Cassazione Penale, Sentenza n. 12118/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame della custodia cautelare in carcere applicata per i reati di cui agli artt. 73 e 80 lett. g) d.P.R. n. 309/90. Il ricorrente contestava: 1) la mancanza dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., sostenendo che l'unico fatto contestato era una cessione di stupefacente risalente a circa due anni prima (luglio 2022) e diretta a un unico soggetto detenuto (Iannello Maurizio), non assistita da presunzioni; 2) l'erronea valutazione negativa sulla possibilità di sostituire la custodia in carcere con gli arresti domiciliari (art. 275 e 275‑bis cod. proc. pen.), dato che dopo l'arresto il ricorrente era stato sospeso dal servizio e trasferito in altro istituto carcerario, con conseguente minore pericolosità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e, comunque, manifestamente infondato, confermando il giudizio del Tribunale della Libertà. Ha ritenuto sufficientemente motivata la valutazione sulla gravità indiziaria (convergenza di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, riscontri da sequestri e intercettazioni e dichiarazioni di detenuti) e ha considerato attuale e concreta la prognosi di pericolo di reiterazione alla luce della personalità del ricorrente, del ruolo di pubblico ufficiale a servizio di un sodalizio dedito al narcotraffico e della continuità di rapporti con ambienti malavitosi. Ha escluso l'idoneità degli arresti domiciliari (anche con controlli ex art. 275‑bis) soprattutto perché richiesti nella stessa area territoriale dei fatti. Ha imposto al ricorrente il pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e una somma equitativa di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 73
Articolo richiamato quale titolo di reato (illecita detenzione e cessione di stupefacenti); la Corte lo usa per inquadrare la gravità del fatto oggetto della misura cautelare.
d.P.R. n. 309/1990, art. 80 lett. g)
Aggravante richiamata in relazione alla contestazione degli addebiti con riferimento alla valutazione della gravità indiziaria.
Codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c
Norma sul pericolo di reiterazione quale presupposto della custodia cautelare; la Corte conferma che l'attualità del pericolo può essere desunta dalle modalità del fatto, dalla personalità dell'imputato e dal contesto, anche se i fatti sono relativamente remoti nel tempo.
Codice di procedura penale, art. 275
Norma sulle misure cautelari diverse dalla custodia in carcere; richiamata nel contesto della richiesta di sostituzione con arresti domiciliari e valutazione della loro idoneità.
Codice di procedura penale, art. 275‑bis
Previsione delle modalità di controllo degli arresti domiciliari; la Corte ha ritenuto che tali garanzie non sarebbero sufficienti a scongiurare il pericolo di reiterazione nel caso concreto.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma sulla liquidazione delle spese processuali in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese.
Decreto‑legge n. 137/2020, art. 23, comma 8
Richiamato nelle conclusioni del Procuratore Generale; contesto processuale relativo alle conclusioni da parte dell'ufficio.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata rispetto ai criteri per l'irrogazione delle somme a favore della Cassa delle ammende e alla valutazione della colpa nell'aver proposto il ricorso; la Corte di cassazione la prende a riferimento per disporre la somma equitativa di euro 3.000.
Massime di principio
- La sussistenza dell'attualità del pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p., lett. c) può essere valutata sulla base della personalità dell'indagato, delle modalità della condotta e del contesto socio‑ambientale; il decorso del tempo non annulla automaticamente tale pericolo.
- La condotta di un pubblico ufficiale che agevola l'attività di gruppi criminali aggrava la valutazione del pericolo e rende più difficile ottenere misure meno afflittive come gli arresti domiciliari.
- Gli arresti domiciliari richiesti nella stessa area territoriale dei fatti possono essere considerati inidonei se vi è concreto rischio di contatti con il circuito criminoso; i dispositivi di controllo ex art. 275‑bis possono non essere ritenuti sufficienti se la prognosi di inosservanza delle prescrizioni è fondata.
- La gravità indiziaria forte emerge dalla convergenza di prove diverse (dichiarazioni di collaboratori, riscontri oggettivi come sequestri e intercettazioni, dichiarazioni di detenuti); la Cassazione valuta l'insieme probatorio nella conferma delle misure cautelari.
- In sede di impugnazione cautelare (appello o cassazione) le censure devono essere specifiche e confrontarsi con le ragioni espresse nel provvedimento impugnato; argomentazioni generiche o non correlate alle motivazioni del giudice sono spesso inammissibili.
- Le precedenti indagini e vicende processuali che evidenziano contiguità con ambienti malavitosi possono essere valorizzate ai fini della prognosi di pericolo di reiterazione anche se non hanno prodotto condanne definitive.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12096/2025 del 27/03/2025
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12099/2025 del 27/03/2025
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12100/2025 del 27/03/2025
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12101/2025 del 27/03/2025
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12105/2025 del 27/03/2025
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12106/2025 del 27/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →