Sentenza n. 691/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti comunali che hanno negato o limitato la compartecipazione al costo del servizio residenziale presso una Comunità Socio Sanitaria per gli anni 2019-2025, nonché disposizioni del regolamento comunale ISEE
Esito
Favorevole al ricorrente (utente disabile)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, persona con disabilità grave inserita dal 2008 presso una Comunità Socio Sanitaria, ha impugnato gli atti con cui il Comune di Salò, per gli anni 2019-2024, aveva previsto la compartecipazione alla sola quota socio-assistenziale, rifiutando di anticipare la quota sanitaria non concretamente coperta dalla Regione, e, per il 2025, aveva escluso qualsiasi compartecipazione comunale in ragione di un ISEE sociosanitario superiore a euro 15.000. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione della disciplina sul riparto tra quota sanitaria e quota socio-assistenziale, sostenendo che il Comune dovesse anticipare la quota sanitaria dovuta ma non versata dal servizio sanitario regionale, salvo rivalsa verso la Regione, e calcolare la contribuzione dell’utente sulla quota residua secondo l’ISEE. Con il secondo motivo è stata contestata la disciplina regolamentare comunale che fissava a euro 15.000 la soglia oltre la quale la compartecipazione comunale alla quota socio-assistenziale era pari a zero, con conseguente addebito al ricorrente di euro 32.850 a fronte di un ISEE di euro 19.402,58. È stata inoltre dedotta la violazione della disciplina statale sull’ISEE, poiché il regolamento avrebbe introdotto un sistema idoneo a porre integralmente a carico dell’utente costi superiori alla sua capacità economica. Con il terzo motivo è stata censurata la previsione secondo cui la compartecipazione comunale decorreva dal mese successivo al completamento dell’istruttoria, anziché dal momento dell’insorgenza del bisogno. Il Comune ha sostenuto, tra l’altro, l’assenza di un obbligo di anticipazione in mancanza di una specifica sentenza di condanna e la necessità di subordinare l’intervento alla sostenibilità finanziaria del bilancio comunale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha annullato la nota comunale e la deliberazione consiliare nella parte in cui negavano, per gli anni 2019-2024, l’anticipazione della quota sanitaria non coperta dalla Regione. L’obbligo del Comune deriva direttamente dalla legge e non dalla sentenza; il Comune deve quindi anticipare provvisoriamente la quota sanitaria dovuta, salva la rivalsa verso la Regione, e non può trasferire tale onere sull’utente. La determinazione dirigenziale relativa all’impegno di spesa per la quota socio-assistenziale non è stata annullata, poiché si limitava ad assumere tale impegno senza negare autonomamente l’anticipazione della quota sanitaria. Il TAR ha inoltre annullato, nella parte rilevante, l’art. 11 e la tabella 4 del regolamento comunale ISEE, nonché la nota e la deliberazione di giunta che, applicandoli, avevano escluso la compartecipazione per il 2025. Il Comune non può introdurre una soglia ISEE oltre la quale la compartecipazione diventa automaticamente pari a zero, se ciò determina l’addebito all’utente di un costo superiore al suo ISEE e lascia scoperta la quota socio-assistenziale. Le esigenze finanziarie dell’ente non possono comprimere il nucleo incomprimibile del diritto all’assistenza della persona disabile e, comunque, il Comune non aveva dimostrato specificamente l’insufficienza delle proprie risorse. È stata altresì annullata la previsione regolamentare che faceva decorrere la compartecipazione dal mese successivo al completamento dell’istruttoria: l’obbligo decorre dall’insorgenza della situazione di bisogno, non da un momento dipendente dall’attività dell’amministrazione. Il Comune è stato obbligato a ricalcolare la compartecipazione per il 2025 dall’inizio dell’anno, in misura tale da evitare che il costo residuo ecceda l’ISEE del ricorrente, e ad anticipare la quota sanitaria non coperta dalla Regione per gli anni dal 2019 in poi. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 6, comma 4, l. 328/2000
Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica.
