Cassazione Penale, Sentenza n. 38276/2023 del 19/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva negato l'applicazione della continuazione (art. 671 c.p.p.) rispetto a diciassette sentenze di condanna, sostenendo che sussistessero omogeneità di violazioni, identità del bene giuridico tutelato, modalità di condotta e contiguità spazio-temporale tali da integrare un progetto criminoso unitario. Con ulteriore motivo denunciava la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione/decadimento delle pene relative alle sentenze dalla n.5 alla n.14 ai sensi dell'art. 172 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente confutativi e non confutassero adeguatamente la motivazione del giudice dell'esecuzione, che aveva correttamente applicato i criteri per la continuazione in executivis: le condotte erano considerate reati seriali ed occasionale, mancava un disegno criminoso unitario, non sussisteva continuità cronologica (fatti dal 2006 al 2008) né elementi concreti posti a dimostrazione dell'unitarietà genetico-ideativa. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la rilevanza dell'estinzione delle pene non era stata sollevata né nel ricorso per incidente di esecuzione né in udienza camerale e quindi non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e a versare Euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma invocata per chiedere l'applicazione della continuazione in sede esecutiva; la Corte ha ritenuto che, secondo la giurisprudenza, per riconoscere la continuazione occorra dimostrare l'unitarietà genetico-ideativa dei reati (identità del disegno criminoso), non la mera omogeneità oggettiva dei delitti contro il patrimonio
art. 172 cod. proc. pen.
Norma relativa agli effetti dell'irrevocabilità e dell'esecuzione delle sentenze; la Corte ha escluso l'esame della questione perché la declaratoria di estinzione non era stata tempestivamente proposta nelle parti processuali inferiori, rendendo inammissibile la deduzione in cassazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna al pagamento delle spese e delle somme per la Cassa delle ammende in caso di inammissibilità; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria alla ricorrente, con richiamo alla sentenza Corte Cost. n.186/2000 in ordine alla valutazione dei profili di colpa
Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 2000
Richiamata per chiarire che non è risultata l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando la misura sanzionatoria disposta ex art.616 c.p.p.
Massime di principio
- La continuazione in sede esecutiva richiede più della mera omogeneità oggettiva dei reati: occorre dimostrare l'unitarietà genetico-ideativa o un progetto criminoso comune; la genericità di voler procurarsi mezzi illeciti non è sufficiente
- Reati seriali e occasionalsi, anche se simili nella tipologia, possono non costituire continuazione se mancano contiguità spazio-temporale e elementi concreti che dimostrino una pianificazione unitaria
- In cassazione non è consentito proporre questioni nuove che non siano state tempestivamente sollevate nei rimedi incidentali o nelle fasi di merito; l'omessa deduzione tempestiva rende i motivi inammissibili
- Le deduzioni meramente confutative della motivazione del giudice di merito, senza fornire nuovi elementi di fatto o diritto, sono spesso dichiarate inammissibili dalla Cassazione
- La condanna alle spese e alle somme per la cassa delle ammende può essere disposta quando la Corte ritiene che non manchino profili di colpa nella proposizione di un ricorso inammissibile
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