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Sentenza

Sentenza n. 4614/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) il provvedimento, non comunicato, non notificato, di esclusione dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari di Polizia, indetto con decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2024, pubblicato sul Portale unico del reclutamento, accessibile all'indirizzo www.inpa.gov.it; 2) il provvedimento, non notificato né comunicato, di non ammissione alla prova orale per mancata attribuzione del punteggio minimo al “II scritto”, quale prova di diritto penale, valutata con punteggio insufficiente di 15/30; 3) la valutazione insufficiente attribuita all’elaborato di cui alla prova scritta di diritto penale - “II scritto” – e il conseguente giudizio valutativo insufficiente, sia quale giudizio sintetico che quale voto numerico, quest’ultimo in trentesimi, pari al punteggio insufficiente di 15/30; 4) i criteri di valutazione adottati dalla commissione d’esame di cui al verbale n. 1 del 7 maggio 2024, omessa la predeterminazione delle modalità di valutazione, nonché di tutti gli ulteriori verbali e valutazioni espresse dalla commissione e, più in generale, di tutti gli atti della procedura selettiva, delle prove d’esame, delle valutazioni e dei giudizi espressi; 5) l’elenco in forma anonima dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte, corredato dai voti attribuiti all’elaborato o agli elaborati, associato al numero identificativo della domanda di partecipazione, in cui il ricorrente risulta inserito con voto 15 al “II scritto”; 6) ogni ulteriore atto presupposto, collegato, connesso e conseguenziale; quanto ai motivi aggiunti depositati il 10 luglio 2025, per l’annullamento dei seguenti atti: 1) il provvedimento, non comunicato, non notificato, di esclusione del ricorrente dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari di Polizia, poi elevati a 270, indetto con decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2024, pubblicato sul Portale unico del reclutamento, accessibile all'indirizzo www.inpa.gov.it; 2) il provvedimento, non notificato né comunicato, di non ammissione alla prova orale per mancata attribuzione del punteggio minimo al “II scritto”, quale prova di diritto penale, a cui in sede di rivalutazione veniva attribuito il punteggio insufficiente di 10/30; 3) la valutazione insufficiente attribuita all’elaborato di cui alla prova scritta di diritto penale - “II scritto” - in sede di rivalutazione, e il conseguente giudizio valutativo insufficiente, sia quale giudizio sintetico che quale voto numerico, quest’ultimo in trentesimi, pari al punteggio insufficiente di 10/30; 4) i criteri di valutazione riadottati dalla commissione d’esame nominata per la rivalutazione del ricorrente, di cui al verbale n. 1 del 7 maggio 2025, omessa la predeterminazione delle modalità di valutazione; 5) tutti gli ulteriori verbali e valutazioni espresse dalla commissione in sede di rivalutazione e, più in generale, di tutti gli atti della procedura selettiva, delle prove d’esame, delle valutazioni e dei giudizi espressi; 6) il decreto del Ministero dell’Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, datato 3 giugno 2025, a firma del Direttore centrale, con il quale è stata approvata la graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 270 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato (art. 1), anche tenendo conto delle riserve e dei titoli di preferenza (art. 2) e dichiarati i vincitori (art. 3) in numero di 265, tra i quali non è inserito il ricorrente; 7) il decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, datato 27 giugno 2025, a firma del Direttore centrale, con il quale “A parziale modifica dell’art. 1 del decreto del Direttore Centrale del 3 giugno 2025, è stata approvata la sottostante rideterminazione della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 270 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato (art. 1)”, con parziale modifica dell’art. 2 del decreto del 3 giugno 2025, recante la graduatoria di merito tenuto conto delle riserve e dei titoli di preferenza, e parziale modifica dell’art. 3 del decreto del 3 giugno 2025, ove erano stati dichiarati i vincitori del concorso, rideterminati da ultimo in numero 266, tra cui non risulta inserito il ricorrente; 8) ogni ulteriore atto presupposto, collegato, connesso e conseguenziale; 9) gli atti, impugnati con ricorso introduttivo del giudizio;

Giustizia amministrativa202502295

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di insufficienza, pari a 10/30, attribuito in sede di rivalutazione alla seconda prova scritta di diritto penale, con conseguente non ammissione alla prova orale e atti di approvazione e rideterminazione della graduatoria finale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva partecipato al concorso per l'assunzione di commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, conseguendo inizialmente 15/30 nella prova scritta di diritto penale e non essendo pertanto ammesso alla prova orale. Con il ricorso introduttivo ha contestato, da un lato, la genericità dei criteri di valutazione adottati dalla commissione, deducendo la violazione dell'art. 12 d.P.R. 487/1994, dell'art. 9 d.m. 168/2022, dell'art. 3 l. 241/1990 e dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, nonché il difetto di motivazione; dall'altro, ha contestato la valutazione del proprio elaborato, deducendo eccesso di potere per inattendibilità, travisamento, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, difetto di istruttoria, trasparenza e motivazione, sostenendo che il tema avesse trattato gli istituti richiesti dalla traccia e che altri elaborati, asseritamente peggiori, fossero stati valutati con voti superiori. In esecuzione dell'ordinanza cautelare, una diversa commissione ha rivalutato l'elaborato, attribuendogli 10/30. Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato la nuova valutazione, riproponendo le censure originarie e deducendo anche la contraddittorietà dello scostamento peggiorativo rispetto al precedente voto di 15/30, l'uso di formule stereotipate e non individualizzate e l'inadeguatezza dei criteri a garantire uniformità e stabilità dei giudizi. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità del sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali della commissione e la sufficienza dei criteri e del voto numerico.

