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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14408/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna gli effetti civili della sentenza per due motivi: 1) inesistenza della legittimazione a stare in giudizio della parte civile per mancato conferimento della procura speciale ex art.122 c.p.p., essendo stata rilasciata soltanto una procura ad litem ai sensi dell'art.100 c.p.p.; 2) vizi di motivazione circa l'attribuzione della diffamazione all'imputato, sostenendo che gli accertamenti sull'indirizzo IP siano stati eseguiti da una ditta privata senza contraddittorio, che sia stato individuato solo l'IP pubblico (modem/router) senza identificare l'IP privato del dispositivo materiale e che ciò non consenta l'esclusione di un terzo che si sia collegato alla rete del Galella.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto valida la costituzione di parte civile: l'atto unico, per il tenore testuale ("Nomino e costituisco l'avv. Gaetano De Bonis ... mio procuratore e difensore ... conferendo tutte le facoltà di legge ed approvando fin da ora il suo operato"), manifestava la volontà della parte di conferire sia la procura difensiva sia la procura speciale ex art.122 c.p.p. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto ammissibile e sufficiente l'accertamento sull'IP pubblico (matching) svolto anche da soggetto privato, qualificandolo come atto ripetibile e non alterativo; inoltre ha affermato che non è necessaria l'identificazione del device (IP privato) quando la riferibilità sia ricostruibile su base indiziaria attraverso convergenza, pluralità e precisione degli elementi (movente, contenuto, rapporto tra le parti). L'ipotesi di accesso di terzi alla rete è stata ritenuta mera congettura non comprovata. Conseguentemente la condanna agli effetti civili è confermata, il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato a rifondere le spese (liquidate in complessivi euro 3.500 oltre accessori) e alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 122 c.p.p.

    La procura speciale ex art.122 c.p.p. attribuisce al procuratore la capacità di disporre delle posizioni giuridiche del costituito; la Corte ha ritenuto che, nel caso di atto unico contenente espressioni inequivoche di "procuratore" e conferimento delle "facoltà", si debba riconoscere la volontà della parte di conferire anche tale procura speciale

  • art. 100 c.p.p.

    La procura ad litem ex art.100 c.p.p. conferisce la mera legitimatio ad processum (rappresentanza processuale). La differenza funzionale tra le due procure deve emergere dall'atto; l'unificazione in atto unico è ammessa se non cancella la diversità di funzioni

  • art. 76 e art. 78, comma 1 lett. c) c.p.p.

    Norme richiamate nel motivo di ricorso in relazione alla costituzione di parte e alle forme di rappresentanza; la Corte non ha ritenuto sussistere vizio formale o sostanziale nella costituzione della parte civile

  • principio di atipicità delle prove penali e libero convincimento del giudice

    La Corte ha applicato il principio per affermare che non esiste una prova legalmente prevista obbligatoria (es. il dato sull'IP del device materiale) e che la riferibilità dell'autore può essere provata per via indiziaria mediante convergenza di elementi (movente, contenuto, rapporto tra le parti)

Massime di principio

  • Un atto unico di costituzione che designi espressamente il difensore e lo qualifichi come "procuratore" può essere interpretato come contenente sia la procura ad litem sia la procura speciale ex art.122 c.p.p., se dal testo risulta la volontà della parte in tal senso
  • La verifica sull'IP pubblico (matching) effettuata anche da soggetti privati è ammissibile in giudizio se ripetibile e documentalmente riproducibile; non si configura automaticamente come attività in contrasto con il diritto di difesa quando i dati sono riproducibili
  • Non è sempre necessario individuare l'IP privato (dispositivo materiale) per attribuire la paternità di un contenuto diffamatorio: la prova può essere basata su un quadro indiziario convergente (movente, contenuti, rapporti tra le parti, coerenza temporale e fattuale)
  • L'ipotesi che un terzo abbia abusivamente utilizzato la rete domestica è insufficiente a creare un dubbio serio se resta mera congettura; per scalfire la ricostruzione probatoria è necessario portare elementi concreti che rendano plausibile l'intrusione
  • La prescrizione estingue l'azione penale ma non impedisce, ove ricorrano i presupposti civili, la conferma o la condanna agli effetti civili derivanti dal fatto illecito

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