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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16526/2025 del 02/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Perugia che, pur avendo parzialmente riformato la sentenza di primo grado dichiarando l'estinzione per prescrizione (art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000) per l'anno d'imposta 2014, aveva confermato la condanna di Ferrante per bancarotta impropria, bancarotta preferenziale, omessi versamenti IVA (capo 3 lett. b) relativo al 2015) e omesso versamento ritenute previdenziali (capo 4, giugno-novembre 2016). In cassazione il ricorrente deduceva: vizio di motivazione circa il dolo richiesto per i reati tributari (sostenendo forza maggiore per carenza di liquidità dovuta a mancati incassi dai clienti e che era stata chiesta rateizzazione interrotta da sequestro preventivo); invocazione della nuova causa di non punibilità introdotta dall'art. 1 d.lgs. 87/2024 (comma 3-bis art.13 d.lgs.74/2000) per crisi di liquidità sopravvenuta; difetto del dolo specifico per la bancarotta preferenziale perché i pagamenti erano diretti a lavoratori e piani di rateizzazione erano in corso; e osservazione sull'intervenuta prescrizione di alcuni reati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato i principi applicati dalla Corte d'appello: esclusione della forza maggiore invocata dal ricorrente con riferimento all'omesso versamento IVA quando la carenza di liquidità dipende da scelte di politica aziendale e rientra nell'ordinario rischio d'impresa; la scelta di privilegiare pagamenti ai lavoratori non esclude il dolo richiesto per il reato tributario. Ha ritenuto generica e non provata l'allegazione della nuova causa di non punibilità (comma 3-bis art.13 d.lgs. n.74/2000), chiarendo che essa si applica solo se la crisi di liquidità è sopravvenuta all'incasso dell'imposta, non imputabile all'autore e non transitoria, e che l'onere probatorio spetta all'imputato. Sul capo di bancarotta preferenziale ha ritenuto infondato il vizio di motivazione: il dolo specifico (volontà di favorire un creditore con consapevole accettazione del danno per altri) è provato nella fattispecie in cui l'amministratore ha continuato l'attività finanziandosi con l'evasione fiscale; la tesi difensiva non ha dimostrato che il pagamento fosse esclusivamente volto a salvare l'impresa quando il fallimento era già ragionevolmente inevitabile. Ha inoltre escluso la possibilità di dichiarare estinto il reato per prescrizione in questa sede, poiché i termini di prescrizione sarebbero maturati dopo la sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. n.74/2000

    Rilevata natura di reato omissivo istantaneo: l'obbligo di versamento IVA è svincolato dall'effettiva riscossione dei corrispettivi salvo casi specifici (es. "IVA per cassa"); la mancata riscossione da parte di clienti rientra normalmente nel rischio d'impresa e non esclude il dolo.

  • art. 12-bis d.lgs. n.74/2000

    Norma richiamata in relazione alla confisca ridotta in appello; implicita conferma dell'uso della disciplina sui profili patrimoniali collegati ai reati tributari.

  • art. 2, comma 1-bis, d.l. 463/1983 (conv. con mod. dalla l. 638/1983) come sostituito dall'art. 3, comma 6, d.lgs. n.8/2016

    Riferimento alla fattispecie di omesso versamento dei contributi previdenziali; la condotta è stata oggetto di condanna e la motivazione della Corte ha ritenuto infondati i rilievi sul dolo o sulla forza maggiore.

  • art. 1 d.lgs. 14 giugno 2024 n. 87 (nuovo comma 3-bis art.13 d.lgs. n.74/2000)

    "I reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi."

    La Corte ha chiarito che si tratta di una causa di non punibilità applicabile retroattivamente se più favorevole; tuttavia la sua applicazione richiede prova specifica della posteriorità della crisi rispetto all'incasso dell'imposta, della non imputabilità e della non transitorietà; onere probatorio grava sull'imputato.

  • art. 51 cod. pen.

    Richiamato per affermare che l'esigenza di salvaguardare i lavoratori (pagamento stipendi) non costituisce causa di giustificazione che escluda il dolo per i reati tributari.

  • art. 2777 e art. 2778 cod. civ.

    Richiamati per spiegare che la priorità dei crediti da lavoro rispetto ai crediti erariali opera nelle procedure concorsuali ed esecutive, ma non può essere invocata al di fuori di tali contesti per escludere il dolo penale.

  • art. 161 cod. pen.

    Norma sulla prescrizione richiamata per il calcolo dei termini; la Corte ha rilevato che i termini di prescrizione relativi ad alcuni capi sarebbero scaduti dopo la sentenza di appello, quindi non rilevabili con successo in cassazione dato l'esito inammissorio del ricorso.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare che, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, non si forma un valido rapporto processuale che consenta di dichiarare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamata la trattazione del ricorso senza intervento delle parti, ai sensi delle modifiche normative (d.lgs. n.150/2022).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare Ferrante anche al versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La carenza di liquidità determinata da mancati incassi da clienti è, di regola, rischio d'impresa e non costituisce automaticamente forza maggiore escludente il dolo per l'omesso versamento IVA; il contribuente deve dimostrare in modo specifico e probatorio l'evento sopravvenuto, non imputabile e non transitorio.
  • La scelta di privilegiare il pagamento degli stipendi o altri motivi imprenditoriali non esclude il dolo: la volontà consapevole di non versare tributi può essere essa stessa prova del dolo generico.
  • La nuova causa di non punibilità (comma 3-bis art.13 d.lgs.74/2000) si applica solo se la crisi di liquidità è sopravvenuta rispetto all'incasso dell'imposta, non è imputabile all'autore e non è transitoria; l'onere della prova è dell'imputato e richiede elementi specifici e temporali.
  • In caso di bancarotta preferenziale il dolo specifico richiede la volontà di favorire un creditore con accettazione del danno per gli altri (dolo eventuale); pagamenti finalizzati in modo esclusivo o prevalente a salvare l'impresa possono escludere il dolo solo se è dimostrabile che il salvataggio era ragionevolmente perseguibile e concreto.
  • La priorità di pagamento dei crediti da lavoro rispetto a quelli erariali prevista dalle norme civili opera nelle procedure concorsuali ed esecutive e non può essere invocata fuori da tali contesti per giustificare omissioni tributarie.
  • Non è possibile ottenere in cassazione la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione se il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché non si forma un valido rapporto processuale utile a tale rilevazione.

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