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Sentenza

Sentenza del 05/07/2017 n. 16526 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva annullato integralmente l’accertamento relativo al 1998, contestando: l’erronea applicazione del giudicato esterno formatosi su una diversa annualità e sulla sola IVA 1997; l’annullamento della sanzione per omessa regolarizzazione di fatture relative a servizi di autotrasporto; e i vizi di motivazione riguardanti costi indeducibili, ricavi non dichiarati e acquisti di materie prime senza fattura.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e, parzialmente, il quarto, rigettando gli altri. Ha escluso che la sentenza relativa all’IVA 1997 potesse vincolare il giudizio sull’IVA 1998 o sulle imposte dirette del 1998, non essendo riferita agli stessi elementi permanenti della fattispecie. Ha invece confermato l’annullamento della sanzione per omessa regolarizzazione delle fatture di autotrasporto, poiché la società aveva dimostrato di aver ricevuto le fatture entro il termine previsto dalla legge. Ha inoltre rilevato una motivazione insufficiente e tautologica sui costi indeducibili, limitatamente a Lire 17.342.036, mentre ha ritenuto adeguata la motivazione sui costi per provvigioni, sui ricavi non dichiarati e sugli acquisti senza fattura. La sentenza è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • Art. 2909 cod. civ.

    Il giudicato ha efficacia vincolante tra le parti, ma normalmente opera solo entro i limiti dell’oggetto deciso. In materia tributaria può estendersi ad altre annualità soltanto per elementi costitutivi comuni e tendenzialmente permanenti, non per valutazioni probatorie variabili da un periodo all’altro.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.

    Consente di ricorrere per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge e per vizi della motivazione, inclusa la motivazione apparente, insufficiente o contraddittoria nei limiti applicabili al giudizio.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 6, commi 3 e 4, e 21

    Disciplinano il momento di effettuazione delle operazioni IVA e gli obblighi di fatturazione, rilevanti per stabilire quando il committente debba intervenire in caso di mancata ricezione della fattura.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 8, lett. a)

    Impone al committente di regolarizzare l’operazione quando non riceva la fattura entro il termine previsto. L’obbligo e la relativa sanzione sorgono soltanto dopo l’inutile decorso del termine, non se la fattura viene ricevuta tempestivamente.

Massime di principio

  • Il giudicato relativo a una determinata annualità tributaria non si estende automaticamente ad anni diversi: occorre verificare che riguardi lo stesso elemento sostanziale, stabile e comune a più periodi d’imposta.
  • Un giudicato formatosi su una singola imposta, come l’IVA, non vincola normalmente il giudizio relativo ad altre imposte, quali IRPEG o IRAP, né può essere esteso automaticamente ad altre annualità IVA.
  • La valutazione sull’insufficienza delle prove presuntive è normalmente legata ai dati e agli elementi dell’annualità esaminata e non costituisce, di per sé, un principio vincolante per periodi differenti.
  • L’obbligo del committente di regolarizzare una fattura omessa o non ricevuta nasce solo dopo il decorso del termine legale senza ricezione della fattura; se il contribuente dimostra di averla ricevuta tempestivamente, la sanzione non è dovuta.
  • La motivazione della sentenza deve affrontare distintamente ciascun rilievo dell’accertamento e specificare se il costo è contestato per inerenza, competenza o documentazione. Una formula generica sulla riferibilità dei costi all’attività d’impresa può essere insufficiente.
  • Nel giudizio di cassazione le censure sulla motivazione devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata; contestazioni generiche possono essere rigettate anche se la questione sostanziale è astrattamente rilevante.

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