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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19445/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Il Tribunale aveva aperto la liquidazione giudiziale di una società su istanza di una creditrice; il reclamo del legale rappresentante e socio unico era stato rigettato dalla Corte d’appello. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi, formalmente cumulativi e articolati come violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale, in relazione all’art. 2, comma 1, lett. d), CCII e all’art. 2435 c.c. Sosteneva che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere non provata la non fallibilità della società, avrebbe operato un’inversione dell’onere della prova e avrebbe richiesto il possesso congiunto dei requisiti dimensionali in tutto il triennio. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi erano formulati in modo promiscuo e generico, mescolando censure eterogenee, e che comunque la censura sostanziale era infondata perché l’onere di dimostrare i requisiti di non fallibilità grava sul debitore e la prova non era stata adeguatamente fornita mediante documentazione idonea, in particolare i bilanci degli ultimi tre esercizi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero inammissibili per commistione tra vizi di motivazione, violazioni di legge ed errori processuali, in violazione del principio di chiarezza del ricorso per cassazione; inoltre, ha ribadito che nel giudizio sulla fallibilità/liquidazione giudiziale l’onere di provare i requisiti dimensionali di esenzione grava sul debitore, il quale può farlo con i bilanci e altra documentazione contabile, ma tali elementi restano soggetti al prudente apprezzamento del giudice di merito. Non essendovi difese delle parti intimate, non sono state liquidate spese. Il ricorrente è stato condannato a versare 2.500 euro alla cassa delle ammende e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso devono essere immediatamente riconducibili a uno dei vizi tipizzati; la mescolanza di censure eterogenee li rende inammissibili.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La Corte ha seguito la procedura di definizione accelerata del ricorso e ha valorizzato la mancata confutazione della proposta da parte del ricorrente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È stata fissata la camera di consiglio per la trattazione del ricorso a seguito di istanza della parte ricorrente.

  • art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 14/2019

    I requisiti dimensionali di non fallibilità devono sussistere secondo il parametro normativo richiamato; il loro mancato superamento deve essere provato dal debitore che lo invoca.

  • art. 41, comma 4, D.Lgs. n. 14/2019

    L’imprenditore assolva l’onere probatorio depositando i bilanci degli ultimi tre esercizi, che costituiscono prova privilegiata ma non legale della non fallibilità.

  • art. 2435 c.c.

    I bilanci rilevanti sono quelli approvati e depositati nel registro delle imprese.

  • art. 116 c.p.c.

    La documentazione prodotta dal debitore è soggetta al prudente apprezzamento del giudice di merito, che può ritenerla insufficiente.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Poiché l’esito è conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., il ricorrente è stato condannato a una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sono stati ravvisati i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi cumulano indistintamente violazioni di legge, vizi motivazionali e vizi processuali senza consentire di individuare con chiarezza la specifica censura proposta.
  • Chi invoca la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale per difetto dei requisiti dimensionali deve provarne positivamente la sussistenza; l’onere probatorio grava sul debitore.
  • I bilanci degli ultimi tre esercizi e la documentazione contabile possono costituire prova idonea della non fallibilità, ma non hanno valore di prova legale e restano apprezzabili liberamente dal giudice di merito.
  • Se la documentazione prodotta non consente una verifica affidabile dei requisiti dimensionali, il giudice può ritenere non assolto l’onere della prova e confermare l’apertura della procedura concorsuale.
  • Nell’ambito della liquidazione giudiziale, il principio sulla prova dei requisiti di esenzione dal fallimento già elaborato in tema di fallimento continua ad applicarsi in via diretta anche sotto il CCII.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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