Cassazione Civile, Sentenza n. 8701/2020 del 11/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità doganale)
La controversia
La controversia origina dall’importazione, per conto di una società terza, di una partita di silicio metallico dichiarata di origine taiwanese. In seguito a indagini OLAF, la merce risultò invece di origine cinese. L’Agenzia delle Dogane notificò allo spedizioniere l’avviso di rettifica dell’accertamento prot. n. 85787 del 14 dicembre 2012, recuperando i dazi doganali. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto l’impugnazione dello spedizioniere; la Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 253 depositata il 16 febbraio 2016, accolse l’appello dell’Agenzia e respinse l’impugnazione dell’avviso. Con il primo motivo, lo spedizioniere dedusse la violazione dell’art. 76 del Codice doganale comunitario e dell’art. 40 del D.P.R. n. 43/1973, sostenendo che l’Agenzia gli avesse illegittimamente imposto di dichiarare la merce per conto della cliente ma in nome proprio, anziché agire in rappresentanza indiretta. Con il secondo motivo contestò, ai sensi degli artt. 201 e 202 CDC, la propria corresponsabilità per violazioni imputabili al cliente. Con il terzo invocò l’esimente prevista dall’art. 220 CDC, assumendo che l’origine dichiarata fosse stata avallata da un errore attivo dell’autorità del Paese esportatore nel rilascio del certificato. Con il quarto denunciò la nullità della sentenza regionale per difetto assoluto di motivazione sulla mancata applicazione dell’esimente dell’art. 239 CDC. Con il quinto lamentò la violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che l’origine cinese non fosse stata provata, che il rapporto OLAF fosse generico e che l’Agenzia non avesse attivato la procedura di controllo presso l’autorità doganale estera.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione mista di fatto e di diritto nuova: non risultava dedotto nei gradi di merito che la rappresentanza indiretta fosse stata imposta illegittimamente dall’Agenzia, né risultava riproposta in appello tale difesa. Il secondo motivo è stato rigettato: lo spedizioniere che agisce quale rappresentante indiretto risponde in solido con l’importatore dell’obbligazione doganale per il fatto di avere presentato la dichiarazione in nome proprio per conto dell’importatore. Il terzo motivo è stato rigettato: l’esenzione dalla contabilizzazione a posteriori richiede cumulativamente un errore delle autorità competenti, non ragionevolmente rilevabile dal debitore in buona fede, e il rispetto delle prescrizioni doganali; l’errore deve derivare da un comportamento attivo dell’autorità e non da dichiarazioni inesatte dell’esportatore. La CTR aveva accertato che l’autorità estera si era limitata a recepire dichiarazioni non veritiere e aveva inoltre ravvisato la consapevolezza dell’irregolarità in ragione della preparazione professionale dello spedizioniere; quest’ultima ratio non era stata specificamente censurata. Il quarto motivo è stato rigettato: la motivazione della CTR non era né assente né apparente, avendo indicato le ragioni per cui non ricorrevano i presupposti dell’esimente dell’art. 239 CDC; spettava inoltre al dichiarante provare le condizioni per beneficiarne. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato su circostanze di fatto non risultate discusse nel merito e mirante a ottenere una nuova valutazione delle prove, preclusa in cassazione; la CTR aveva comunque individuato riscontri documentali dell’origine cinese nelle fatture dell’esportatrice e nella fattura allegata alla dichiarazione d’importazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Reg. CEE n. 2913/1992, art. 201, comma 3
Infatti, come già ripetutamente affermato da questa Corte, lo spedizioniere che sia anche rappresentante indiretto dell’importatore risponde in solido con quest’ultimo dell’obbligazione doganale per il semplice fatto di avere presentato la dichiarazione, atteso che il combinato disposto del Reg. n. 2913/92/CEE, art. 201, comma 3, e art. 4, n. 18), prevede specificamente la responsabilità sia di chi, come lo spedizioniere rappresentante indiretto, fa la dichiarazione in dogana a nome proprio, sia dell’importatore, per conto del quale la dichiarazione è fatta.
Il rappresentante indiretto che presenta la dichiarazione doganale in nome proprio è obbligato in solido con l’importatore al pagamento dell’obbligazione doganale.
