Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 16015/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata restava ferma quanto alla condanna per furto pluriaggravato, essendo stata già solo parzialmente riformata in appello sul punto della pena.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva solo parzialmente riformato la decisione di primo grado, limitatamente al trattamento sanzionatorio, confermando la condanna per furto pluriaggravato. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che tale censura non era stata devoluta al giudice di appello con specifico motivo e, quindi, non poteva essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità, salvo le questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili in precedenza, ipotesi non ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 625, n. 7, c.p.

    aggravante del furto oggetto della censura proposta per la prima volta in cassazione; la Corte non ne esamina il merito perché la questione non era stata devoluta in appello.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    limita la deducibilità in cassazione delle questioni non specificamente devolute al giudice di appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o non deducibili prima.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciarsi perché non devolute con specificità ai suoi poteri di cognizione.
  • La deduzione per la prima volta in cassazione di una censura su una circostanza aggravante è inammissibile se la relativa questione non è stata proposta con i motivi di appello, salvo che si tratti di questione rilevabile d'ufficio o non deducibile in precedenza.
  • Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per aggirare il limite derivante dal mancato devolutum in appello.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.