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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47143/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione deducente violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Si censura che il Tribunale non avrebbe valutato la credibilità delle dichiarazioni dei testi Andrisano e D'Uggento e non avrebbe rilevato contraddizioni tra le stesse rispetto al presunto acquisto della "piazza di spaccio" dal Buccoliero. Si sostiene altresì che dati indiziari relativi alla moglie (Teresa Panariti) sarebbero stati trasferiti al ricorrente senza individuare il suo contributo associativo; che l'identificazione del ricorrente in alcuni colloqui (es. con Di Palmo) sarebbe erronea; che lo spaccio sarebbe limitato al domicilio e non a una "piazza"; che lo Storino era spesso assente da Sava per precedenti detenzioni a Milano e che le affermazioni di Panariti non avrebbero la valenza ascrittagli.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto fondato l'impianto probatorio del Tribunale, basato sulle dichiarazioni di Andrisano, D'Uggento e Monica Poderi, e corroborato dalle captazioni telefoniche/informative che documentano una consistente attività di spaccio in contesto associativo anche quando il ricorrente era agli arresti domiciliari. La Corte ha ritenuto incensurabile la ricostruzione indiziaria e ha escluso vizi logici nell'interpretazione delle intercettazioni. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e il fascicolo è stato inviato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    La norma sul traffico di sostanze stupefacenti è stata applicata ai capi di imputazione confermati dal Tribunale; la Corte ha ritenuto che le intercettazioni e le dichiarazioni dimostrano la attività di cessione configurata dall'art. 73.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    La contestazione di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio (art. 74) è stata ritenuta adeguatamente supportata da dichiarazioni testimoniali e captazioni; la Corte ha respinto la doglianza di violazione dell'art. 74 per carenza di prova, ritenendo congrua la valutazione del Tribunale.

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, art. 23, comma 8

    Norma procedurale che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in mancanza di richiesta di discussione orale; la decisione è stata resa su conclusioni scritte del Procuratore generale.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter

    Riferimento agli adempimenti di cancelleria in seguito alla pronuncia della Corte; la sentenza dispone l'invio degli atti per gli adempimenti previsti dalla disposizione.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di collaboratori o dichiaranti (propalanti) possono fondare un convincimento probatorio se corroborate da elementi concreti quali intercettazioni o altri riscontri: la valutazione di credibilità spetta al giudice di merito e la Cassazione ne verifica i profili di logicità, non riformando i fatti arbitrariamente.
  • Contraddizioni di dettaglio tra dichiarazioni testuali non comportano automaticamente l'esclusione della attendibilità complessiva se il quadro indiziario è coerente e sostenuto da riscontri esterni.
  • Il trasferimento di indizi da un soggetto all'altro (es. da coniuge a coniuge) è ammissibile se esistono elementi integrativi che motivano la ritenuta partecipazione (es. intercettazioni che ricondicono l'attività al ricorrente).
  • Lo spaccio svolto presso il domicilio può integra partecipazione ad un gruppo o associazione di spaccio se emerge un'organizzazione stabile di ruoli, forniture e riferimenti tra più soggetti.
  • La Corte di Cassazione esercita un sindacato limitato sulla valutazione probatoria: può censurare vizi di logicità o violazioni di legge, ma non riconsidera liberamente la valutazione delle prove se fondata e coerente.
  • In sede di impugnazione il ricorrente deve indicare specifici vizi di diritto o profili di illogicità/contraddittorietà tali da travolgere la decisione di merito; mere contestazioni fattuali generiche risultano in genere insufficienti.

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