Cassazione Penale, Sentenza n. 13215/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha dichiarato la pena illegale perché il provvedimento impugnato ha fissato la pena al minimo edittale senza applicare alcun aumento per la continuazione, omettendo così di sanzionare il reato satellite. Ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) lamentando l'illegalità della pena determinata nel minimo edittale senza alcun aumento per la continuazione tra i reati contestati, con la conseguenza che il reato satellite resterebbe di fatto non sanzionato
Norme richiamate
art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Disciplina i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione contro le sentenze di patteggiamento; nonostante tali limiti, la giurisprudenza ammette il ricorso del pubblico ministero quando la pena sia "illegale", cioè non corrispondente alla pena astrattamente prevista dalla norma
art. 479 c.p.
Norma penale di riferimento per il reato di falso contestato; dalla sentenza emerge che il minimo edittale ricondotto alla fattispecie avrebbe dovuto essere valutato con l'ulteriore effetto dell'aumento per la continuazione
art. 476 c.p.
Richiamato nel calcolo della pena per il reato principale; la Corte osserva come il riferimento alle pene di tale norma determini il minimo edittale cui va aggiunto l'eventuale aumento per la continuazione
art. 81, quarto comma c.p.
Citato in giurisprudenza come esempio di previsione che incide sulla determinazione del trattamento sanzionatorio; la Corte distingue i casi in cui l'errore nel procedimento determinativo non determina pena "illegale" da quelli in cui invece l'omissione rende la pena esterna al sistema sanzionatorio
Massime di principio
- Se in una sentenza di patteggiamento la pena è fissata al minimo edittale per il reato principale e non è stato applicato alcun aumento per la continuazione, il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione per illegittimità della pena
- Se il giudice, pur riconoscendo la continuazione, fissa una pena superiore al minimo edittale per il reato più grave, si presume che l'aumento per la continuazione sia stato incluso nella determinazione della pena e il ricorso del PM per illegittimità sarà generalmente inammissibile
- La mera omissione di una formula o di un calcolo esplicito non è automaticamente sufficiente per rendere la pena illegale: occorre verificare se, in concreto, la pena applicata si colloca al di fuori del sistema sanzionatorio previsto dalla legge
- In caso di annullamento per illegittimità della pena, la Corte può disporre l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti al giudice competente per una nuova determinazione, quando la situazione richiede che sia il giudice di merito a riesaminare la posizione
- Nei casi di patteggiamento, è utile verificare sempre la corrispondenza tra la pena indicata e la sommatoria/percentuale degli aumenti dovuti (es. per continuazione) per valutare la sussistenza di una possibile illegittimità impugnabile
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