Ordinanza n. 1051/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari, dell’illegittimità del silenzio inadempimento in relazione alla domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato presentata tramite lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Napoli in data 9 aprile 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento formatosi sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno, presentata il 9 aprile 2025 tramite lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Napoli, chiedendo anche una misura cautelare urgente che ordinasse all’Amministrazione di concludere il procedimento. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione ha rappresentato e documentato che, dopo il parere favorevole dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, lo Sportello Unico ha convocato il ricorrente per il 17 aprile 2026, ai fini del rilascio del modello 209 e della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’istanza cautelare. La convocazione del ricorrente, finalizzata alla definizione della pratica, è stata ritenuta idonea a superare lo stato di inerzia amministrativa che costituiva il presupposto dell’azione e a soddisfare l’obiettivo della cautelare, consistente nel sollecitare l’adozione di un provvedimento espresso. La convocazione ha inoltre fatto venir meno il periculum in mora, poiché è cessato il pregiudizio grave e irreparabile derivante dal protrarsi dell’inerzia. La pronuncia non definisce il merito del giudizio e lascia impregiudicata ogni valutazione sulla conclusione sostanziale del procedimento. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate, in considerazione della peculiarità della vicenda e del fatto che l’Amministrazione ha adottato l’atto solo dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto, la domanda cautelare è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo venuto meno il periculum in mora a seguito della convocazione del ricorrente.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione, da parte dell’Amministrazione, di un atto concretamente diretto a concludere il procedimento e a superare l’inerzia contestata può determinare l’improcedibilità dell’istanza cautelare per sopravvenuta carenza di interesse, quando l’atto soddisfi l’obiettivo urgente perseguito con la cautelare.
- La convocazione dell’interessato per gli adempimenti finali del procedimento costituisce atto idoneo a superare lo stato di inerzia amministrativa e può far venir meno il periculum in mora fondato sul protrarsi del silenzio, anche se non comporta ancora la definizione sostanziale della pratica.
- La dichiarazione di improcedibilità della domanda cautelare per sopravvenuta carenza di interesse non pregiudica la decisione sul merito dell’azione avverso il silenzio né le valutazioni relative alla conclusione sostanziale del procedimento.
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