Cassazione Penale, Sentenza n. 31474/2026 del 17/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte d’appello di Lecce, quale giudice dell’esecuzione, aveva riconosciuto la continuazione tra più sentenze di condanna già definitive emesse nei confronti del condannato e aveva rideterminato la pena complessiva in anni 29 e mesi 4 di reclusione. Il ricorrente ha censurato tale ordinanza deducendo: 1) violazione di legge nella quantificazione della pena base, che sarebbe stata individuata al lordo della riduzione per il giudizio abbreviato, mentre avrebbe dovuto essere considerata al netto della riduzione premiale; 2) violazione del divieto di superare, negli aumenti per i reati satellite, gli aumenti fissati dal giudice della cognizione, lamentando in particolare che per i reati della sentenza n. 2 fosse stato conteggiato un numero di aumenti superiore ai reati effettivamente giudicati e che per i reati in materia di stupefacenti fosse stato applicato un aumento maggiore rispetto a quello originario; 3) vizio di motivazione, perché gli aumenti di pena sarebbero stati giustificati solo con la formula generica "si ritiene congruo", senza una spiegazione idonea a controllare l’esercizio del potere discrezionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo e il terzo motivo, ma fondato il secondo. Ha quindi annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena per la continuazione e ha rideterminato la pena complessiva in anni 28, mesi 6 e giorni 20 di reclusione. In particolare ha eliminato un reato satellite conteggiato per errore materiale e ha ritenuto illegittimo l’aumento applicato per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990, perché superiore a quello stabilito dal giudice della cognizione, in violazione dell’art. 671, comma 2, c.p.p. Il ricorso è stato rigettato nel resto.
Norme richiamate
art. 187 disp. att. c.p.p.
Per individuare la violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva occorre avere riguardo alla pena concretamente irrogata dal giudice della cognizione e indicata nel dispositivo; il principio opera però soprattutto per identificare il reato più grave, non per la mera meccanica quantificazione della pena in assenza di pena perpetua.
art. 78 c.p.
La riduzione per il rito abbreviato opera, in sede esecutiva, prima dell’applicazione del criterio moderatore del cumulo materiale; tale sequenza non incide sul risultato quando le pene sono temporanee e il risultato finale resta invariato.
art. 671, comma 2, c.p.p.
"il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto"
Nel riconoscere il concorso formale o la continuazione, il giudice dell’esecuzione non può superare la somma delle pene inflitte con le decisioni irrevocabili e non può nemmeno incrementare i singoli aumenti per i reati satellite oltre quanto stabilito in cognizione.
art. 81 c.p.
Gli aumenti per i reati satellite devono rispettare i limiti propri del reato continuato e non trasformarsi in un cumulo materiale surrettizio; la motivazione deve consentire di verificare il rispetto di tali limiti.
art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.
La Corte di cassazione può eliminare direttamente gli aumenti illegittimi e rideterminare la pena senza rinvio quando la correzione richiede solo un’operazione aritmetica sulla base delle statuizioni di merito.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
I reati in materia di stupefacenti costituivano una parte dei reati satellite della continuazione interna alla sentenza n. 2; per essi è stato censurato l’aumento di pena superiore a quello originariamente fissato.
Massime di principio
- In sede esecutiva, quando si riconosce la continuazione tra reati già giudicati con sentenze irrevocabili, il giudice deve rispettare non solo il limite finale derivante dal cumulo, ma anche il limite degli aumenti già applicati in cognizione per ciascun reato satellite.
- La riduzione per il giudizio abbreviato va considerata nella corretta sequenza del calcolo della pena, ma per le pene temporanee la sua collocazione aritmetica non incide sul risultato finale, salvo il caso in cui entri nel computo una pena perpetua.
- Il giudice dell’esecuzione può correggere l’errore materiale e rideterminare la pena senza rinvio quando il nuovo calcolo deriva dalle sole statuizioni già contenute nelle sentenze irrevocabili.
- Nella determinazione della pena per il reato continuato, la motivazione sugli aumenti per i singoli reati satellite può essere sintetica quando gli aumenti sono contenuti e non emerge alcun cumulo materiale surrettizio; un’ulteriore specificazione è richiesta solo se necessaria a rendere controllabile l’esercizio del potere discrezionale.
- L’aumento complessivo in executivis non può tradursi in un aggravamento rispetto alla pena già fissata per i singoli reati nella decisione di cognizione, pena la violazione del limite imposto dall’art. 671, comma 2, c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31432/2026 del 17/08/2026
- Sentenza penale · 17 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31433/2026 del 17/08/2026
- Sentenza penale · 17 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31435/2026 del 17/08/2026
- Sentenza penale · 17 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31436/2026 del 17/08/2026
- Sentenza penale · 17 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31437/2026 del 17/08/2026
- Sentenza penale · 17 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31438/2026 del 17/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →