Cassazione Civile, Ordinanza n. 07645/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (autorità amministrativa)
La controversia
La controversia nasce da una delibera dell'autorità di vigilanza che aveva irrogato a un promotore finanziario una sanzione amministrativa pecuniaria molto elevata, una sanzione accessoria interdittiva e la confisca, per presunto abuso di informazione privilegiata in relazione all'acquisto di azioni di una società quotata, alla comunicazione dell'informazione a terzi e alla raccomandazione di acquisto a clienti. La corte d'appello aveva accolto l'opposizione dell'incolpato annullando integralmente la delibera, ritenendo insufficienti gli indizi valorizzati dall'autorità. L'autorità ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato falsa applicazione delle norme sulla prova presuntiva e sulla disciplina sanzionatoria, sostenendo che il giudice di merito aveva esaminato gli indizi in modo frammentario senza la necessaria valutazione complessiva e unitaria; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, poiché la corte territoriale non si era pronunciata specificamente sulla contestata abusiva raccomandazione di acquisto ai clienti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto fondata la censura relativa alla prova per presunzioni perché il giudice di merito aveva scartato singolarmente gli indizi senza procedere alla loro valutazione globale, che è invece necessaria per verificare se gli elementi, considerati nel loro insieme, siano concordanti e idonei a integrare la prova presuntiva. Ha inoltre rilevato un vizio motivazionale radicale perché la sentenza impugnata aveva omesso qualsiasi specifica motivazione sulla contestazione dell'abusiva raccomandazione di acquisto. La sentenza della corte d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione per nuovo esame conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 187 bis D.Lgs. n. 58/1998
norma sanzionatoria richiamata per la contestazione di abuso di informazioni privilegiate e condotte collegate di acquisto, comunicazione e raccomandazione.
art. 187 quater, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998
norma richiamata in relazione alla sanzione accessoria interdittiva applicata in sede amministrativa.
art. 6 D.Lgs. n. 150/2011
norma richiamata nel ricorso come disciplina del giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative.
art. 2727 c.c.
richiamato in tema di presunzioni semplici e deduzione del fatto ignoto da fatti noti.
art. 2729 c.c.
richiamato come parametro della prova presuntiva e dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per censurare la violazione delle regole giuridiche sulla prova presuntiva.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per la denuncia del vizio motivazionale nei limiti del minimo costituzionale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro della nullità della sentenza per mancanza o apparenza di motivazione.
art. 12 preleggi
richiamato per l'interpretazione della riforma del vizio di motivazione e del sindacato di legittimità.
Massime di principio
- In tema di prova per presunzioni, il giudice deve procedere in due fasi: prima alla valutazione analitica dei singoli indizi, poi alla valutazione complessiva e sintetica di tutti gli elementi, perché anche indizi singolarmente non risolutivi possono acquisire forza probatoria reciproca se considerati unitariamente.
- È censurabile in cassazione, come violazione di legge e non come mero dissenso sul merito, la decisione che si limiti a escludere il valore di ciascun indizio senza verificare se la loro combinazione sia idonea a fondare una valida prova presuntiva.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., resta possibile solo nei casi di anomalia motivazionale che equivalgano a mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile.
- La sentenza che ometta di pronunciarsi su una specifica contestazione decisiva devoluta al giudice integra un vizio motivazionale radicale censurabile in cassazione e comporta la cassazione con rinvio.
- Nei procedimenti sanzionatori basati su condotte finanziarie, il giudice deve valutare congiuntamente i diversi indizi fattuali, come contatti, tempistiche operative, modalità degli ordini e profitti conseguiti, senza isolare artificialmente ciascun elemento.
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