Reg. CEE n. 2913/1992, art. 4, n. 18
Infatti, come già ripetutamente affermato da questa Corte, lo spedizioniere che sia anche rappresentante indiretto dell’importatore risponde in solido con quest’ultimo dell’obbligazione doganale per il semplice fatto di avere presentato la dichiarazione, atteso che il combinato disposto del Reg. n. 2913/92/CEE, art. 201, comma 3, e art. 4, n. 18), prevede specificamente la responsabilità sia di chi, come lo spedizioniere rappresentante indiretto, fa la dichiarazione in dogana a nome proprio, sia dell’importatore, per conto del quale la dichiarazione è fatta.
La dichiarazione presentata in nome proprio per conto dell’importatore configura la rappresentanza indiretta rilevante ai fini della responsabilità solidale per l’obbligazione doganale.
Reg. CEE n. 2913/1992, art. 220, comma 2, lett. b)
Va osservato al riguardo che, ai sensi dell’art. 220 CDC, comma 2, lett. b), le autorità doganali devono rinunciare alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione nel momento in cui si verifichino cumulativamente i seguenti tre presupposti: i) che i dazi in questione non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti; ii) che l’errore di cui si tratta sia di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore che versi in buona fede; iii) che il dichiarante abbia rispettato tutte le prescrizioni della normativa in vigore relative alla sua dichiarazione in dogana.
La rinuncia alla contabilizzazione a posteriori richiede la compresenza di tutti e tre i presupposti indicati: errore dell’autorità competente, non rilevabilità ragionevole dell’errore da parte del debitore in buona fede e osservanza delle prescrizioni doganali.
Reg. CEE n. 2913/1992, art. 220, comma 2, lett. b)
Se ne deve necessariamente inferire – secondo quanto più volte affermato anche da questa Corte – che lo stato soggettivo di buona fede dell’importatore, richiesto dall’art. 220 cit. ai fini dell’esenzione dalla contabilizzazione a posteriori, non ha valenza esimente in re ipsa, ma solo in quanto sia riconducibile ad una delle situazioni fattuali individuate dalla normativa comunitaria. L’errore incolpevole, ossia non rilevabile dal debitore di buona fede nonostante la sua esperienza e diligenza, per assumere rilievo esimente, deve dunque essere imputabile a comportamento attivo delle autorità doganali, non rientrandovi quello indotto da dichiarazioni inesatte dello stesso operatore o di altri soggetti.
La buona fede, da sola, non esclude il recupero dei dazi: l’errore deve dipendere da un comportamento attivo dell’autorità doganale e non da dichiarazioni inesatte dell’operatore o di terzi; la sua rilevabilità va valutata considerando esperienza e diligenza del debitore.
Reg. CEE n. 2913/1992, art. 220
Inoltre, poichè l’esimente comunitaria in esame presuppone la genuinità delle certificazioni poste a fondamento della richiesta di esenzione, ossia la loro correttezza formale e sostanziale, incombe, in ogni caso, all’importatore che voglia fruire di detta esenzione, dimostrare l’esistenza cumulativa di tutti i presupposti indicati dall’art. 220, mentre all’autorità doganale incombe esclusivamente l’onere di allegare e dimostrare la irregolarità delle certificazioni presentate, atteso che qualsiasi certificato che risulti inesatto autorizza il recupero dell’imposta a posteriori.
L’importatore che invoca l’esenzione deve provare cumulativamente i relativi presupposti e la genuinità delle certificazioni; l’autorità deve allegare e provare la loro irregolarità, e l’inesattezza del certificato consente il recupero a posteriori.
Reg. CEE n. 2913/1992, art. 239
Nella specie, per contro, la CTR ha illustrato le ragioni del proprio convincimento, richiamando precedenti della CGUE che individuano i presupposti per l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 239 CDC ed evidenziandone la mancanza nel caso di specie, atteso che CAD Genova non versava in una situazione eccezionale rispetto ad altri operatori che esercitano la, medesima attività e che non poteva esserne neppure riconosciuta la diligenza.
