Cassazione Penale, Sentenza n. 36261/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della sentenza di condanna per tentata rapina aggravata in concorso; dedotta violazione dell'art. 628 comma 3 n. 1 c.p. e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento dell'aggravante delle "più persone riunite", poiché il coimputato si sarebbe temporaneamente allontanato prima della colluttazione e quindi non vi sarebbe stata una presenza simultanea sul luogo del fatto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo, condividendo la valutazione del GUP e della Corte d'appello secondo cui l'aggravante delle più persone riunite opera quando almeno due compartecipi sono presenti nel luogo e nel momento del fatto e la loro compresenza, percepita dalla vittima e idonea ad aumentare la potenzialità criminosa, non viene esclusa dalla temporanea allontanamento di un complice che comunque era a breve distanza e cooperava (es. attendere nell'autovettura per agevolare la fuga). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628 comma 3 n. 1 codice penale
L'aggravante delle "più persone riunite" si fonda sulla maggiore potenzialità criminosa derivante dalla compresenza oggettiva di più soggetti nel luogo e nel momento del fatto; non è necessario che tutti i partecipanti pongano in essere contemporaneamente lo stesso segmento della condotta tipica.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 2, Sent. n. 8324 del 04/02/2022, Rv. 282785)
Conferma il principio che, in tema di rapina impropria, l'aggravante delle più persone riunite ricorre quando vi sia simultanea presenza di almeno due compartecipi nel luogo e nel momento del fatto; non è richiesta la contestuale commissione dello stesso segmento di condotta da parte di entrambi.
Massime di principio
- L'aggravante delle "più persone riunite" richiede la compresenza di più partecipanti nel luogo e nel momento del fatto, ma non l'esecuzione contemporanea dello stesso atto: la mera possibilità di intervento del complice e la percezione della sua presenza da parte della vittima sono elementi rilevanti per il suo riconoscimento.
- La temporanea lontananza fisica di un complice (es. allontanarsi verso un'autovettura) non esclude automaticamente l'aggravante se tale soggetto resta nelle immediate vicinanze, coopera all'esecuzione del delitto o agevola la fuga.
- In sede di impugnazione occorre specificare e provare in modo concreto l'assenza della compresenza e della cooperazione; censure generiche sulla mancata simultaneità hanno scarse probabilità di essere accolte.
- La valutazione della percezione della presenza dei complici da parte della vittima e della maggiore potenzialità criminosa è rimessa al giudice di merito e trova fondamento nella giurisprudenza di legittimità.
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