Sentenza del 01/06/2017 n. 3941 - Comm. Trib. Prov. Milano
IMU - Immobile accatastato A10 - Aliquota agevolata prima casa - Non spetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa richiesta del contribuente è stata respinta. È stato affermato che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IMU agevolata per l'abitazione principale, rileva la destinazione catastale oggettiva dell'immobile e non il suo concreto utilizzo. Un immobile classificato A/10 non può beneficiare dell'agevolazione prevista per le abitazioni principali, anche se di fatto viene utilizzato come prima casa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente riteneva di avere diritto all'aliquota agevolata per l'abitazione principale poiché utilizzava concretamente l'immobile come propria prima casa. L'immobile, tuttavia, risultava accatastato nella categoria A/10, relativa a uffici e studi privati, e non in una categoria abitativa. La questione riguardava quindi se l'utilizzo effettivo dell'immobile potesse prevalere sulla sua oggettiva classificazione catastale ai fini dell'agevolazione IMU.
Norme richiamate
Disciplina IMU sull'abitazione principale
L'aliquota agevolata e le relative esenzioni spettano agli immobili che possiedono i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa. Tra i requisiti oggettivi rientra la classificazione catastale compatibile con la destinazione abitativa.
Categoria catastale A/10
La categoria A/10 identifica uffici e studi privati e non una destinazione abitativa. Pertanto, un immobile accatastato A/10 è escluso dall'aliquota agevolata per l'abitazione principale, indipendentemente dall'uso concretamente fattone dal proprietario.
Massime di principio
- Per le agevolazioni IMU sull'abitazione principale occorre verificare sia la residenza e la dimora del contribuente sia la categoria catastale dell'immobile.
- L'utilizzo effettivo come abitazione non è sufficiente a ottenere l'aliquota ridotta se la classificazione catastale è incompatibile con una destinazione abitativa.
- Le agevolazioni fiscali collegate all'abitazione principale richiedono il rispetto dei requisiti oggettivi previsti dalla legge e non possono essere fondate soltanto sulla situazione di fatto.
- Se un immobile è utilizzato come abitazione ma accatastato in una categoria non residenziale, il contribuente dovrebbe valutare previamente la regolarità urbanistica e catastale e, ove possibile, chiedere il corretto classamento prima di pretendere l'agevolazione.
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