Cassazione Penale, Ordinanza n. 32465/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l'unico motivo era manifestamente infondato. Ha ritenuto adeguata e logica la motivazione della Corte di appello sul rigetto della richiesta di perizia tecnica e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello di Napoli, censurando l'ordinanza o la motivazione con cui era stata respinta la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante perizia tecnica diretta a verificare la natura delle macchie rinvenute sulle banconote oggetto della contestazione di ricettazione. La Corte di cassazione ha ritenuto l'unico motivo manifestamente infondato, rilevando che la rinnovazione istruttoria in appello ha carattere eccezionale e presuppone l'impossibilità di decidere allo stato degli atti. Ha inoltre precisato che il sindacato di legittimità sul diniego è limitato alla verifica della congruità e logicità della motivazione, senza estendersi alla concreta rilevanza dell'atto istruttorio richiesto. Nel caso concreto, il diniego, fondato sulla non necessità e irrilevanza della perizia ai fini della decisione, è stato ritenuto logicamente motivato e immune da vizi censurabili in cassazione.
Norme richiamate
art. 603 c.p.p.
La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello ha carattere eccezionale e presuppone che il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti.
art. 606 c.p.p.
Il controllo di legittimità sul diniego della rinnovazione istruttoria riguarda la congruità e logicità della motivazione, senza consentire alla Corte di cassazione di valutare direttamente la concreta rilevanza dell'atto istruttorio richiesto.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nel caso concreto, della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è un rimedio eccezionale e può essere disposta quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; il semplice dissenso della parte sulla completezza del materiale probatorio non è sufficiente.
- Il diniego della richiesta di perizia tecnica in appello è censurabile in cassazione solo sotto il profilo della congruità, logicità e non contraddittorietà della motivazione adottata dal giudice di merito.
- Nel giudizio di cassazione non spetta alla Corte rivalutare direttamente la concreta rilevanza o utilità dell'atto istruttorio non ammesso, quando il giudice di merito abbia escluso con motivazione logica la necessità o rilevanza dell'accertamento.
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