Cassazione Penale, Sentenza n. 45150/2023 del 09/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per illegittimità della pena applicata con patteggiamento: il Tribunale di Lecce aveva determinato la pena in anni 1, mesi 9, giorni 10 di reclusione ed euro 412,00 di multa partendo da una pena base di anni 4 e euro 927, ridotta a anni 2, mesi 8 e euro 618 per le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e quindi ridotta per il rito. Il ricorrente ha dedotto che la pena risultante è inferiore al minimo edittale previsto per il reato contestato (art. 624-bis in combinato con art. 625 c.p.), violando il divieto di valorizzare le attenuanti come equivalenti o prevalenti rispetto alle aggravanti ai sensi dell'art. 624-bis, comma 4 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per illegittimità della pena: ha constatato che il minimo edittale per la fattispecie è di anni 5 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa e che, anche applicando la massima diminuzione per le attenuanti generiche (nel rispetto del divieto dell'art. 624-bis comma 4) e la riduzione per il rito, la pena finale non poteva risultare inferiore ad anni 2, mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 445,00 di multa. Poiché la pena risultante dalla sentenza impugnata era inferiore a tale minimo, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce per il proseguimento del procedimento.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
Stabilisce il divieto di valutare le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 625-bis come equivalenti o prevalenti rispetto alle aggravanti; le diminuzioni devono essere calcolate sulla quantità risultante dall'aumento per le aggravanti. La Corte ha rilevato che il Tribunale non ha rispettato correttamente questa regola nel calcolo della pena.
art. 625 cod. pen.
Norma che descrive una delle aggravanti contestate; rilevante ai fini del computo complessivo della pena e dell'individuazione del minimo edittale applicabile.
art. 61 cod. pen.
Richiamato come circostanza rilevante nella deduzione fattuale; incide sul quadro aggravatorio preso in considerazione dal Tribunale.
art. 448 cod. proc. pen.
comma 2-bis (introdotto dalla legge n. 103/2017)
Limita i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai vizi relativi alla volontà dell'imputato, alla difformità tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La Corte ne ha richiamato il campo di applicazione per inquadrare la fondatezza del ricorso per illegittimità della pena.
artt. 23 e seguenti, 65 e 71 e seguenti cod. pen.
Richiamati dalla giurisprudenza di legittimità sulle soglie edittali: definiscono i limiti minimi e massimi e i criteri di applicazione della pena, utili per stabilire quando una pena è "illegale" perché fuori dai limiti edittali.
Sezioni Unite - Sacchettino
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Rv. 283886
Le Sezioni Unite hanno chiarito che la pena è illegale solo se la risultante eccede i limiti edittali generali o specifici per la fattispecie; errori nei passaggi intermedi sono rilevanti solo se portano la pena fuori dalla cornice edittale. La Corte ha applicato questo principio per concludere che, nel caso di specie, la pena era effettivamente inferiore al minimo edittale.
Sezioni Unite - Miraglia e Savini
Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022 (Miraglia); Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022 (Savini)
Richiamate per ribadire che gli errori argomentativi o di applicazione delle regole di commisurazione non determinano automaticamente illegalità della pena se la risultante rientra nei limiti edittali; invece, quando la risultante è fuori dai limiti, l'illegalità sussiste. La sentenza ha utilizzato questi precedenti per circoscrivere la nozione di pena illegale.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammissibile per illegittimità della pena, ma l'illegalità sussiste solo se la pena risultante è fuori dai limiti edittali (per genere, specie o valore minimo/massimo) applicabili alla fattispecie.
- Errori nel procedimento di determinazione quantitativa della pena (vizi argomentativi o nella modulazione delle circostanze) non comportano di per sé l'illegalità se la pena finale resta entro i limiti edittali; in tal caso la questione è di legittimità e non di legalità.
- Nel calcolo della pena con concorso di attenuanti e aggravanti, occorre rispettare norme speciali (es. art. 624-bis comma 4) che possono limitare la possibilità di valorizzare le attenuanti rispetto alle aggravanti: la violazione di tali regole può produrre una pena illegale se il computo finale scende sotto il minimo edittale.
- Quando la Corte di Cassazione accerta che la pena è illegale perché inferiore al minimo previsto, può annullare la sentenza senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti per gli ulteriori adempimenti, ove necessario.
- In casi simili è opportuno verificare preliminarmente il corretto calcolo del minimo edittale, l'applicabilità delle riduzioni (anche per il rito) e l'eventuale esclusione o limitazione delle attenuanti da norme speciali prima di ritenere legittima una pena risultante da patteggiamento.
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