Cassazione Penale, Ordinanza n. 16015/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata restava ferma quanto alla condanna per furto pluriaggravato, essendo stata già solo parzialmente riformata in appello sul punto della pena.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva solo parzialmente riformato la decisione di primo grado, limitatamente al trattamento sanzionatorio, confermando la condanna per furto pluriaggravato. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che tale censura non era stata devoluta al giudice di appello con specifico motivo e, quindi, non poteva essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità, salvo le questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili in precedenza, ipotesi non ricorrenti.
Norme richiamate
art. 625, n. 7, c.p.
aggravante del furto oggetto della censura proposta per la prima volta in cassazione; la Corte non ne esamina il merito perché la questione non era stata devoluta in appello.
art. 606, comma 3, c.p.p.
limita la deducibilità in cassazione delle questioni non specificamente devolute al giudice di appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o non deducibili prima.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciarsi perché non devolute con specificità ai suoi poteri di cognizione.
- La deduzione per la prima volta in cassazione di una censura su una circostanza aggravante è inammissibile se la relativa questione non è stata proposta con i motivi di appello, salvo che si tratti di questione rilevabile d'ufficio o non deducibile in precedenza.
- Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per aggirare il limite derivante dal mancato devolutum in appello.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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