Il Comune di residenza deve integrare le risorse dell’utente quando questi necessita del servizio residenziale ma non dispone di risorse sufficienti; l’obbligo decorre dall’insorgenza del bisogno.
art. 14 l. 328/2000
La presa in carico della persona con disabilità deve essere personalizzata e coerente con il progetto individuale.
art. 25 l. 328/2000
Ai fini dell’accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
Il rinvio deve oggi intendersi riferito alla disciplina ISEE vigente, dettata dal D.P.C.M. 159/2013.
art. 2 D.P.C.M. 159/2013
L’ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.
L’ISEE costituisce il criterio statale di valutazione della situazione economica e di definizione della compartecipazione; il Comune non può sostituirlo con un sistema che ne vanifichi la funzione.
art. 8, commi 1 e 2, l.r. Lombardia 3/2008
L’accesso alla rete delle unità d’offerta sociosanitarie prevede la compartecipazione al costo delle prestazioni, per la parte non a carico del fondo sanitario regionale, nel rispetto della disciplina statale inerente i livelli essenziali di assistenza.
La compartecipazione deve rispettare la disciplina statale sui livelli essenziali e sull’ISEE; i Comuni stabiliscono le modalità senza poter derogare ai criteri statali.
art. 34 D.P.C.M. 12.1.2017
Concorre, insieme alla tabella 1 del D.P.C.M. 14.2.2001, a individuare il riparto tra quota sanitaria e quota socio-assistenziale per i servizi residenziali per persone con disabilità.
D.P.C.M. 14.2.2001, tabella 1
Per il servizio considerato la quota sanitaria è pari al 40% e la quota socio-assistenziale al 60%; il Comune deve anticipare la quota sanitaria non concretamente coperta dalla Regione, salvo rivalsa.
art. 119 Cost.
Non consente al Comune di subordinare l’adempimento di obblighi assistenziali incomprimibili alla generica esigenza di sostenibilità finanziaria.
artt. 162, 183 e 191 d.lgs. 267/2000
Le regole di bilancio non possono essere invocate per negare il nucleo incomprimibile del diritto all’assistenza della persona con disabilità.
art. 2 Cost.
Il dovere di solidarietà concorre a fondare la protezione della persona disabile e impedisce di trasferire su di essa gli oneri derivanti dall’inadempimento degli enti pubblici.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Giustifica l’oscuramento dei dati relativi alla salute del ricorrente nella diffusione del provvedimento.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Impone l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi nei casi previsti per la diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Tutela i dati relativi alla salute, imponendo l’oscuramento nella diffusione della sentenza.
Massime di principio
- Quando una persona con disabilità ricoverata stabilmente in una struttura residenziale non dispone di risorse sufficienti, il Comune di residenza deve integrare il costo del servizio a decorrere dall’insorgenza del bisogno, senza poter differire l’intervento al mese successivo alla conclusione dell’istruttoria.
- Se la quota sanitaria dovuta per un servizio sociosanitario non è integralmente corrisposta dal servizio sanitario regionale, il Comune deve anticipare provvisoriamente la parte scoperta, calcolando la contribuzione dell’utente sulla quota residua e conservando il diritto di rivalsa verso la Regione.
- L’obbligo comunale di anticipare la quota sanitaria deriva direttamente dalla legge e non sorge soltanto in presenza di una sentenza di condanna; la sentenza si limita ad accertare e rendere coercibile un obbligo già esistente.
- Un regolamento comunale non può fissare una soglia ISEE oltre la quale la compartecipazione dell’ente diventa automaticamente pari a zero, quando tale meccanismo impone all’utente un esborso superiore al proprio ISEE o lascia scoperta una parte del costo assistenziale.
- Le esigenze finanziarie del Comune non possono giustificare la compressione del nucleo incomprimibile del diritto all’assistenza della persona con disabilità; il bilancio deve adeguarsi all’adempimento dell’obbligo assistenziale, salvo rigorosa dimostrazione di circostanze specifiche e concrete.
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