Ordinanza n. 96/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di diniego definitivo del Comune di Triggiano, Settore assetto del territorio, sportello unico per l’edilizia, prot. n. -OMISSIS- del 29.1.2026, sull’istanza di rilascio di p.d.c., pratica edilizia n. -OMISSIS- presentata il 22.12.2022, - nonché di ogni atto comunque presupposto e segnatamente: i) del preavviso di diniego comunicato con nota del 9/12/2025, assunta al n. di protocollo -OMISSIS-, ricevuta dalle odierne ricorrenti il 10.12.2025; ii) del parere non favorevole rilasciato dalla SABAP con provvedimento emesso il 21.10.2025, prot. n. -OMISSIS- – P, trasmesso in allegato al preavviso di diniego.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo del permesso di costruire per una limitata sopraelevazione, unitamente al preavviso di diniego e al parere non favorevole della Soprintendenza
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari richiedenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego definitivo del permesso di costruire richiesto ai sensi dell'art. 5 della legge regionale Puglia n. 39 del 2012, relativo alla realizzazione di una limitata sopraelevazione sul lastrico solare, nella zona interna di un edificio antecedente al 1942 ubicato in zona A, centro storico. Il ricorso censura, in particolare, la contraddittorietà tra atti, il difetto di istruttoria e il difetto di motivazione. La Soprintendenza aveva precedentemente espresso, il 4 marzo 2020, parere favorevole su un intervento analogo, di maggiore consistenza, con superficie coperta di 60,23 mq, riconoscendone la compatibilità e l'assenza di vincoli paesaggistici o storico-artistici gravanti. In occasione del rinnovo dell'istanza, avente a oggetto un ampliamento ridotto a 48,52 mq, la stessa Soprintendenza aveva invece espresso parere non favorevole il 21 ottobre 2025. I ricorrenti hanno dedotto che, nel frattempo, non erano intervenuti mutamenti dello stato dei luoghi, modifiche del quadro normativo o vincolistico, né nuovi elementi idonei a giustificare il radicale mutamento di valutazione. Il Comune, pur costituito, non ha depositato documenti né articolato una specifica difesa; la Soprintendenza si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso gli atti impugnati. La decisione è stata fondata sulla peculiarità della fattispecie e sulla necessità di un più approfondito esame nella sede procedimentale. Le amministrazioni competenti dovranno riesaminare i provvedimenti entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza, considerando specificamente la contraddittorietà tra il precedente parere favorevole e il successivo parere non favorevole, quest'ultimo riferito a un ampliamento di minore consistenza. Il giudice ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 10 dicembre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 5 l.r. Puglia 10 dicembre 2012, n. 39
Abbattimento delle barriere architettoniche mediante realizzazione di ambienti per persone con disabilità grave negli edifici di edilizia residenziale in proprietà
La disposizione costituisce il presupposto normativo dell'istanza di permesso di costruire per la limitata sopraelevazione richiesta dai ricorrenti.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale base normativa della domanda e della decisione cautelare.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione, nell'esercizio di valutazioni tecniche o di tutela, modifica radicalmente un precedente parere favorevole relativo a un intervento analogo, il successivo diniego deve confrontarsi specificamente con il precedente e indicare gli elementi nuovi, fattuali o normativi, che giustificano il mutamento di valutazione.
- La contraddittorietà tra un precedente parere favorevole su un intervento di maggiore consistenza e un successivo parere sfavorevole su un intervento analogo ma ridotto, in assenza apparente di mutamenti dello stato dei luoghi o del quadro normativo e vincolistico, giustifica la sospensione cautelare degli atti e il riesame procedimentale.
- Il riesame imposto in sede cautelare deve essere svolto dall'amministrazione entro il termine stabilito dal giudice e deve considerare le specifiche criticità indicate nell'ordinanza, senza che ciò anticipi la decisione definitiva sulla legittimità dell'atto impugnato.
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