Corte di giustizia, Ordinanza C-374/21
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 20 ottobre 2022. — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) contro AB e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Risorse proprie dell’Unione europea – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Perseguimento di irregolarità – Articolo 4 – Adozione di misure amministrative – Articolo 3, paragrafo 1 – Termine di prescrizione delle azioni giudiziarie – Scadenza – Invocabilità nell’ambito del procedimento di recupero forzoso – Articolo 3, paragrafo 2 – Termine per l’esecuzione – Applicabilità – Dies a quo – Interruzione e sospensione. — Causa C-374/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza motivata, richiama in larga parte la propria recente sentenza IFAP del 7 aprile 2022 e risponde ai quesiti del Supremo Tribunal Administrativo in materia di recupero di aiuti agricoli indebitamente percepiti. Conferma che la disciplina nazionale può imporre un termine per impugnare la decisione di recupero, ma precisa che i destinatari dell'esecuzione devono poter far valere la scadenza del termine di esecuzione triennale previsto dal regolamento n. 2988/95. La terza questione, relativa a interruzione e sospensione del termine nei confronti dei responsabili in subordine, è dichiarata manifestamente irricevibile.
Prescrizione e termine di esecuzione nel recupero di aiuti UE indebitamente percepiti: opponibilità dell'irregolarità nel procedimento esecutivo, dies a quo del termine triennale e irricevibilità della questione sui casi nazionali di interruzione/sospensione.
La questione giuridica
Se l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 osti a una disciplina nazionale che impedisce di eccepire la prescrizione nel procedimento di recupero forzoso quando non sia stata impugnata tempestivamente la decisione di recupero; se l'articolo 3, paragrafo 2, stabilisca un termine di decadenza/prescrizione del debito e da quale momento decorra; e se l'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, consenta norme nazionali che prevedono interruzione e sospensione del termine nei confronti dei responsabili in subordine.
Principio di diritto
L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 non osta, in linea di principio e nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, a che il destinatario di una decisione di recupero adottata oltre il termine quadriennale debba impugnare tempestivamente tale decisione davanti al giudice competente, non potendo poi eccepire la stessa irregolarità nell'esecuzione forzata. L'articolo 3, paragrafo 2, si applica anche alle misure amministrative di recupero: la decisione non è più eseguibile dopo tre anni e i responsabili in subordine devono poter invocare tale scadenza per opporsi all'esecuzione; il termine decorre quando la decisione diviene definitiva, cioè alla scadenza dei termini di ricorso o all'esaurimento dei mezzi di ricorso. La questione sui casi nazionali di interruzione e sospensione è stata dichiarata manifestamente irricevibile per difetto di elementi di fatto e di diritto sufficienti.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
- Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
- Articolo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
- Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
- Articolo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
Prescrizione ed esecuzione nel recupero di aiuti UE indebitamente percepiti
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) in una controversia tra l'IFAP e alcuni amministratori della società Biocentro, relativa al recupero forzoso di aiuti agricoli concessi nell'ambito di un progetto di sostegno alla silvicoltura. La Corte decide con ordinanza motivata ai sensi degli articoli 53, paragrafo 2, e 99 del regolamento di procedura, richiamando in modo decisivo la sentenza IFAP del 7 aprile 2022.
Fatti e procedimento principale
L'IFAP aveva versato alla Biocentro due importi a titolo di aiuto nel 2005. Nel 2010 comunicava la decisione definitiva di recesso unilaterale dal contratto di aiuto e, nel 2012, avviava un procedimento di esecuzione fiscale per il recupero delle somme. Successivamente il procedimento veniva esteso agli amministratori AB, CD ed EF, qualificati come responsabili in subordine. Il giudice portoghese di primo grado aveva accolto l'opposizione ritenendo prescritto il credito; il Supremo Tribunal Administrativo, investito dell'impugnazione, dubitava della compatibilità del diritto nazionale con il regolamento n. 2988/95.
Normativa UE rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, che istituisce una disciplina generale per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione;
- l'articolo 1, che definisce l'irregolarità;
- l'articolo 3, paragrafo 1, che stabilisce il termine di prescrizione quadriennale delle azioni giudiziarie e le regole di decorrenza e interruzione;
- l'articolo 3, paragrafo 2, che prevede un termine di esecuzione di tre anni per le decisioni che irrogano sanzioni amministrative e, secondo l'interpretazione della Corte, anche per le misure amministrative di recupero;
- l'articolo 3, paragrafo 3, che consente agli Stati membri di mantenere termini più lunghi;
- l'articolo 4, relativo alle misure amministrative di revoca del vantaggio indebitamente ottenuto.
