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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20737/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (istante)

La controversia

La vicenda riguarda un procedimento di riparazione per ingiusta detenzione. La Corte d'appello di Torino, in sede di rinvio disposto dalla Cassazione, aveva rideterminato l'indennizzo in favore dell'istante in euro 180 per giorno di detenzione ingiusta, liquidando complessivamente euro 18.800 e ponendo a carico del Ministero le spese dei due gradi di merito, ma aveva compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità. La ricorrente ha censurato tale ultimo capo deducendo violazione degli artt. 314 c.p.p., 92 e 93 c.p.c. e vizio di motivazione, sostenendo che la precedente sentenza rescindente aveva già chiarito che la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta non equivale a soccombenza reciproca né giustifica la compensazione delle spese; inoltre la giurisprudenza di legittimità ammetterebbe la refusione delle spese anche in caso di accoglimento di un solo motivo. Secondo la ricorrente, quindi, il Ministero avrebbe dovuto essere condannato anche alle spese del giudizio di cassazione, dovendosi valutare unitariamente l'esito complessivo della lite. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il Ministero ha depositato memoria e nota spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nel procedimento per riparazione per ingiusta detenzione, il giudice del rinvio deve regolare le spese in base alla soccombenza valutata sull'esito globale del processo e non fase per fase; pertanto la liquidazione di un indennizzo inferiore a quello richiesto non integra accoglimento parziale tale da giustificare la compensazione per reciproca soccombenza. Poiché nel caso concreto la domanda era stata sostanzialmente accolta, la compensazione integrale delle spese di legittimità è stata giudicata erronea. L'ordinanza impugnata è stata quindi annullata limitatamente alle spese della precedente fase di legittimità, con rinvio alla Corte di appello di Torino per nuovo esame sul punto e per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.p.

    richiamato come base normativa del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in tema di compensazione delle spese processuali

  • art. 93 c.p.c.

    richiamato in tema di spese di lite e loro disciplina

  • art. 92 c.p.c.

    interpretato nel senso che la compensazione richiede una valutazione dell'esito complessivo della lite e non della singola fase

  • art. 314 c.p.p.

    interpretato nel senso che, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, la liquidazione dell'indennizzo inferiore a quello domandato non equivale di per sé ad accoglimento parziale con soccombenza reciproca

Massime di principio

  • Nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, la regolazione delle spese deve essere effettuata tenendo conto dell'esito finale e complessivo della lite, non separatamente per ciascun grado o fase del giudizio.
  • La liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta non integra automaticamente un accoglimento solo parziale della domanda né determina, di per sé, reciproca soccombenza tra le parti.
  • Se la domanda di riparazione è accolta nel merito, la parte pubblica soccombente può essere condannata alla rifusione delle spese anche del giudizio di legittimità, quando il rinvio abbia investito anche tale profilo.
  • Il giudice del rinvio deve attenersi ai principi di diritto già enunciati dalla Corte di cassazione, evitando una nuova compensazione delle spese fondata su una frammentazione dell'esito processuale per singoli gradi.
  • In materia di spese, la valutazione della soccombenza va ancorata al risultato sostanziale della lite e non alla sola circostanza che l'importo riconosciuto sia inferiore a quello inizialmente richiesto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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