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Sentenza

Sentenza n. 519/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento - “del Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. AOODRPU/20396 del 03.08.2020 (pubblicato sul sito web dell’U.S.R. Puglia il 4 Agosto 2020) di approvazione delle graduatorie definitive di merito delle Regioni Puglia, Basilicata, Calabria e Molise, relativo alla procedura concorsuale per N. 2004 posti di DSGA limitatamente alla graduatoria finale di merito della Regione Puglia per la posizione n. 22, di cui all'allegato 1 – Regione Puglia”.

Giustizia amministrativa202001127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva di merito del concorso per 2004 posti di DSGA, limitatamente alla posizione della controinteressata, nonché successiva immissione in ruolo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, partecipante al concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ha impugnato la graduatoria regionale nella parte in cui la controinteressata era collocata in posizione utile, deducendo l'illegittimità della prova orale da questa sostenuta dopo essere stata inizialmente esaminata su un quesito estraneo alle materie concorsuali. In particolare, ha contestato: la decisione della commissione di annullare la prova e riconvocare la candidata in una data successiva, ritenuta irragionevole e idonea ad attribuire un indebito vantaggio; la mancata estrazione immediata di un nuovo quesito; la violazione dei principi di pubblicità, trasparenza e par condicio, poiché nella bacheca era stata indicata soltanto la sospensione della prova e la nuova convocazione era stata comunicata individualmente; la convocazione della controinteressata insieme a candidati della Regione Basilicata, anziché insieme a quelli della Puglia, con conseguente asserita contaminazione delle procedure. Dopo essere stata assunta a seguito dello scorrimento della graduatoria, la ricorrente ha limitato la domanda all'accertamento dell'illegittimità della graduatoria ai fini risarcitori per il ritardo nell'assunzione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima l'indicazione in bacheca della prova come sospesa, poiché tale comunicazione rispettava il bando e consentiva agli altri candidati di sapere che l'esame sarebbe stato ripetuto in una delle date degli orali già pubblicate. Il principio di pubblicità delle prove orali richiede che esse si svolgano in seduta pubblica, ma non impone alla commissione di comunicare individualmente a ciascun concorrente data, ora e modalità dell'esame degli altri candidati. La prova successiva si è svolta in aule aperte e chiunque, inclusa la ricorrente, avrebbe potuto assistervi. La commissione aveva inoltre il dovere di annullare e rinnovare la prova, poiché il quesito estratto non apparteneva alle materie concorsuali e l'irregolarità avrebbe compromesso l'imparzialità della valutazione. Il rinvio non costituiva un vantaggio per la controinteressata, ma una misura necessaria a ripristinare la parità sostanziale, con preavviso superiore a venti giorni e senza alterare il calendario generale. L'estrazione immediata di un nuovo quesito sarebbe stata invece inidonea a garantire casualità, uniformità e trasparenza, perché effettuata dopo che la commissione aveva acquisito consapevolezza dell'errore. È stata altresì ritenuta legittima la convocazione insieme a candidati della Basilicata: nessuna norma imponeva una separazione rigida per regione e la scelta era giustificata dal rispetto del termine minimo di convocazione. Escluse quindi le dedotte violazioni della pubblicità, trasparenza, imparzialità, par condicio e buon andamento. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.000 oltre accessori in favore di ciascuna delle parti resistenti e della controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 8, del bando di concorso

    al termine di ogni seduta, nella medesima giornata, affissione nell'albo della sede di esame dell'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportati

    La commissione ha adempiuto all'obbligo previsto dal bando indicando la prova come sospesa; non era necessario pubblicizzare nella bacheca la decisione di riconvocazione con tutti i relativi dettagli.

  • art. 6, comma 3, d.P.R. n. 487/1994

    termine minimo di venti giorni

    La riconvocazione doveva rispettare un preavviso minimo, osservato dalla commissione con una convocazione effettuata con oltre venti giorni di anticipo.

  • art. 6, comma 4, d.P.R. n. 487/1994

    le prove orali devono svolgersi in seduta pubblica

    La pubblicità della prova orale consiste nella possibilità per chiunque di assistervi liberamente e non comporta l'obbligo di comunicazione individuale a tutti i concorrenti della data, dell'ora e delle modalità dell'esame altrui.

  • art. 35 d.lgs. n. 165/2001

    prova orale in seduta pubblica

    La pubblicità delle prove concorsuali è stata rispettata mediante lo svolgimento dell'esame in locali aperti al pubblico.

  • art. 97 Cost.

    Il buon andamento impone alla commissione di rimediare all'errore nella formulazione del quesito mediante l'annullamento e la ripetizione della prova, evitando che l'irregolarità comprometta l'imparzialità e generi successivo contenzioso.

Massime di principio

  • Quando, durante una prova orale concorsuale, viene estratto un quesito estraneo alle materie previste, la commissione deve annullare la prova viziata e riconvocare il candidato, poiché la ripetizione è necessaria per ripristinare l'imparzialità della valutazione e la parità sostanziale tra concorrenti.
  • La pubblicità delle prove orali concorsuali è soddisfatta dallo svolgimento dell'esame in seduta pubblica e in locali accessibili a chiunque; essa non impone alla commissione di comunicare individualmente a tutti i concorrenti la data, l'ora o le modalità dell'esame di un altro candidato.
  • La mera indicazione della sospensione della prova nell'elenco affisso al termine della seduta può essere sufficiente quando consente ai candidati di comprendere che l'esame dovrà essere nuovamente svolto e la nuova convocazione avviene nell'ambito di un calendario di sedute già pubblicizzato.
  • In presenza di un quesito irregolare, la sostituzione estemporanea con un nuovo quesito nella stessa seduta può violare la casualità del sorteggio e la parità di trattamento; la riconvocazione successiva, con il rispetto del termine minimo di preavviso, costituisce una soluzione conforme a trasparenza e imparzialità.
  • La convocazione per la prova orale di candidati appartenenti a regioni diverse non viola di per sé la par condicio né determina contaminazione delle procedure, in assenza di una norma che imponga una separazione rigida dei gruppi regionali e quando la scelta sia giustificata da esigenze organizzative e dal rispetto dei termini di convocazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereSpese di lite
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTrasparenza e pubblicitàConcorrenza ed evidenza pubblica

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