Cassazione Civile, Ordinanza n. 26899/2022 del 13/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (soci)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di locazione di un immobile adibito a lavorazione di sottoprodotti di macellazione. La locatrice aveva concesso l'immobile a una prima società, che aveva eseguito modifiche alla pavimentazione per esigenze produttive e si era obbligata a restituire il bene nello stato originario; il contratto era poi stato risolto consensualmente. Successivamente, senza soluzione di continuità, la stessa locatrice aveva stipulato un nuovo contratto con un'altra società, avente contenuto sostanzialmente identico e comprendente ancora clausole sul ripristino. Alla cessazione anche di questo secondo rapporto, la locatrice domandava il rimborso dei costi per ripristinare la pavimentazione. I ricorrenti, soci della prima società poi estinta, contestavano la condanna sostenendo: 1) che l'obbligo di ripristino della prima conduttrice doveva considerarsi venuto meno perché la locatrice aveva accettato l'immobile nello stato modificato e lo aveva immediatamente riaffittato per la medesima attività, traendone vantaggio; 2) che la Corte d'appello aveva omesso di esaminare un fatto decisivo, cioè l'accettazione, da parte della locatrice, delle opere non ripristinate e la successiva pattuizione con la nuova conduttrice; 3) che era stata erroneamente applicata la disciplina sulla risoluzione del contratto a un diverso rapporto negoziale, stipulato con soggetti diversi. La Corte di cassazione ha qualificato il primo motivo, al di là della rubrica, come denuncia di motivazione apparente, rilevando che la sentenza impugnata non affrontava il nucleo decisivo della lite: la rilevanza della continuità tra i due contratti, dell'identità dell'attività svolta e del possibile vantaggio conseguito dalla locatrice, anche in rapporto a un'eventuale compensazione tra danno e utilità. La motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta incomprensibile e apodittica, perché non spiegava perché le clausole del secondo contratto escludessero l'obbligo di ripristino della pavimentazione e si limitava a ribadire la situazione di fatto, senza valutarne la portata giuridica. Il secondo e il terzo motivo sono rimasti assorbiti. La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna anche per le spese.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, qualificandolo come censura per motivazione apparente e non come semplice violazione di legge; ha dichiarato assorbiti gli altri due motivi, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese. La ragione decisiva è stata il difetto di motivazione della sentenza d'appello, che non ha affrontato il tema centrale della rilevanza della stipula del secondo contratto e dell'eventuale vantaggio della locatrice derivante dalle opere eseguite dalla prima conduttrice.
Norme richiamate
art. 1590 c.c.
invocato dai ricorrenti come norma sugli obblighi di restituzione del conduttore; la Corte precisa che la censura non riguardava tanto l'interpretazione della norma quanto la mancanza di motivazione sulla sua applicazione al caso concreto
art. 1458 c.c.
richiamato nel terzo motivo per sostenere che la disciplina degli effetti della risoluzione era stata impropriamente riferita a un diverso contratto stipulato con parti diverse
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
rubrica impiegata per denunciare violazione di legge, ma la Corte osserva che la censura sostanziale era diversa e andava riqualificata
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
ritenuto il corretto inquadramento del primo motivo, trattandosi di denuncia di motivazione apparente e quindi di nullità della sentenza
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo dedotto con il secondo motivo; tuttavia il motivo è rimasto assorbito
art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.
norma evocata quale parametro della nullità della sentenza per mancanza di motivazione
art. 111, comma sesto, Cost.
richiamato come fonte del dovere costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in adunanza camerale
art. 12 preleggi
richiamato per l'interpretazione del testo dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c. in senso restrittivo, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice o non affronta il nucleo decisivo della controversia.
- La denuncia va riqualificata in base al suo contenuto sostanziale: anche se formalmente dedotta come violazione di legge, una censura che investe l'incomprensibilità della decisione attiene alla nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost.
- Quando la lite riguarda effetti patrimoniali di rapporti contrattuali successivi e identici nella funzione economica, il giudice deve valutare se la situazione pregressa abbia prodotto un vantaggio per la parte che reclama il danno, anche ai fini di una possibile compensazione tra pregiudizio e utilità.
- Non è sufficiente affermare l'autonomia formale di due contratti per risolvere la controversia: occorre spiegare perché il contenuto del secondo rapporto escluda o meno la persistenza di obblighi connessi alle opere già eseguite nel primo rapporto.
- Il vizio di omesso esame del fatto decisivo presuppone una motivazione intellegibile che consenta di verificare il fatto trascurato; se la motivazione è incomprensibile, non è possibile applicare correttamente il limite della doppia conforme.
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