documentale, senza formulare alcun motivo di illegittimità. Ottenuti il 4 febbraio 2026 i verbali della Commissione e la nota del RUP, la società aveva proposto motivi aggiunti contestando la composizione e l’attività valutativa, la trasparenza e l’istruttoria, l’attribuzione dei punteggi relativi agli impegni bancari, al dettaglio della documentazione tecnica e al possesso di autorizzazioni, nonché il punteggio complessivo. In appello ha dedotto l’erroneità della declaratoria d’inammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, invocando gli artt. 40, 41 e 43 c.p.a. e sostenendo che le censure non potevano essere formulate prima dell’accesso. Ha inoltre riproposto le censure di merito, comprese la violazione dell’art. 77 del r.d. n. 827/1924 e dell’art. 13 dell’avviso, il difetto di motivazione e istruttoria, la disparità di trattamento, l’irragionevolezza e la violazione del soccorso istruttorio.

La decisione

L’appello è respinto. Il Consiglio di Stato conferma che il ricorso introduttivo era privo di qualsiasi censura, anche solo iniziale o generica, e quindi inammissibile ai sensi dell’art. 40, commi 1, lett. d), e 2, c.p.a. L’accesso successivo non giustificava l’assenza totale di motivi: già dai criteri dell’avviso e dalla graduatoria la società poteva individuare e contestare possibili anomalie, tra cui l’ammissione di imprese con punteggio inferiore e l’esito del sorteggio tra istanze a pari punteggio. I motivi aggiunti erano propri, diretti a introdurre ulteriori vizi a sostegno della stessa domanda di annullamento, e, per la loro natura accessoria e dipendente, seguivano l’inammissibilità del ricorso principale, senza poter essere esaminati nel merito. È inoltre confermata la valutazione subordinata di tardività: notificati il 3 aprile 2026, i motivi aggiunti erano successivi alla scadenza del termine decadenziale di 60 giorni previsto dall’art. 29 c.p.a., anche a considerarli ricorso autonomo. Le censure di merito riproposte in appello non sono esaminate, essendo precluso lo scrutinio dei motivi aggiunti. La società appellante è condannata alle spese del grado, liquidate in 2.000 euro in favore di ciascuna parte costituita, salvo Carosello Tonale S.p.A., costituita solo formalmente.

Norme richiamate

  • art. 40, commi 1, lett. d), e 2, c.p.a.

    A fronte di quanto rilevato dal Tar, che qui si condivide, trova quindi applicazione la disposizione di cui al comma 2 del richiamato art. 40, a norma del quale “i motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili” con conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

    Il ricorso deve indicare specifici motivi di illegittimità; la loro totale omissione determina l’inammissibilità, senza che il giudice possa integrare le lacune difensive.

  • art. 43, comma 1, c.p.a.

    Il ricorso per motivi aggiunti di cui all’art. 43 c.p.a., che ammette “nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte”, riveste infatti natura strumentale e accessoria rispetto al ricorso introduttivo integrandone il thema decidendum nei limiti della domanda proposta e, nel caso di motivi aggiunti propri, di dipendenza.

    I motivi aggiunti propri introducono ulteriori ragioni a sostegno della domanda già proposta e sono accessori e dipendenti dal ricorso introduttivo; la sua inammissibilità ne preclude lo scrutinio.

  • art. 29 c.p.a.

    Corretta è, infine, la subordinata valutazione del TAR circa la tardività dei motivi aggiunti anche quando considerati alla stregua di un ricorso autonomo: ciò per la ragione che tali motivi sono stati notificati il 3 aprile 2026, a termine decadenziale ex art. 29 c.p.a. già spirato.

    Anche se considerati autonomamente, i motivi aggiunti sono tardivi quando notificati dopo la scadenza del termine decadenziale per l’impugnazione.

  • art. 60 c.p.a.

    All’esito della camera di consiglio dell’8 ottobre 2026 fissata per la discussione dell’istanza cautelare, previo rituale avviso alle parti presenti in merito alla possibilità di definizione del giudizio ex art. 60 c.p.a., la causa è stata decisa.

    Il giudizio d’appello è stato definito con decisione in forma semplificata, previo avviso alle parti della possibilità di definizione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo deve contenere almeno una censura specifica riferita ai vizi di legittimità dell’atto impugnato; una mera esposizione dei fatti, accompagnata dalla riserva di formulare motivi dopo l’accesso agli atti, non soddisfa l’onere previsto dall’art. 40 c.p.a. e comporta l’inammissibilità del ricorso.
  • La necessità di acquisire documentazione amministrativa non giustifica l’omissione totale dei motivi quando gli elementi già conoscibili, inclusi i criteri di valutazione pubblicati e i dati della graduatoria, consentono di individuare e dedurre possibili anomalie, anche in termini iniziali suscettibili di successiva precisazione.
  • I motivi aggiunti propri, diretti a introdurre ulteriori censure a sostegno della domanda originaria, hanno natura accessoria e dipendente dal ricorso introduttivo; la declaratoria d’inammissibilità di quest’ultimo preclude l’esame dei motivi aggiunti.
  • I motivi aggiunti notificati oltre il termine decadenziale d’impugnazione sono tardivi anche se considerati come ricorso autonomo.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieAppelloMotivi aggiunti e ricorso incidentaleTermini e notificazione del ricorso
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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