La decisione

Il ricorso originario è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la valutazione iniziale era stata sostituita dalla nuova valutazione adottata in sede di rivalutazione. Il ricorso per motivi aggiunti è stato invece accolto. Il TAR ha respinto la censura relativa alla pretesa necessità di una griglia analitica: i tre criteri adottati dalla commissione — conoscenza e aderenza alla traccia, rigore logico-argomentativo e chiarezza, capacità di analisi delle fattispecie applicative — integrati dalla soglia in trentesimi prevista dal bando, erano sufficienti e non imponevano la predeterminazione del peso dei singoli criteri o di formule matematiche per la formazione del voto. Il giudice ha però ritenuto illegittima l'applicazione dei criteri. Poiché la commissione aveva scelto di affiancare al voto numerico un giudizio sintetico, quest'ultimo doveva essere almeno minimamente personalizzato e riferito alle caratteristiche concrete di ciascun elaborato; non poteva consistere nella stessa formula stereotipata utilizzata per tutti gli elaborati valutati 10/30. Inoltre, la valutazione di grave insufficienza attribuita al tema del ricorrente non trovava riscontro nella sua forma e nel suo contenuto: l'elaborato aveva definito e collocato dogmaticamente le cause di giustificazione, trattato l'adempimento del dovere e l'ordine dell'autorità, nonché la figura dell'agente provocatore, senza manifesti errori formali o vistose anomalie logiche. Il contrasto tra il contenuto dell'elaborato e il voto di 10/30, accompagnato da formule generiche quali "assenza di elementi conoscitivi" e "mancanza di rigore logico", è stato ritenuto sintomatico di travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, al di fuori dell'area di opinabilità propria della discrezionalità tecnica. Il TAR ha quindi annullato l'arresto procedimentale ostativo alla correzione della seconda prova scritta e ha ordinato al Ministero, entro 90 giorni, una nuova correzione anonima da parte di una commissione in diversa composizione, nominata nel rispetto del bando, con giudizio sintetico individualizzato e aderente ai criteri già stabiliti. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 12 d.P.R. 487/1994

    La predeterminazione dei criteri di valutazione nelle procedure concorsuali può essere sufficiente anche senza una griglia analitica o la specificazione del peso dei singoli criteri, purché i criteri siano idonei a fungere da parametri di valutazione.

  • art. 9 d.m. 168/2022

    Richiamato dal ricorrente quale parametro in materia di criteri e modalità di valutazione; la relativa censura sulla genericità dei criteri non è stata accolta.

  • art. 3 l. 241/1990

    Rilevante rispetto all'obbligo di motivazione; la motivazione è risultata insufficiente perché il giudizio sintetico stereotipato non consentiva di comprendere le concrete ragioni della grave insufficienza.

  • art. 15 del bando di concorso

    "sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione media, tra le due prove scritte, non inferiore a ventuno trentesimi (21/30), con un voto non inferiore a diciotto trentesimi (18/30) in ciascuna delle prove scritte"

    La lex specialis ha definito la scala parametrale in trentesimi e la soglia di sufficienza, integrando i criteri generali della commissione e rendendo non necessaria una griglia ulteriore.

  • art. 6 del bando di concorso

    Richiamato quale parametro per la nomina della nuova commissione incaricata della riedizione della valutazione.

  • art. 71, commi 3 e 5, c.p.a.

    Richiamato per il rinvio dell'udienza in vista del rispetto dei termini nei confronti dei controinteressati.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla memoria depositata dal ricorrente prima dell'udienza di merito.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni tecnico-discrezionali di una commissione concorsuale anche sul piano contenutistico, quando dal raffronto diretto tra l'elaborato e il giudizio emergano con sufficiente evidenza travisamenti dei fatti, errori, contraddizioni o anomalie incompatibili con una delle soluzioni valutative plausibili; tale sindacato non si traduce in una sostituzione del giudice alla commissione nel merito della valutazione.
  • Nelle procedure concorsuali il voto numerico può costituire, in linea generale, motivazione sufficiente quando sia attribuito sulla base di criteri di valutazione predeterminati e della scala parametrale prevista dal bando; non è necessariamente richiesta una griglia analitica con sottocriteri, pesi o formule di calcolo del punteggio.
  • Quando la commissione decide di affiancare al voto numerico un giudizio sintetico, tale giudizio deve avere una minima ma rigorosa personalizzazione e deve riferirsi alle caratteristiche concrete dell'elaborato. L'utilizzo di formule standardizzate e identiche per più candidati può rendere il giudizio meramente apparente e vanificare la funzione integrativa della motivazione.
  • Un giudizio di grave insufficienza, specie se espresso con un voto significativamente inferiore alla soglia di idoneità, deve risultare coerente con il contenuto e la forma dell'elaborato; se le carenze affermate dalla commissione non trovano riscontro nella lettura obiettiva della prova, la valutazione è viziata da travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione.
  • Quando una nuova valutazione sostituisce quella originaria, il ricorso contro quest'ultima diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre la nuova valutazione deve essere contestata mediante motivi aggiunti e può essere oggetto di autonoma verifica giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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