Sentenza del 16/03/2016 n. 1366 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Iscrizione di imposte nei ruoli speciali - Procedura di adesione - Non occorre attendere il decorso del tempo di sospensione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che l'Amministrazione avrebbe dovuto attendere il decorso del termine di sospensione collegato all'attivazione della procedura di adesione prima di iscrivere le imposte nei ruoli speciali. La questione riguardava quindi il rapporto tra la sospensione prevista dalla procedura di adesione e la possibilità di procedere immediatamente alla riscossione cautelare o urgente in presenza di un fondato e grave pericolo per la riscossione.
La decisione
La tesi del ricorrente non è stata accolta. La sentenza ha stabilito che, quando ricorrono i presupposti per l'iscrizione nei ruoli speciali, l'Amministrazione non deve attendere il decorso del periodo di sospensione eventualmente derivante dall'attivazione della procedura di adesione. La particolare urgenza, connotata dal fondato e grave pericolo per la riscossione, giustifica l'immediata iscrizione e prevale sull'attesa del termine ordinario di sospensione.
Norme richiamate
Art. 6 del d.lgs. n. 218/1997
Disciplina la procedura di adesione e i relativi effetti sospensivi. Tali effetti non impediscono, secondo la sentenza, l'iscrizione nei ruoli speciali quando sussista un fondato e grave pericolo per la riscossione.
Art. 15 del d.P.R. n. 602/1973
Prevede la possibilità di procedere all'iscrizione provvisoria o cautelare delle imposte in situazioni che giustificano una riscossione anticipata rispetto alla definizione ordinaria della pretesa tributaria.
Art. 15-bis del d.P.R. n. 602/1973
Rafforza la disciplina dei ruoli speciali e della riscossione urgente, consentendo l'iscrizione senza attendere i termini ordinari quando sussista un fondato e grave pericolo per la riscossione.
Massime di principio
- La sospensione collegata alla procedura di adesione non opera in modo assoluto: in presenza di un fondato e grave pericolo per la riscossione, l'Amministrazione può adottare misure urgenti e iscrivere le imposte nei ruoli speciali senza attendere la scadenza del termine sospensivo.
- L'iscrizione nei ruoli speciali costituisce uno strumento eccezionale e urgente; deve quindi essere sostenuta da circostanze concrete che evidenzino un rischio serio per il recupero del credito, non da una mera valutazione astratta o automatica.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra la sospensione ordinaria derivante dall'adesione e le esigenze cautelari dell'Erario: queste ultime possono prevalere quando il pericolo per la riscossione sia effettivo, grave e adeguatamente motivato.
- Il contribuente che contesti l'iscrizione dovrebbe verificare soprattutto l'esistenza e la motivazione del pericolo per la riscossione, oltre alla corretta applicazione dei presupposti dei ruoli speciali.
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