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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38276/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva negato l'applicazione della continuazione (art. 671 c.p.p.) rispetto a diciassette sentenze di condanna, sostenendo che sussistessero omogeneità di violazioni, identità del bene giuridico tutelato, modalità di condotta e contiguità spazio-temporale tali da integrare un progetto criminoso unitario. Con ulteriore motivo denunciava la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione/decadimento delle pene relative alle sentenze dalla n.5 alla n.14 ai sensi dell'art. 172 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente confutativi e non confutassero adeguatamente la motivazione del giudice dell'esecuzione, che aveva correttamente applicato i criteri per la continuazione in executivis: le condotte erano considerate reati seriali ed occasionale, mancava un disegno criminoso unitario, non sussisteva continuità cronologica (fatti dal 2006 al 2008) né elementi concreti posti a dimostrazione dell'unitarietà genetico-ideativa. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la rilevanza dell'estinzione delle pene non era stata sollevata né nel ricorso per incidente di esecuzione né in udienza camerale e quindi non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e a versare Euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma invocata per chiedere l'applicazione della continuazione in sede esecutiva; la Corte ha ritenuto che, secondo la giurisprudenza, per riconoscere la continuazione occorra dimostrare l'unitarietà genetico-ideativa dei reati (identità del disegno criminoso), non la mera omogeneità oggettiva dei delitti contro il patrimonio

  • art. 172 cod. proc. pen.

    Norma relativa agli effetti dell'irrevocabilità e dell'esecuzione delle sentenze; la Corte ha escluso l'esame della questione perché la declaratoria di estinzione non era stata tempestivamente proposta nelle parti processuali inferiori, rendendo inammissibile la deduzione in cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna al pagamento delle spese e delle somme per la Cassa delle ammende in caso di inammissibilità; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria alla ricorrente, con richiamo alla sentenza Corte Cost. n.186/2000 in ordine alla valutazione dei profili di colpa

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 2000

    Richiamata per chiarire che non è risultata l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando la misura sanzionatoria disposta ex art.616 c.p.p.

Massime di principio

  • La continuazione in sede esecutiva richiede più della mera omogeneità oggettiva dei reati: occorre dimostrare l'unitarietà genetico-ideativa o un progetto criminoso comune; la genericità di voler procurarsi mezzi illeciti non è sufficiente
  • Reati seriali e occasionalsi, anche se simili nella tipologia, possono non costituire continuazione se mancano contiguità spazio-temporale e elementi concreti che dimostrino una pianificazione unitaria
  • In cassazione non è consentito proporre questioni nuove che non siano state tempestivamente sollevate nei rimedi incidentali o nelle fasi di merito; l'omessa deduzione tempestiva rende i motivi inammissibili
  • Le deduzioni meramente confutative della motivazione del giudice di merito, senza fornire nuovi elementi di fatto o diritto, sono spesso dichiarate inammissibili dalla Cassazione
  • La condanna alle spese e alle somme per la cassa delle ammende può essere disposta quando la Corte ritiene che non manchino profili di colpa nella proposizione di un ricorso inammissibile

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