Sentenza n. 710/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 416/2024 del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 416/2024 del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, munito di esecutorietà
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, munito di decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. in data 4 gennaio 2025 e notificato al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Il Ministero, pur intimato, non si è costituito e non ha dato esecuzione alle statuizioni del decreto ingiuntivo, comprese le spese legali liquidate dal giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione al decreto ingiuntivo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, detratto quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inadempienza, su istanza della ricorrente, gli adempimenti dovranno essere svolti entro i successivi sessanta giorni dal commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o in un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre spese generali, oneri accessori e restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del provvedimento giudiziale rimasto ineseguito, predisponendo anche misure sostitutive.
art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo munito del decreto di esecutorietà è stato considerato titolo esecutivo idoneo a fondare l'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario e munito del decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. può essere fatto valere con l'azione di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione quando questa non vi dia esecuzione.
- La mancata esecuzione da parte dell'amministrazione di un titolo giudiziale esecutivo, dopo la notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, giustifica l'ordine giudiziale di adempiere entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando il suo intervento all'ulteriore inadempimento dell'amministrazione e all'istanza della parte vittoriosa.
Come è indicizzato
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