Cassazione Civile, Sentenza n. 12646/2020 del 25/06/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi acquirente)
La controversia
Nel 1985 la dante causa dei ricorrenti aveva venduto con scrittura privata, per lire 20.000.000 interamente pagate, la nuda proprietà di un appartamento e delle relative pertinenze alla dante causa delle resistenti. Dopo il decesso dell’acquirente, la moglie e le figlie convennero la venditrice davanti al Tribunale di Roma, chiedendo l’accertamento dell’acquisto della nuda proprietà per successione, poiché la venditrice non intendeva riprodurre in atto pubblico il consenso traslativo già espresso nella scrittura. Il Tribunale accolse la domanda; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 692/2014 depositata il 31 gennaio 2014, confermò la decisione. Gli eredi della venditrice proposero ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo denunciarono la violazione degli artt. 2946 e 2652, n. 3, c.c., sostenendo che, alla data della domanda del 3 luglio 2002, fosse prescritto il diritto delle attrici di ottenere l’accertamento giudiziale delle sottoscrizioni della scrittura privata e la conseguente trascrizione. Con il secondo denunciarono la violazione degli artt. 480 c.c. e 345 c.p.c., contestando che fosse stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in appello l’eccezione di prescrizione del diritto delle attrici di accettare l’eredità dell’acquirente entro il termine decennale; sostennero che la carenza di legittimazione attiva fosse rilevabile d’ufficio e che le attrici non avessero dimostrato di avere accettato l’eredità tempestivamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Il primo è infondato: la domanda delle attrici era diretta ad accertare il loro diritto di proprietà, derivante dall’avvenuto trasferimento immobiliare e poi dalla successione, non a ottenere in via autonoma l’accertamento della sottoscrizione o la trascrizione della scrittura; l’azione di accertamento del diritto di proprietà contestato è imprescrittibile. Il termine decennale richiamato dai ricorrenti riguarda il diritto di trascrivere una scrittura privata la cui sottoscrizione sia già stata giudizialmente accertata, non l’azione qui proposta. Anche il secondo motivo è stato disatteso: la questione decisiva non era la rilevabilità d’ufficio del difetto di legittimazione, ma l’effetto dell’accettazione tacita dell’eredità compiuta esercitando un diritto ereditario anche dopo il decorso del termine di prescrizione. La qualità di erede può essere acquistata anche in tale momento se gli interessati non hanno tempestivamente eccepito la prescrizione; l’eccezione non è rilevabile d’ufficio e, se formulata per la prima volta in appello, è inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in euro 2.500, oltre euro 200 per esborsi e accessori di legge; è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2946 c.c.
Ciò posto, deve osservarsi che, secondo il risalente insegnamento di questa Suprema Corte, l’azione di accertamento del proprio diritto che il proprietario fa valere nei confronti di chi ne contesta la sussistenza è imprescrittibile, atteso che tale azione, anche se non ha effetti recuperatori (come la rei vindicatio) o di accertamento della inesistenza di diritti di terzi (come l’actio negatoria), in quanto diretta ad accertare un diritto imprescrittibile non è a sua volta soggetta ad estinguersi per prescrizione (così Cass. 5010/86).
Il termine generale di prescrizione decennale non estingue l’azione di accertamento con cui il proprietario fa valere il proprio diritto imprescrittibile contro chi ne contesta la sussistenza.
art. 2652, n. 3, c.c.
Questi ultimi, va aggiunto, equivocano la portata di Cass. 15355/01, richiamata nel ricorso, perchè il termine di prescrizione decennale al quale si fa riferimento in tale sentenza non riguarda il diritto di chiedere l’accertamento della autenticità delle sottoscrizioni di una scrittura privata di trasferimento immobiliare, bensì il diritto di trascrivere una scrittura privata della cui sottoscrizione sia già stata giudizialmente accertata l’autenticità.
Il termine decennale considerato dalla pronuncia richiamata concerne il diritto di trascrivere una scrittura privata dopo che l’autenticità della sottoscrizione sia stata giudizialmente accertata; non riguarda l’azione di accertamento della proprietà proposta nella controversia.
art. 480, comma 1, c.c.
Un chiamato all’eredita può acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell’eredita anche dopo il decorso del termine di prescrizione decennale del diritto di accettare l’eredità di cui dell’art. 480 c.c., comma 1, quando nessuno degli interessati sollevi tempestivamente l’eccezione di prescrizione.
Il chiamato può acquistare la qualità di erede mediante accettazione espressa o tacita anche dopo il decorso del termine decennale, se nessun interessato eccepisce tempestivamente la prescrizione del diritto di accettare.
art. 345 c.p.c.
L’eccezione di prescrizione, d’altra parte, non essendo rilevabile di ufficio (ex multis, Cass. n. 20147/13), soggiace alle preclusioni fissate dalla legge processuale; donde l’inammissibilità di tale eccezione quando la stessa venga sollevata per la prima volta in appello, come correttamente rilevato dalla Corte capitolina.
L’eccezione di prescrizione non rilevabile d’ufficio è soggetta alle preclusioni processuali e non può essere proposta per la prima volta in appello.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.
Massime di principio
- L’azione con cui il proprietario chiede l’accertamento del proprio diritto di proprietà contestato è imprescrittibile quando è diretta ad accertare un diritto imprescrittibile, anche se non ha gli effetti recuperatori della rivendicazione né quelli propri dell’azione negatoria.
- La domanda dell’acquirente fondata su una scrittura privata di vendita immobiliare non autenticata o non giudizialmente accertata è diretta a ottenere una sentenza dichiarativa dell’effetto traslativo già prodotto dal contratto, idonea a costituire titolo per la trascrizione; il termine decennale riferito alla trascrizione non coincide con un termine per proporre l’azione di accertamento della proprietà.
- Il chiamato all’eredità può acquistare la qualità di erede mediante accettazione espressa o tacita anche dopo il decorso del termine decennale per accettare, se nessun interessato ha sollevato tempestivamente l’eccezione di prescrizione.
- L’eccezione di prescrizione non è rilevabile d’ufficio e deve essere proposta nel rispetto delle preclusioni processuali; è pertanto inammissibile se formulata per la prima volta in appello.
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