L’esimente è esclusa quando non ricorre una situazione eccezionale rispetto agli operatori che svolgono la medesima attività e non è riconoscibile la diligenza dell’operatore.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità delle sentenza, ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, è infatti riscontrabile nelle sole ipotesi in cui la stessa risulti del tutto priva, in fatto e in diritto, dell’esposizione dei motivi su cui la decisione si fonda, ovvero laddove la motivazione si configuri come apparente in quanto basata su argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi.
La nullità per vizio di motivazione ricorre soltanto se la sentenza non espone affatto le ragioni in fatto e in diritto oppure se la motivazione è apparente, perché inidonea a rendere riconoscibile la ratio decidendi.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2
La nullità delle sentenza, ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, è infatti riscontrabile nelle sole ipotesi in cui la stessa risulti del tutto priva, in fatto e in diritto, dell’esposizione dei motivi su cui la decisione si fonda, ovvero laddove la motivazione si configuri come apparente in quanto basata su argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi.
La censura di nullità della sentenza tributaria per difetto di motivazione è fondata solo in caso di totale mancanza di ragioni decisorie o di motivazione apparente, che non consenta di individuare la ratio decidendi.
art. 2697 c.c.
Inoltre, poichè l’esimente comunitaria in esame presuppone la genuinità delle certificazioni poste a fondamento della richiesta di esenzione, ossia la loro correttezza formale e sostanziale, incombe, in ogni caso, all’importatore che voglia fruire di detta esenzione, dimostrare l’esistenza cumulativa di tutti i presupposti indicati dall’art. 220, mentre all’autorità doganale incombe esclusivamente l’onere di allegare e dimostrare la irregolarità delle certificazioni presentate, atteso che qualsiasi certificato che risulti inesatto autorizza il recupero dell’imposta a posteriori.
Nel quadro dell’esenzione doganale invocata, l’importatore deve provare tutti i presupposti cumulativi dell’esimente; all’autorità doganale spetta invece allegare e dimostrare l’irregolarità delle certificazioni.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Va aggiunto che la prova della ricorrenza delle condizioni per l’applicabilità dell’esimente in parola va fornita dal dichiarante e che, pertanto, la ricorrente non poteva limitarsi a contrastare genericamente l’assunto del giudice d’appello, ma avrebbe dovuto denunciare, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame del fatto controverso decisivo che, ove considerato, avrebbe condotto ad un diverso esito della decisione sul punto.
Per contestare in cassazione l’accertamento relativo ai presupposti dell’esimente, non basta una contrapposizione generica: occorre denunciare l’omesso esame di uno specifico fatto controverso e decisivo.
Massime di principio
- Lo spedizioniere che, in rappresentanza indiretta, presenta la dichiarazione doganale in nome proprio per conto dell’importatore risponde in solido con quest’ultimo dell’obbligazione doganale.
- L’esenzione dalla contabilizzazione a posteriori dei dazi richiede cumulativamente che il mancato recupero dipenda da un errore dell’autorità competente, che l’errore non fosse ragionevolmente rilevabile da un debitore in buona fede e che il dichiarante abbia rispettato tutte le prescrizioni applicabili alla dichiarazione doganale.
- La buona fede dell’importatore non è, da sola, sufficiente a escludere il recupero dei dazi: l’errore deve essere imputabile a un comportamento attivo dell’autorità doganale e non a dichiarazioni inesatte dell’operatore o di altri soggetti; la sua rilevabilità si valuta considerando l’esperienza e la diligenza del debitore.
- Chi invoca l’esenzione prevista dall’art. 220 CDC deve provare cumulativamente i relativi presupposti e la genuinità formale e sostanziale delle certificazioni; l’autorità doganale deve allegare e dimostrare l’irregolarità delle certificazioni, la cui inesattezza consente il recupero a posteriori.
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre soltanto quando manchi del tutto l’esposizione delle ragioni in fatto e in diritto oppure quando la motivazione sia apparente e non permetta di individuare la ratio decidendi.
- La censura di una valutazione probatoria in cassazione non può risolversi nella richiesta di un nuovo apprezzamento del merito; le circostanze di fatto poste a fondamento della critica devono risultare ritualmente introdotte e la decisività dell’omesso esame deve essere specificamente dedotta.
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