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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10156/2024 del 11/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cili Elis era stato dichiarato colpevole del reato di falso nummario (art. 455 c.p., richiamando art. 453 n.4 c.p.). La polizia aveva rinvenuto in una zona boschiva un contenitore di vetro con banconote palesemente false. Il ricorrente deduceva che si trattava di falso "grossolano" (illecito impossibile non punibile) perché le banconote apparivano non autentiche a un primo esame, e contestava altresì la riconducibilità delle banconote a lui, attesa l'esistenza di un solo frammento di impronta su una delle quattro buste e la distanza dal suo domicilio nonché la sua presenza in carcere da oltre 5 mesi al momento del rinvenimento. Inoltre impugnava la quantificazione della pena (2 anni e 600 euro) come eccessiva e non adeguatamente motivata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza meramente reiterativa: la Corte d'Appello aveva adeguatamente motivato perché non si fosse in presenza di falso grossolano, richiamando il principio secondo cui la grossolanità esclude il reato solo se la falsità è riconoscibile ictu oculi da una persona di comune discernimento; nel caso era stato necessario ricorrere ad accertamenti tecnici che avevano evidenziato alta qualità imitativa e altri elementi (es. coincidenza numeri di serie, elementi di sicurezza riprodotti) e l'esame dattiloscopico aveva fornito riscontri ritenuti significativi (16 punti coincidenti). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione del giudice di merito in ordine alla gravità e alle circostanze (banconote di taglio elevato, occultamento accurato, ottima qualità della contraffazione, precedenti dell'imputato), e ha confermato che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito se sorretta da motivazione adeguata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 455 cod. pen. (falso nummario)

    La Corte ha ritenuto applicabile il reato di falso nummario perché la falsità delle banconote non era riconoscibile ictu oculi ma richiedeva accertamenti tecnici; pertanto non era configurabile il falso grossolano non punibile.

  • art. 453 n.4 cod. pen. (richiamo alla qualificazione del fatto)

    Richiamata per la corretta qualificazione del fatto originariamente contestato; la Corte d'appello ha qualificato il comportamento come riconducibile all'art. 455 c.p. nei termini indicati.

  • art. 132 e art. 133 cod. pen. (determinazione della pena)

    La Corte ha confermato che la scelta del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito purché motivata in base ai criteri di personalizzazione della pena prescritti da queste norme; nel caso la motivazione è stata ritenuta adeguata.

  • art. 173, comma 1 disposizioni att. cod. proc. pen. (limiti del ricorso)

    Il ricorso è stato valutato nei limiti consentiti dalla normativa sugli atti impugnabili; parte delle doglianze è stata considerata reiterativa rispetto alla motivazione già fornita in motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen. (conseguenze dell'inammissibilità)

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte ha disposto la condanna al pagamento delle spese e, trattandosi di inammissibilità per profili di colpa, l'obbligo di versamento di una somma alla cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 15122 del 18/02/2020 (Rv. 279153)

    Richiamata per il principio secondo cui il falso "grossolano" si verifica solo quando la contraffazione è riconoscibile ictu oculi da una persona di comune discernimento; ha formato il parametro di giudizio per escludere il falso grossolano nel caso specifico.

  • Giurisprudenza: Sez. U, Sent. n. 5519 del 21/04/1979 (Rv. 142252)

    Richiamata in relazione agli obblighi di motivazione nella determinazione della sanzione, a sostegno della validità della motivazione del giudice di merito sulla pena applicata.

Massime di principio

  • Il "falso grossolano" non punibile sussiste solo quando la contraffazione è immediatamente riconoscibile ictu oculi da chiunque: se sono necessari accertamenti tecnici per appurare la falsità, il reato di falso nummario può essere contestato.
  • La riconducibilità del materiale falso all'imputato può fondarsi sia su riscontri tecnici (es. tracce dattiloscopiche significative) sia su elementi indiziari contestuali (qualità della contraffazione, modalità di occultamento, taglio delle banconote, contatti con contesti criminali, precedenti), e la valutazione complessiva spetta al giudice di merito.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; tale discrezionalità è impugnabile in cassazione solo se emergono ragionamenti illogici, contraddittori o mancanza di motivazione rispetto ai criteri degli artt. 132-133 c.p.
  • In Cassazione sono inammissibili i motivi meramente reiterativi che non evidenzino una specifica violazione di diritto o un vizio di motivazione non già trattato dal giudice di merito.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare la condanna al pagamento delle spese e a somme per la cassa delle ammende se l'inammissibilità dipende da profili di colpa nell'impugnazione.

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