Sentenza n. 277/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, n. -OMISSIS- del 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del CGARS che aveva respinto l’appello contro la sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, relativa alla perdita del grado per dimissioni d’autorità
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto revocazione della sentenza d’appello ai sensi dell’art. 106 c.p.a. e dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo un errore di fatto revocatorio e, in particolare, l’omessa pronuncia sull’ultimo motivo d’appello, concernente il difetto di istruttoria. Secondo il ricorrente, l’Amministrazione avrebbe dovuto approfondire le sue condizioni di salute mentale, poiché tali accertamenti avrebbero potuto condurre a un congedo per motivi di salute o a una dichiarazione di inidoneità, anziché alle dimissioni d’autorità. Il Ministero ha sostenuto che le doglianze riguardassero non un errore di fatto percettivo, ma un’eventuale omessa pronuncia riconducibile alla violazione dell’art. 112 c.p.c., oppure una contestazione della valutazione giuridica e fattuale compiuta nella sentenza revocanda.
La decisione
Il CGARS ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ribadito che l’errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione, immediatamente rilevabile dagli atti, relativa all’esistenza o inesistenza di un fatto documentale non controverso, decisivo e non oggetto di espressa valutazione nella sentenza. Non è invece revocatorio l’errore di interpretazione o valutazione dei fatti, delle prove o delle argomentazioni delle parti, né il mancato approfondimento di una circostanza ritenuta decisiva, poiché tali vizi integrano, al più, errori di giudizio e non possono trasformare la revocazione in un terzo grado di giudizio. Nel caso concreto, la sentenza revocanda aveva affermato che la perdita del grado era stata disposta per motivi diversi da quelli disciplinari e sanzionatori, in ragione dell’incapacità del militare di esercitare le proprie funzioni con pienezza di autorità e credibilità e per tutelare il prestigio dell’istituzione e il corretto svolgimento del servizio. Tale statuizione ricomprendeva implicitamente le doglianze relative alla natura e ai presupposti del provvedimento. L’asserita mancata considerazione dei problemi di salute mentale avrebbe comunque riguardato la valutazione dei fatti e delle prove, non una svista percettiva nella lettura degli atti. Le spese del giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
Rinvia, in materia di revocazione delle sentenze amministrative, agli artt. 395 e 396 c.p.c.; il giudice lo applica congiuntamente all’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
Consente la revocazione soltanto per un errore percettivo, obiettivo e immediatamente rilevabile, relativo a un fatto non controverso, decisivo e documentalmente escluso o comprovato; non copre errori di interpretazione o valutazione.
art. 112 c.p.c.
È richiamato dal Ministero con riferimento alla possibile qualificazione della doglianza come omessa pronuncia, ma il CGARS esclude che nel caso concreto sussista un’omessa pronuncia revocatoriamente rilevante.
art. 861, comma 1, lett. b), d.lgs. 66/2010
È indicato nel provvedimento amministrativo originario quale base normativa, insieme all’art. 863, comma 1, lett. e), per la perdita del grado per dimissioni d’autorità.
art. 863, comma 1, lett. e), d.lgs. 66/2010
È indicato quale ulteriore fondamento normativo del decreto ministeriale di perdita del grado per dimissioni d’autorità.
art. 1041, lett. d), n. 2, d.P.R. 90/2010
per motivi diversi da quelli disciplinari
La sentenza revocanda lo aveva richiamato per qualificare la perdita del grado come misura non disciplinare né sanzionatoria, diretta a tutelare il prestigio dell’istituzione e il regolare svolgimento del servizio.
Massime di principio
- L’errore di fatto idoneo a fondare la revocazione deve derivare da una pura e semplice errata o omessa percezione del contenuto materiale degli atti processuali, riguardare un fatto non controverso, essere decisivo e risultare immediatamente rilevabile mediante il confronto tra la sentenza e gli atti, senza ricorrere ad argomentazioni induttive o interpretative.
- La revocazione per errore di fatto non è un ulteriore grado di giudizio: non sono revocatoriamente rilevanti l’erronea interpretazione o valutazione dei fatti e delle prove, il mancato approfondimento di una circostanza ritenuta decisiva o il dissenso della parte rispetto al ragionamento seguito dal giudice.
- L’omessa pronuncia può assumere rilievo ai fini della revocazione soltanto quando derivi da una svista materiale nella lettura degli atti, tale per cui il giudice abbia erroneamente ritenuto non proposto un motivo o una domanda che risultava palesemente presente; non rileva quando la questione sia stata esaminata implicitamente attraverso una statuizione incompatibile con la tesi della parte.
- La verifica dell’omessa pronuncia denunciata come errore revocatorio deve essere compiuta considerando la motivazione della sentenza nel suo complesso, senza limitarsi agli aspetti formali, per stabilire se il punto controverso sia stato effettivamente ignorato oppure deciso, anche implicitamente.
- Una contestazione relativa alla mancata considerazione di condizioni di salute o di altri elementi fattuali, quando richieda l’interpretazione e la valutazione delle prove, configura al più un errore di giudizio e non può essere proposta mediante revocazione per errore di fatto.
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