Prima questione: opponibilità della prescrizione nel giudizio di esecuzione
La prima questione verteva sulla possibilità, per il destinatario di una decisione di recupero, di eccepire la prescrizione direttamente nel procedimento esecutivo, anche se non aveva impugnato tempestivamente la decisione amministrativa di recupero. La Corte ribadisce che il regolamento n. 2988/95 non disciplina i mezzi di ricorso, né gli organi giurisdizionali competenti, né un termine di decadenza per contestare la decisione di recupero: tali profili rientrano nell'autonomia procedurale nazionale, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.
Richiamando la sentenza IFAP del 7 aprile 2022, la Corte osserva che un termine nazionale di tre mesi per impugnare la decisione amministrativa non è, in sé, contrario ai principi di equivalenza ed effettività, purché consenta all'interessato di conoscere la decisione, valutarla e difendersi. Ne deriva che il diritto dell'Unione non osta a una normativa nazionale che, dopo la scadenza del termine per impugnare la decisione di recupero, impedisca di rimetterne in discussione la legittimità in sede di opposizione all'esecuzione.
Seconda questione, prima parte: natura del termine di esecuzione
La Corte chiarisce che l'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 2988/95 riguarda non solo le sanzioni amministrative, ma anche le misure amministrative di cui all'articolo 4, quindi anche il recupero di somme indebitamente percepite. Conseguentemente, una decisione di recupero non può più essere eseguita decorso il termine di tre anni, salvo termini più lunghi mantenuti dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 3.
La Corte afferma inoltre che, se la decisione di recupero è divenuta definitiva e il termine di esecuzione è scaduto, il destinatario può opporsi al recupero forzoso invocando tale scadenza; ciò vale anche per i responsabili in subordine dell'ente debitore, ai quali sia stato esteso il procedimento esecutivo. La Corte non ritiene necessario stabilire, ai fini della risposta, se la scadenza del termine determini anche la prescrizione del debito in senso stretto.
Seconda questione, seconda parte: dies a quo del termine di esecuzione
Sul momento iniziale del termine di tre anni, la Corte afferma che esso decorre dal giorno in cui la decisione che impone la misura amministrativa diventa definitiva, ossia quando scadono i termini di ricorso o si esauriscono i mezzi di ricorso. La formulazione dell'articolo 3, paragrafo 2, non lascia margine agli Stati membri per anticipare il dies a quo alla data di adozione della decisione non ancora definitiva.
La Corte insiste sull'esigenza di interpretazione autonoma e uniforme della disposizione in tutta l'Unione: il termine non può dunque decorrere dall'adozione dell'atto, ma solo dal momento in cui l'obbligo di restituzione diventa incontestabile.
Terza questione: interruzione e sospensione nei confronti dei responsabili in subordine
La terza questione riguardava norme nazionali che, nel procedimento di esecuzione fiscale, prevedevano l'interruzione del termine per effetto della notifica dell'estensione del procedimento ai responsabili in subordine e la sua sospensione fino alla decisione definitiva sull'opposizione da essi proposta. La Corte ricorda che l'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, rimette agli Stati membri la disciplina dei casi di interruzione e sospensione, ma precisa che la domanda non forniva sufficienti elementi sul diritto nazionale applicabile, sulle modalità di estensione dell'esecuzione e sull'effettiva operatività delle regole di sospensione.
Mancando tali elementi, la Corte non può fornire una risposta utile e dichiara la questione manifestamente irricevibile ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura. Viene comunque ricordata la possibilità per il giudice nazionale di proporre una nuova domanda pregiudiziale meglio circostanziata.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 non osta, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, a una normativa nazionale che imponga di impugnare tempestivamente la decisione di recupero, senza poter più eccepire la medesima irregolarità nell'esecuzione forzata;
- l'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, deve essere interpretato nel senso che i responsabili in subordine devono poter far valere la scadenza del termine di esecuzione triennale per opporsi al recupero forzoso;
- il termine di esecuzione decorre dal momento in cui la decisione di recupero diventa definitiva;
- la terza questione è manifestamente irricevibile.
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